• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03513-A/063    premesso che:     il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, all'articolo 29 prevede che le pubbliche amministrazioni acquisiscano la documentazione antimafia relativa alle...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03513-A/063presentato daMATARRESE Salvatoretesto diMercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, all'articolo 29 prevede che le pubbliche amministrazioni acquisiscano la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53 della legge n. 190/2012, consultando obbligatoriamente gli elenchi, istituiti presso ciascuna Prefettura, delle imprese operanti nei settori suddetti per le quali sia escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddette white list);
    la normativa sopra richiamata ha previsto un periodo transitorio, non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto-legge, in cui le amministrazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti o all'autorizzazione dei subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco prefettizio (salva la rescissione del contratto o la revoca dell'autorizzazione in caso di sopravvenuto diniego di iscrizione);
    il decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, all'articolo 11-bis, ha prorogato il periodo transitorio fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica antimafia, avvenuta il 7 gennaio 2016 in attuazione dell'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia;
    continuano a sussistere difficoltà delle Prefetture ad evadere tutte le richieste di iscrizione alle liste prefettizie. I tempi di istruttoria sono, infatti, ancora molto lunghi e lontani dai 90 giorni previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, contenente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento delle white list;
    sono numerose le imprese, che hanno presentato istanza di iscrizione prima del 7 gennaio u.s. e sono in attesa dell'iscrizione effettiva nella rispettiva white list;
    a partire dal 7 gennaio 2016, il venir meno della possibilità di equiparare la domanda di iscrizione alle liste prefettizie all'iscrizione effettiva rende impossibile per le imprese che sono in attesa dell'iscrizione alla white list procedere alla stipula dei contratti o subcontratti;
    il termine del periodo transitorio delle white list sta determinando, per le imprese in attesa dell'iscrizione, gravi conseguenze economiche a causa del blocco della loro attività esecutiva, oltre che effetti distorsivi sul regolare funzionamento del mercato in considerazione del vantaggio competitivo in cui si vengono a trovare le poche imprese regolarmente iscritte,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento idoneo a prevedere un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2016, della disciplina transitoria che consenta di equiparare la domanda di iscrizione alle liste prefettizie all'iscrizione effettiva, anche in considerazione del fatto che l'effettiva operatività della banca dati, nonostante la sua entrata in vigore, richiederà ancora tempi lunghi per completare la fase di popolamento;
   a valutare l'opportunità di prevedere un rafforzamento della struttura organizzativa preposta al popolamento della banca dati al fine di accelerarne l'implementazione.
9/3513-A/63. Matarrese, Vargiu, D'Agostino, Vecchio.