• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00919    premesso che:     tenuto conto delle esigenze manifestate dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l'invio di informazioni il più...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00919presentato daRIBAUDO Francescotesto diVenerdì 12 febbraio 2016, seduta n. 568

   La VI Commissione,
   premesso che:
    tenuto conto delle esigenze manifestate dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l'invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, in considerazione del fatto che si tratta del primo anno di avvio della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, l'Agenzia delle entrate ha stabilito con provvedimento n. 14464/2016 che la comunicazione al sistema tessera sanitaria relativa alle spese, sanitarie sostenute dagli assistiti nel periodo d'imposta 2015 ed ai relativi rimborsi, deve essere effettuata dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie entro il 9 febbraio 2016 in luogo del 31 gennaio;
    lo spostamento dei termini comporterebbe quindi lo slittamento delle scadenze successive relative agli adempimenti dei contribuenti, dei CAF e dei professionisti abilitati; 
    l'Agenzia delle entrate per poter predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, oltre ad attingere ai dati di cui è già in possesso, deve acquisire una serie di dati da soggetti terzi inerenti ai redditi percepiti dal contribuente, alle ritenute subite e alle addizionali trattenute dal sostituto di imposta, nonché alle spese, detraibili a quelle deducibili sostenute nell'anno dal contribuente;
    le suddette informazioni pervengono all'Agenzia delle entrate tramite la comunicazione unica che i sostituti di imposta sono obbligati a trasmettere entro il 7 marzo di ogni anno e tramite le comunicazioni che i soggetti eroganti mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono inviare entro il 28 febbraio di ciascun anno;
    pur nella consapevolezza che l'introduzione di un apparato sanzionatorio così pesante volto a punire il ritardo o l'omissione dell'invio di tali comunicazioni sia finalizzato a scongiurare mancanze di informazioni che paralizzerebbero l'intero processo, tuttavia la grande mole di dati da trasmettere e le stringenti tempistiche previste rischiano di sottoporre i soggetti interessati a margini di errore consistenti;
    la previsione di un maggior lasso di tempo potrebbe migliorare il lavoro degli operatori riducendo il margine di errore ed evitando così che i fisiologici ritardi che si accumulano durante il processo ricadano unicamente su di loro;
    nel 2015, anno di introduzione sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, la proroga al 23 luglio, sostanzialmente, non ha prodotto particolari disagi ai contribuenti e i rimborsi fiscali sono stati erogati con le retribuzioni o le pensioni, alle scadenze abituali;
    nel corso della seduta del 10 febbraio 2016, in sede di esame del cosiddetto «decreto milleproroghe» di cui al decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 9/3513-A/111, che impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità di concedere ai CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, un margine ulteriore di tempo per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per modificare il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, così come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, affinché i CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale, provvedano a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, le dichiarazioni predisposte entro il 23 luglio di ciascun anno a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno il 70 per cento delle medesime dichiarazioni, dando altresì al contribuente la facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza determinarne conseguenze in termini di sanzioni e interessi.
(7-00919) «Ribaudo, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Sanga, Zoggia».