• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07758    le aree colpite da crisi industriali e di settore possono ricorrere agli incentivi previsti dal decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07758presentato daNARDUOLO Giuliatesto diGiovedì 11 febbraio 2016, seduta n. 567

   NARDUOLO, NACCARATO, MIOTTO, ROSTELLATO e CAMANI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   le aree colpite da crisi industriali e di settore possono ricorrere agli incentivi previsti dal decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, che finanzia iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e delocalizzazione;
   gli incentivi sono stati riavviati con la pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015), che aggiorna la normativa sul regime di aiuti ex lege n. 181 del 1989;
   in particolare, il decreto ministeriale stabilisce le modalità e le procedure per l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio delle aree di crisi industriale ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
   il predetto articolo 27 ha riformato la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi, introducendo forme di intervento a sostegno delle cosiddette «aree di crisi complessa», definite dal comma 1 dello stesso articolo 27 (come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9): «Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.»;
   il comma 8-bis dello stesso articolo 27 (introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera d) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9) prevede inoltre che le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi ex lege n. 181 del 1989 siano estese anche a situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano comunque un impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e che tali condizioni e modalità siano disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano –:
   se il Ministro intenda procedere in tempi rapidi alla definizione del decreto ministeriale riguardante le aree di crisi industriale non complessa, ai sensi dell'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di favorire la ripresa produttiva ed occupazionale in quelle zone che stentano ad uscire da una situazione di forte difficoltà e recessione dovuta alla perdurante crisi economica. (5-07758)