• Testo DDL 2233

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Atto a cui si riferisce:
S.2233 [Ddl lavoro autonomo] Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (collegato alla legge di stabilità 2016)


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2233
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 FEBBRAIO 2016

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato


Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell’articolo 126-
bis del Regolamento

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

Negli ultimi due decenni il sistema produttivo italiano è stato caratterizzato da profonde trasformazioni. La composizione della forza lavoro ha vissuto una radicale mutazione, vedendo crescere in maniera sempre più significativa il peso dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma. Allo stesso tempo, i dati dell'ISTAT mostrano come in questi anni le forme autonome di lavoro hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, costituendo il corpo sociale che più consistentemente è scivolato verso il rischio della povertà e dell'esclusione sociale.

Anche sotto il profilo della precarietà, nel contesto occupazionale del Paese generalmente negativo, i lavoratori autonomi hanno mostrato una condizione di ulteriore fragilità. Alla radice di queste generali condizioni di fragilità non vi è tanto la natura della prestazione autonoma, quanto la mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di tutele. Un'assenza che si avverte specie nei momenti di difficoltà personale o di assenza obbligata dal lavoro, come in caso di malattia o di maternità. Nonostante l'ampia portata dei fenomeni economici e sociali richiamati, il nostro sistema giuridico a tutt'oggi non affronta in maniera sistematica le esigenze che caratterizzano le attività dei genuini prestatori di lavoro autonomo.

L'obiettivo, quindi, è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Per quanto riguarda le misure previste per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento (cosiddetto «lavoro agile»), il presente disegno di legge risponde alla necessità di dar vita a una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di accompagnare il profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro.

Il disegno di legge configura il lavoro agile come strumento e non come tipologia contrattuale, con lo scopo di renderlo utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con questa possibilità, anche in maniera «orizzontale»: alcuni pomeriggi a settimana, tre ore al giorno, tutte le mattine, a seconda dell'accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore.

Il provvedimento si compone di 22 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I concerne il lavoro autonomo e si compone degli articoli da 1 a 12.

L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del capo I che riguarda i rapporti di lavoro autonomo disciplinati dal titolo III del libro quinto del codice civile (articoli da 2222 a 2238), ovvero le prestazioni d'opera materiali e intellettuali.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del capo I tutti gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori.

L'articolo 2 estende, nei limiti della compatibilità, l'applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 -- che attualmente trova applicazione nei confronti dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni -- alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

L'articolo 3 dispone che sono prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere dal contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa senza congruo preavviso.

Analogamente, sono prive di effetto le clausole che stabiliscono termini di pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Si prevede, inoltre, che il rifiuto del committente di stipulare il contratto di lavoro autonomo in forma scritta sia considerato abusivo. Nelle suddette ipotesi il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.

Si precisa che la mancanza di forma scritta non incide sulla validità e sull'efficacia del contratto, ma attribuisce al lavoratore, che abbia richiesto la forma scritta, il diritto di ottenere il risarcimento dei danni. Nel caso in cui, pur in mancanza di forma scritta, il contratto abbia avuto regolare esecuzione, di fatto non dovrebbero sussistere danni dei quali il lavoratore possa chiedere il risarcimento o comunque tali danni dovrebbero essere di minima entità.

L'articolo 4 riguarda gli apporti originali e le invenzioni realizzati dal lavoratore autonomo durante l'esecuzione del contratto.

In particolare, si stabilisce che i diritti di utilizzazione economica degli apporti originali e delle invenzioni spettano al lavoratore autonomo secondo le disposizioni della legge n. 633 del 1941, sul diritto d'autore, e del decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale.

È escluso il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo specificamente compensata.

L'articolo 5 modifica l'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre del 1986, n. 917, introducendo l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, e l'intera deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Nel contempo, viene esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno precedentemente prevista.

Nello specifico, le spese di cui si vuole introdurre l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, sono quelle sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (agenzie per il lavoro), e consistenti nell'assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Si prevede, poi, l'intera deducibilità delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Quanto a quest'ultima tipologia di spese, si specifica che si tratta delle spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo. Tali spese si distinguono per esempio da quelle per l'assicurazione obbligatoria per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012.

La previsione espressa dell'intera deducibilità delle spese per le polizze assicurative contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo ha lo scopo di agevolare la stipula di tali polizze, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

L'articolo 6 dispone che i centri per l'impiego e i soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente (decreto legislativo n. 150 del 2015) che offrono servizi per il lavoro e le politiche attive sono tenuti a dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce informazioni ai professionisti e alle imprese anche sulle procedure di avvio di attività autonome, sulla partecipazione agli appalti pubblici e sulle opportunità di accesso al credito e alle agevolazioni pubbliche previste a livello nazionale e locale. L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 6, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Si prevede, inoltre, che i lavoratori autonomi rientranti nella disciplina del presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Viene conseguentemente abrogato il comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 -- legge di stabilità 2016, il quale prevede che i piani operativi regionali e nazionali del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 modifica l'articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (cosiddetto «testo unico maternità e paternità»), stabilendo il principio secondo cui le lavoratrici iscritte alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto di percepire l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa.

