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Atto a cui si riferisce:
C.3538 Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e le iniziative di formazione permanente


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3538


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PATRIARCA, LENZI, CAPONE, AMATO, BENI, PAOLA BOLDRINI, BURTONE, CARNEVALI, CASATI, D'INCECCO, GRASSI, PATRIZIA MAESTRI, MURER, PIAZZONI, GIUDITTA PINI, SBROLLINI
Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e le iniziative di formazione permanente
Presentata il 18 gennaio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione nel nostro Paese ha prodotto, negli ultimi decenni, conseguenze sia sul piano culturale sia per quanto riguarda gli aspetti economici e sociali. L'accelerazione dei processi che determinano l'invecchiamento della popolazione e l'intensità di queste trasformazioni si sono peraltro connesse al declino della natalità portando il nostro Paese al di sotto dei Paesi tradizionalmente caratterizzati da bassi livelli di fecondità.
      Ciononostante riteniamo che i cambiamenti demografici siano un processo da assumere come sfida positiva. A tale fine è necessario coltivare una visione dell'invecchiamento attivo in un quadro che rifugga dalla segmentazione in «compartimenti stagni» della vita delle persone: invecchiamento attivo significa pensare le persone anziane come soggetti che non perdono affatto la possibilità e il desiderio di progettare nuove esperienze di vita e di realizzarle, senza troppi impedimenti esterni.
      Questa visione implica il superamento della separatezza che attualmente caratterizza il modo di concepire le diverse stagioni della vita. Non che si debbano escludere scansioni e passaggi significativi, ma è essenziale la consapevolezza che la qualità di ogni età della vita sia basata anche sul modo in cui ci affacciamo a essa e sulle esperienze che già abbiamo vissuto.
      Così l'invecchiamento attivo non va considerato tanto come una «materia» quanto come un punto di vista, una chiave di lettura e soprattutto un obiettivo sociale e politico che certamente ha la sua specificità, ma che si può applicare in ogni settore, fino a riguardare, in linea di principio, tutti gli aspetti della realtà sociale ed economica.
      Su questa base si può ben sostenere che l'invecchiamento della popolazione apre scenari inediti con i quali è necessario misurarsi in modo innovativo. È necessario costruire una diversa idea di vecchiaia, all'altezza del mutamento intervenuto nelle speranze di vita, che ravvisi nella stessa vecchiaia una straordinaria conquista di civiltà.
      In particolare, il tema dell'invecchiamento deve uscire dall'approccio emergenziale con cui lo affrontano le istituzioni, nonché dal modo in cui lo affrontano le organizzazioni che operano sul mercato in un'ottica esclusivamente consumistica. Piuttosto, occorre far crescere la consapevolezza che i temi che ruotano intorno a una società che invecchia «interrogano» tutti i fattori che la tengono coesa, in particolare tutti i fattori di socializzazione e di coesione. La famiglia e la comunità territoriale sono i luoghi nei quali si formano e s'intrecciano dinamiche sociali talvolta contraddittorie e dense di criticità, ma al tempo stesso esperienze di rinnovamento e nelle quali s'irradiano nuove reti di solidarietà, si sviluppano beni relazionali e si sperimenta un welfare di comunità che integra fecondamente la collaborazione delle famiglie, delle reti primarie, del terzo settore e dei privati attraverso una governance attenta delle pubbliche amministrazioni.
      Proprio partendo dalla popolazione anziana, nella quale le diverse criticità e le tante forme della nuova esclusione sociale assumono specifico rilievo, si possono ricostruire legami sociali tesi a ridare speranza e senso al futuro per tutte le età, promuovendo l'incontro tra memoria del passato, nuove dinamiche sociali e permanenti esigenze di relazione. Occorre, in particolare, sostenere il tempo «liberato» dell'anziano che è utilizzato per produrre beni relazionali, beni di merito, alcune tipologie di beni pubblici e alcune categorie di beni di uso collettivo fondamentali per promuovere, costruire e facilitare «comunità solidali». La risorsa costituita dagli anziani resta in fondo una delle principali ricchezze di ogni società evoluta, soprattutto per la vastità di conoscenza e di capacità e per la possibilità di utilizzare tali conoscenze per educare le giovani generazioni. Le attività socialmente utili in cui è possibile impegnare la popolazione anziana possono variare dalle attività di tutoraggio e di insegnamento, alle iniziative di carattere culturale, del recupero del territorio e della tutela dei beni culturali, fino alla assistenza dei soggetti svantaggiati.
      L'obiettivo della presente proposta di legge è pertanto quello di consentire e di sostenere l'impegno degli anziani nelle attività di volontariato e più in generale nel terzo settore in attività socialmente rilevanti.
      L'articolo 1 individua le finalità e i princìpi attraverso i quali la Repubblica promuove e riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunità locale e le politiche volte all'invecchiamento attivo.
      L'articolo 2 definisce il processo di invecchiamento e in particolare l'invecchiamento attivo, mentre all'articolo 3 affida ai comuni, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, il compito di attivare progetti volti a valorizzare la presenza di persone anziane, prevedendo forme di premialità sotto forma di bonus. L'articolo 4 definisce le attività di utilità sociale mentre l'articolo 6 prevede la formazione permanente delle persone anziane, sostenendo le università della terza età e valorizzando i loro saperi e le competenze delle persone anziane mediante progetti che vedono impegnate le scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 7 prevede azioni del Ministero della salute per l'invecchiamento attivo, per stili di vita coerenti e per impedire forme di ospedalizzazione o di inserimento in strutture residenziali a favore di strumenti che evitano l'isolamento o l'esclusione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e princìpi).

