• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07734    con l'entrata in vigore della legge europea n. 97 del 2013 è stata completamente revisionata l'attività delle guide turistiche in Italia;    l'articolo 3, della citata legge...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07734presentato daALLASIA Stefanotesto diMercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

   ALLASIA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   con l'entrata in vigore della legge europea n. 97 del 2013 è stata completamente revisionata l'attività delle guide turistiche in Italia;
   l'articolo 3, della citata legge n. 97 del 2013, stabilisce infatti, al comma 1, che «l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale», mentre al comma 2, precisa che «i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica»;
   il citato articolo interviene sulla procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4277/12/MARK) riferita a violazioni della direttiva «servizi» (2006/123/CE) da parte di leggi regionali che consentono l'esercizio della professione soltanto nel relativo territorio regionale di competenza, al fine di consentire la libera prestazione di servizi di guide turistiche di altri Stati membri su tutto il territorio nazionale;
   l'eliminazione dell'ambito territoriale pregiudica la competenze e la professionalità delle guide turistiche italiane, a danno della qualità del servizio e della corretta comprensione del patrimonio culturale italiano; oltretutto, si mettono a rischio di validità migliaia di abilitazioni di guida turistica già rilasciate;
   la libera circolazione delle guide europee è già prevista da anni nel nostro Paese ai sensi della direttiva 2005/36/CE e la modifica prevista dall'articolo 3 della citata legge europea 2013 non può essere imposta all'Italia, perché in materia di professioni e beni culturali vige il principio di sussidiarietà che lascia allo Stato membro il potere di decidere in quali termini disciplinare l'accesso e l'esercizio della professione sul proprio territorio;
   la professione di guida turistica è essenziale per la valorizzazione del settore e in base al decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide sono gli unici professionisti specializzati a illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorando la sua divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela;
   è necessario che l'Italia si doti quanto prima di un'adeguata ed organica regolamentazione della professione di guida turistica, al fine di riconoscere, non solo la specificità territoriale nazionale di tale professione, ma anche le necessarie competenze cognitive proprie di ciascuna territorialità del Paese, anche per contrastare eventuali fenomeni di abusivismo dell'attività sul territorio nazionale, a danno del patrimonio storico e culturale italiano –:
   fermo restando il rispetto del principio di sussidiarietà, in base al quale devono restare inalterate le caratteristiche essenziali della professione richieste dalle leggi nazionali, se intenda assumere iniziative per procedere a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che tenga conto delle necessarie competenze cognitive per lo svolgimento della professione, che sono proprie di ciascuna territorialità del Paese, anche per contrastare eventuali fenomeni di esercizio abusivo della professione sul territorio nazionale. (5-07734)