• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03513-A/011    premesso che:     il Parlamento, con l'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n.112, delegò il Governo al fine di disciplinare in maniera organica e complessiva il settore...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03513-A/011presentato daLIUZZI Mirellatesto diMercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

   La Camera,
   premesso che:
    il Parlamento, con l'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n.112, delegò il Governo al fine di disciplinare in maniera organica e complessiva il settore radio-televisivo attraverso l'adozione di un testo unico; con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo adottava il predetto testo unico disciplinando all'articolo 43 le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni;
    in un contesto storico-politico sempre più fortemente influenzato dallo scontro mediatico e in presenza di una concentrazione di potere mediatico e politico di assoluta preminenza e pericolosità, l'intervento finalizzato a regolare e ridurre la sperequazione esistente fu ripetutamente sollecitato dall'Autorità di garanzia delle comunicazioni, dalla Corte costituzionale così come dalle istituzioni europee e non per ultima da ampi settori della società civile e dell'opinione pubblica;
    con la norma citata, quindi, si dispose il divieto fino al 31 dicembre 2010 per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale, su qualunque piattaforma, che conseguono ricavi superiori all'8 per cento del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), nonché alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quelli diffusi unicamente in modalità elettronica;
    il termine del divieto indicato originariamente è stato nel corso degli anni prorogato più volte a partire dal 2010: prima al 31 marzo 2011 dal decreto-legge n. 225 del 2010, poi al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dalla legge di stabilità 2013 (n. 228 del 2012), poi ancora al 31 dicembre 2014 dal decreto-legge n. 150 del 2013 e, infine, al 31 dicembre 2015 dal decreto-legge n. 192 del 2014;
    al pari, il comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, intervenendo sul comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il cosiddetto divieto di incroci proprietari tv-giornali;
    con il provvedimento in esame si è giunti alla sesta proroga di un divieto che nella sua ratio è più che condivisibile, come del resto ebbe modo di segnalare la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ma che necessita ormai di un quadro normativo organico e complessivo a garanzia del pluralismo di informazione,

impegna il Governo

ad adottare le dovute iniziative finalizzate alla applicazione di una normativa stabile e definitiva in merito alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e in particolare per quanto concerne gli incroci proprietari tv-giornali, senza ricorrere sistematicamente a proroghe dei relativi termini.
9/3513-A/11. Liuzzi.