• C. 1232 EPUB Proposta di legge presentata il 19 giugno 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1232 Disposizioni concernenti l'istituzione di un amministratore unico nelle società a totale partecipazione pubblica nonché i requisiti e il trattamento economico degli amministratori delle medesime


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1232


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GINEFRA, BOCCIA, AMODDIO, ARLOTTI, BELLANOVA, BONACCORSI, MICHELE BORDO, BRAGA, CAPELLI, CAPONE, CARBONE, CARELLA, CARRA, CASELLATO, CAUSI, COPPOLA, DE MENECH, DECARO, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FAMIGLIETTI, FARAONE, FAUTTILLI, FEDI, FERRANTI, GARAVINI, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, GOZI, GRASSI, INCERTI, IORI, LEGNINI, LODOLINI, MAGORNO, MALPEZZI, MANFREDI, MATTIELLO, MELILLI, META, MOGHERINI, MONGIELLO, MORETTI, NARDELLA, OLIVERIO, PALMA, PALMIZIO, PELILLO, REALACCI, ROTTA, FRANCESCO SANNA, SANNICANDRO, SBERNA, SCALFAROTTO, SCHIRÒ PLANETA, SENALDI, TARTAGLIONE, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, ZARDINI
Disposizioni concernenti l'istituzione di un amministratore unico nelle società a totale partecipazione pubblica nonché i requisiti e il trattamento economico degli amministratori delle medesime
Presentata il 19 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il sistema economico italiano è caratterizzato da una presenza diffusa di società partecipate da soggetti pubblici. Si tratta di realtà tra loro molto diverse, sia per storia sia per caratteristiche economiche. Alle società partecipate da enti pubblici che producono beni e servizi operanti in regime di mercato e aventi forma e sostanza privatistica si affiancano sempre più spesso soggetti che, pur avendo una veste giuridica privatistiche, perseguono interessi generali, svolgendo compiti e funzioni di natura pubblicistica tali da configurarli come veri e propri apparati pubblici (od «organismi di diritto pubblico», secondo la definizione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004) soggetti a particolari e penetranti regole di gestione e di controllo.
      Secondo una ricerca dell'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime), le società a partecipazione pubblica sarebbero, nel nostro Paese, più di 5.000. Di queste, 400 sono a partecipazione diretta o indiretta dello Stato (attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze). Alla fine degli anni ottanta esse erano invece circa 1.000. La crescita significativa registrata in questi ultimi anni sul piano numerico appare tuttavia inversamente proporzionale al peso e alla rilevanza delle partecipazioni pubbliche.
      Nell'ultimo decennio il fenomeno si è amplificato anche grazie all'aumento del numero delle società controllate da amministrazioni regionali, provinciali e locali. Si tratta, in particolare, di organismi organizzati prevalentemente in forma giuridica societaria che si occupano di servizi pubblici locali o di attività riconducibili ad altri servizi quali, in particolare, attività culturali, sportive e di sviluppo turistico, supporto alle imprese, scientifiche e tecniche, agricoltura, silvicoltura e pesca, sanità e assistenza sociale, farmacie.
      Rispetto a queste gestioni, il dato più interessante e significativo riguarda i risultati economici raggiunti. Più della metà delle società partecipate che si occupano di servizi è sempre in perdita. Il settore che mostra la percentuale più alta è quello dei trasporti, seguito dal settore dei rifiuti.
      Per questo motivo è facile ipotizzare che, soprattutto a livello locale, la costituzione e la partecipazione in società da parte degli enti pubblici possano spesso essere utilizzate quale strumento per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e sovente per eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali.
      Per porre rimedio a tale fenomeno e per ridurre i costi della politica, prima il Governo Prodi, con il comma 729 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e poi il Governo Berlusconi con gli articoli 6 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avevano stabilito limiti alle spese di tali enti e posto specifici divieti, per la verità mai diventati cogenti, alla costituzione e al mantenimento di società da parte dei comuni piccoli e medio-piccoli.
      La presente proposta di legge si pone in continuità con tali scelte stabilendo che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge, tutte le società a totale partecipazione pubblica modificano i rispettivi statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione siano costituiti in forma monocratica. L'articolo 2, comma 1, interviene sul trattamento economico stabilendo che esso non può essere superiore all'indennità spettante al Presidente del Consiglio dei ministri per le società a totale partecipazione pubblica statale, all'indennità del presidente della giunta regionale per le società a totale partecipazione pubblica regionale e all'indennità spettante al sindaco del comune capoluogo di provincia del territorio di riferimento in tutti gli altri casi. Il comma 2 dispone che gli amministratori debbano risultare in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, ovvero di una laurea specialistica conseguita secondo il vigente ordinamento universitario e avere esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali presso enti o strutture privati. Infine, il comma 3 stabilisce che la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario determina responsabilità erariale e che tutti gli atti adottati dagli organi degli enti interessati sono nulli.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Razionalizzazione degli organi delle società a totale partecipazione pubblica).

      1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le società a totale partecipazione pubblica modificano i rispettivi statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione siano costituiti in forma monocratica.

Art. 2.
(Trattamento economico e reclutamento degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica).

      1. Il trattamento economico onnicomprensivo degli amministratori delle società di cui all'articolo 1 non può essere superiore all'indennità spettante al Presidente del Consiglio dei ministri per le società a totale partecipazione pubblica statale, all'indennità del presidente della giunta regionale per le società a totale partecipazione pubblica regionale e all'indennità spettante al sindaco del comune capoluogo di provincia del territorio di riferimento in tutti gli altri casi.
      2. Gli amministratori di cui al comma 1 devono risultare in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, ovvero di laurea specialistica conseguita secondo il vigente ordinamento universitario e avere esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali presso enti o strutture privati.
      3. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario nei termini indicati dall'articolo 1, determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti interessati sono nulli.