• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01150/020 in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, premesso che: i valori e la graduazione degli...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1150/20 presentato da FRANCESCA PUGLISI
giovedì 7 novembre 2013, seduta n. 137

Il Senato,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premesso che:
i valori e la graduazione degli importi delle tasse universitarie sono materia riservata all'autonomia dei singoli atenei entro i limiti della legge, fatta salva l'esenzione tutti per gli studenti risultati idonei a fruire dei benefici del diritto allo studio;
la maggior parte degli atenei adotta graduazioni relativamente poco progressive rispetto al reddito delle famiglie per il calcolo delle tasse universitarie dovute;
la perdurante crisi economica ha messo in difficoltà non solo le famiglie meno abbienti ma anche quelle del ceto medio impoverito;
il risultato è che il pagamento delle tasse universitarie risulta sempre più gravoso da affrontare anche da parte di famiglie di medio reddito e che questa è certamente una delle cause della netta diminuzione delle immatricolazioni registratasi negli ultimi anni;
la diminuzione delle immatricolazioni porta naturalmente alla diminuzione dei laureati, quando invece l'Italia è agli ultimi posti in Europa come percentuale di laureati nella popolazione attiva,
anche restringendosi alle fasce sotto i quarant'anni, e dovrebbe cercare di aumentarla per raggiungere gli obiettivi europei;
l'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha modificato i limiti posti dalla legge all'autonoma determinazione delle tasse universitarie da parte degli atenei, depurando il relativo indicatore budgetario dell'ammontare delle tasse pagate dagli studenti iscritti fuori corso e abbassandone così il valore rispetto al massimo stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;
ne consegue che gli atenei potranno aumentare le tasse universitarie agli studenti in corso fino al raggiungimento di tale valore massimo e quelle agli studenti fuori corso senza alcuna conseguenza sul valore dell'indicatore;
il medesimo articolo 7 ha però stabilito che, limitatamente al triennio accademico 2013/2016, gli atenei non possano procedere ad alcun aumento delle tasse universitarie per gli studenti in corso che appartengano a famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro;
dalle norme indicate risulta evidente che le tasse universitarie nei prossimi due anni accademici potrebbero comunque aumentare per gli studenti fuori corso (entro i particolari limiti stabiliti dal già citato articolo 7, comma 42) e per gli studenti in corso provenienti da famiglie a medio reddito, mettendo li in seria difficoltà;
in Italia le tasse universitarie a carico delle famiglie degli studenti sono, come gettito complessivo, tra le più alte in Europa;
impegna il Governo a presentare quanto prima un provvedimento organico sulle tasse e contribuzioni universitarie che, da un lato, alleggerisca il carico sulle famiglie non abbienti o a basso/medio reddito, da un altro, vincoli le università a regole di maggiore progressività in dipendenza dal reddito familiare.
(numerazione resoconto Senato G2.104)
(9/1150/20)
PUGLISI, IDEM, DI GIORGI, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI