• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00350 LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE, VALENTINI - Al Ministro dell'interno - Premesso che per quanto risulta agli interpellanti: il comune di Guidonia Montecelio, tra i più popolosi della città...



Atto Senato

Interpellanza 2-00350 presentata da CARLO LUCHERINI
giovedì 11 febbraio 2016, seduta n.577

LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE, VALENTINI - Al Ministro dell'interno - Premesso che per quanto risulta agli interpellanti:

il comune di Guidonia Montecelio, tra i più popolosi della città metropolitana di Roma, con i suoi 90.000 abitanti circa, presenta una situazione amministrativa molto complessa sotto il profilo giudiziario;

il sindaco del Comune ha ricevuto lo scorso 20 luglio 2015 un provvedimento di misura cautelare personale coercitiva e custodiale, con il quale è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Guidonia Montecelio. Le misure cautelative nei riguardi del primo cittadino sono ancora vigenti, in quanto confermate dal Tribunale per il riesame, nonché dalla Cassazione. Recentemente, il 20 gennaio 2016, su richiesta della Procura di Tivoli, è iniziato, a suo carico, il processo con rito immediato;

il Tribunale amministrativo del Lazio, con apposita sentenza (n. 3597 del 2012) ha annullato una delibera di Giunta, con la quale si disponeva l'approvazione di un progetto esecutivo, annullando altresì il relativo permesso a costruire. Tra le motivazioni della sentenza, vengono richiamate l'incompatibilità e l'incompetenza. I profili di incompatibilità riguardano la violazione da parte del sindaco dell'art. 78 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive l'obbligo per gli amministratori di astenersi dal votare un provvedimento in merito al quale essi siano direttamente coinvolti, come sarebbe stato accertato con l'approvazione del progetto esecutivo citato. Relativamente ai profili di incompetenza, il Tribunale ha disposto l'annullamento, in quanto l'organo competente all'approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche non è la Giunta comunale, bensì il Consiglio;

l'Anac (autorità nazionale anticorruzione) con proprio provvedimento n. 79753 del 2015, successivo a numerosi esposti ad essa pervenuti, ha sospeso il sindaco dal conferimento di incarichi. Tuttavia, il sindaco ha proceduto, anche in presenza di tale provvedimento, a conferire incarichi a vari professionisti, peraltro senza espletamento di regolare selezione pubblica;

la prima udienza del processo ha visto il sindaco accusato di concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità. A differenza di quanto accaduto nei procedimenti penali a carico dei dirigenti comunali, l'amministrazione, presieduta dal Sindaco facente funzioni, non si è costituita parte civile;

in data 21 gennaio 2016, la Procura di Tivoli ha notificato al sindaco un nuovo avviso di garanzia per concussione;

da alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali iniziate agli inizi del 2015, risulterebbero forti pressioni esercitate dal sindaco, volte a favorire la sua rete amicale. Pressioni indirizzate a favorire assunzioni, nomine di professionisti di stretta fiducia del sindaco nel distretto sanitario RmG 2, nonché pressioni per accelerare il pagamento di fatture a cliniche riconducibili al sindaco;

inoltre, alcuni amministratori avrebbero subito atti intimidatori e di inaudita violenza: nel maggio 2015 una bomba carta ha danneggiato l'auto della portavoce del sindaco. Pochi mesi dopo, un consigliere, già presidente del Consiglio comunale, è stato aggredito da 2 sconosciuti;

da quanto riportato emerge un quadro inquietante di malgoverno, che getta un cono d'ombra sull'attività amministrativa del sindaco e, volendo richiamare le parole del giudice Alberto Michele Serra, "di desolante illegalità",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se il Governo non ritenga che sussistano i presupposti per adottare le debite iniziative di propria competenza, in ossequio alle relative disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

(2-00350)