L'articolo 9 estende la durata e l'arco temporale entro il quale i lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 335 del 1995 possono usufruire dei congedi parentali. In particolare, si prevede che, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

L'articolo 10 reca disposizioni per la tutela nei casi di gravidanza, malattia e infortunio. Si prevede che il rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio ma rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi assicurativi maturati durante il periodo di sospensione, usufruendo di una rateizzazione del pagamento.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di tutela contro la malattia in favore degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per i quali si stabilisce che i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.

L'articolo 12 modifica l'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, specificando la definizione di collaborazione coordinata. Alla luce della modifica, si chiarisce che si ha collaborazione coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa. Si modifica, inoltre, l'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile, relativo alla prova scritta nel procedimento d'ingiunzione. Al riguardo, si prevede che anche per i lavoratori autonomi sono prove scritte idonee a consentire l'ammissibilità della domanda di ingiunzione anche gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Il capo II reca disposizioni in materia di lavoro agile e si compone degli articoli da 13 a 20.

L'articolo 13 definisce il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità: a) la prestazione viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; b) l'attività lavorativa può essere svolta tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici; c) quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa.

Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento.

Per quanto concerne il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni relative al lavoro agile trovano applicazione in quanto compatibili, e secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Resta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

Si prevede, inoltre, che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14 disciplina la forma dell'accordo relativo alla modalità di svolgimento del lavoro agile e il recesso dall'accordo.

L'accordo deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e disciplina le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore.

L'accordo può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Qualora sia a tempo indeterminato il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni; se sussiste un giustificato motivo, il recesso può avvenire senza preavviso. Qualora l'accordo sia a tempo determinato, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine in presenza di un giustificato motivo.

L'articolo 15 pone il principio secondo cui il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

L'articolo 16 prevede che l'accordo di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo e disciplinare sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo dell'attività lavorativa. L'accordo individua le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'articolo 17 dispone in ordine alla protezione dei dati, custodia e riservatezza. Al riguardo, il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Dal canto suo, il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l'uso di tali strumenti.

L'articolo 18 concerne la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

L'articolo 19 prevede che l'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto della comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Si stabilisce, inoltre, che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita e di lavoro e risponde comunque a criteri di ragionevolezza.

L'articolo 20 dispone che i contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile. Si precisa che l’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Il capo III reca le disposizioni finali e si compone dell'articolo 21, che reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 -- legge di stabilità 2016, nonché la clausola di salvaguardia, e dell'articolo 22, il quale dispone che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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DISEGNO DI LEGGE

Capo 1

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Art. 2.

(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Art. 3.

(Clausole e condotte abusive)

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.

Art. 4.

(Apporti originali e invenzioni
del lavoratore)

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

Art. 6.

(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione)

1. I centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Informazioni e accesso
agli appalti pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 6, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Indennità di maternità)

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

Art. 9.

(Congedi parentali)

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Art. 10.

(Tutela della gravidanza,
malattia e infortunio)

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

2. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia)

1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Art. 12.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;

b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

Capo 2

LAVORO AGILE

Art. 13.

(Lavoro agile)

1. La disposizione del presente capo sono finalizzate a promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.

3. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

5. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Forma e recesso)

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore.

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Art. 15.

(Trattamento del lavoratore)

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

Art. 16.

(Potere di controllo e disciplinare)

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 17.

(Protezione dei dati, custodia e riservatezza)

1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l’uso di tali strumenti.

Art. 18.

(Sicurezza sul lavoro)

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Art. 19.

(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 20.

(Contrattazione collettiva)

1. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.

Capo 3

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11, valutati in 9,31 milioni di euro per l'anno 2016, 55,18 milioni di euro per l'anno 2017, 38,77 milioni di euro per l'anno 2018, 38,88 milioni di euro per l'anno 2019, 39,09 milioni di euro per l'anno 2020, 39,65 milioni di euro per l'anno 2021, 39,82 milioni di euro per l'anno 2022, 40,2 milioni di euro per l'anno 2023, 40,36 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 9,31 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017, 38,77 milioni di euro per l'anno 2018, 38,88 milioni di euro per l'anno 2019, 39,09 milioni di euro per l'anno 2020, 39,65 milioni di euro per l'anno 2021, 39,82 milioni di euro per l'anno 2022, 40,2 milioni di euro per l'anno 2023, 40,36 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n, 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) per gli anni 2018 e seguenti, dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 2. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.