      1. La Repubblica, al fine di promuovere e di riconoscere il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, prevede politiche volte all'invecchiamento attivo secondo i seguenti princìpi:

          a) valorizzare le esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle persone anziane promuovendo il loro impegno nel settore del volontariato e valorizzando la solidarietà e i rapporti intergenerazionali;

          b) promuovere politiche integrate in favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro;

          c) contrastare fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso e rimuovendo gli ostacoli a una piena inclusione sociale;

          d) sostenere il turismo sociale come modalità di promozione culturale;

          e) favorire la ricerca di modalità graduali di uscita dal lavoro, che consentano la riorganizzazione di scopi e di ruoli, anche attraverso la promozione di iniziative di preparazione al pensionamento;

          f) sostenere progetti e azioni integrate volti a garantire il benessere alle persone di tutte le età, superando ogni forma di categorizzazione e ogni logica assistenzialistica;

          g) promuovere e sostenere la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dei soggetti che operano, a vario titolo e con specifiche competenze, in favore delle persone anziane.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) invecchiamento, il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita, attraversando ogni ambito della vita organizzata, influenzando la programmazione e la gestione nei diversi settori in cui essa si articola. Tale processo assume caratteristiche e scopi differenti nella sua evoluzione anche a livello individuale, e deve essere riconosciuto attribuendo valore a tutte le età;

          b) invecchiamento attivo, il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento.

Art. 3.
(Programmazione degli interventi).

      1. I comuni, singoli o associati, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui all'articolo 4 predispongono, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, progetti volti all'impiego sul proprio territorio di persone anziane per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
      2. I comuni che adottano progetti di invecchiamento attivo delle persone anziane assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attività e di raccordo con le organizzazioni di volontariato.
      3. Sulla base del tempo offerto alla comunità, le persone anziane che partecipano

ai progetti di invecchiamento attivo possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni ovvero dai privati coinvolti nei progetti di cui al presente articolo e fruiscono di un buono pasto per ogni giorno impiegato in attività di utilità sociale in conformità alle disposizioni della presente legge indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa.
      4. Per le attività volontarie svolte tramite le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, si applicano le disposizioni previste dalla medesima legge.
Art. 4.
(Attività di utilità sociale).

      1. Sono considerate attività di utilità sociale le iniziative che perseguono le seguenti finalità:

          a) sorveglianza presso le scuole per l'infanzia, in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni scolastiche e con la polizia municipale;

          b) sorveglianza dei bambini durante il percorso di andata e di ritorno dalle rispettive abitazioni alle scuole e viceversa;

          c) sorveglianza dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali, in collaborazione con le amministrazioni interessate;

          d) aiuto alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli compiti giornalieri;

          e) compagnia ad altre persone anziane e alle persone che si trovano in condizione di isolamento;

          f) diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dai servizi comunali e dalle altre amministrazioni locali;

          g) aiuto ai soggetti in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici;

          h) diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di disagio urbano e delle misure approntate per farvi fronte;

          i) ricognizione presso le famiglie delle esigenze derivanti da interventi programmati sulla viabilità e sul tessuto urbano, con particolare riferimento alla condizione delle persone anziane e dei bambini;

          l) attività per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali;

          m) attività di controllo dei flussi di spettatori in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici.

Art. 5.
(Assicurazione).

      1. I comuni sono tenuti ad assicurare le persone anziane che svolgono lavori di utilità sociale ai sensi della presente legge contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6.
(Formazione permanente).

      1. Lo Stato, in conformità ai princìpi costituzionali e nel rispetto delle finalità delle presente legge, promuove, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, alle attività ricreative e alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare:

          a) incentiva la mutua formazione, inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

          b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;

          c) valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

      2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene predisponendo azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo.

Art. 7.
(Prevenzione e benessere).

      1. Il Ministero della salute, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. A tale fine promuove altresì protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
      2. Il Ministero della salute promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.
      3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché gli strumenti che garantiscono e facilitano l'acquisizione di

informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi in conformità alla presente legge.
Art. 8.
(Fondo per il finanziamento di progetti sull'invecchiamento attivo).

      1. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è prevista una sperimentazione volta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1.
      3. Al fine di finanziare i progetti di cui al comma 1 compatibili con le politiche economico-sociali individuate nel territorio, è istituito un fondo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 75 milioni di euro per il triennio 2016-2018. La ripartizione delle risorse del fondo è stabilita con le modalità di cui al comma 2.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.