• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/02019    al fine di tutelare e ristorare coloro che avevano investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02019presentato daPAGLIA Giovannitesto diMartedì 16 febbraio 2016, seduta n. 570

   PAGLIA, FASSINA, SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MELILLA, NICCHI, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   al fine di tutelare e ristorare coloro che avevano investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 (Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti), i commi da 855 a 861 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), istituiscono un Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, con una dotazione di 100 milioni di euro che opererà, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, soltanto nel limite di spesa della stessa. Le stesse disposizioni, poi, rimandano a provvedimenti di rango secondario (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e decreti ministeriali) la definizione delle modalità di gestione del Fondo e delle condizioni di accesso al rimborso, tenendo conto della vulnerabilità socioeconomica dei danneggiati, dei rendimenti ottenuti nel tempo e del tasso dei prodotti sottoscritti;
   la dotazione del Fondo, pur essendo di per sé considerevole, è comunque pari a meno di un terzo del totale delle perdite subite dai sottoscrittori dei bond subordinati; infatti secondo stime presentate in Parlamento il valore azzerato nel settore retail sfiora i 350 milioni di euro così distribuiti: 150 milioni di euro in capo ai 4.700 obbligazionisti di Banca Etruria, per un importo medio pro capite di 31.900 euro; 49 milioni di euro in capo ai 4.150 obbligazionisti di Carife, per un importo medio pro capite di 11.800 euro; 26 milioni di euro in capo ai 718 obbligazionisti di Carichieti, per un importo pro capite di 36.200, infine 105 milioni di euro in capo a 930 obbligazionisti di Banca Marche, per un importo medio pro capite pari a 112.900 euro;
   il 21 gennaio 2016 il Sottosegretario all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata in Commissione finanze della Camera dei deputati, ha dichiarato che: «qualora dovesse emergere che la stima delle perdite sia stata effettuata in termini eccessivamente prudenziali ed emergessero plusvalenze finali ulteriori rispetto all'impegno finanziario sostenuto dal Fondo di risoluzione, il Governo si impegna, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, a intraprendere ogni utile iniziativa affinché le eventuali plusvalenze possano essere destinate a coprire in parte le obbligazioni subordinate, ed in caso di ulteriore surplus, a soddisfare anche gli azionisti». Nella medesima occasione il Sottosegretario, interrogato sul motivo per il quale il Governo si fosse rifiutato di inserire in una norma di rango primario, cioè in sede di esame della legge di stabilità per il 2016, una disposizione che avesse stabilito con chiarezza quanto si era appena impegnato a fare attraverso un atto normativo di rango secondario, ha ritenuto sufficiente richiamare il principio generale stabilito dal decreto legislativo n. 180 del 2015, il quale afferma che, nel caso di applicazione di una procedura di risoluzione di banche, agli azionisti e agli obbligazionisti non si può applicare un trattamento peggiorativo rispetto a quello che sarebbe spettato loro nel caso di liquidazione coatta amministrativa della banca interessata;
   non è possibile con norme di rango secondario, quali sono i decreti ministeriali o i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, aumentare i livelli di rimborso già stabiliti da una norma di rango primario, nella fattispecie dalle disposizioni di cui ai citati commi da 855 a 861 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016). Secondo il principio di legalità, infatti, essi devono essere pienamente conformi alla legge dalla quale discendono;
   il Governo aveva manifestato pubblicamente l'intenzione di inserire la definizione più puntuale delle modalità di rimborso e della composizione del collegio arbitrale nel decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, salvo poi escluderlo in ultima istanza e rimandare tutto ai decreti ministeriali già previsti –:
   se tale scelta sia da intendersi come evidenza della volontà del Governo di limitare il quantum dei rimborsi ai soli 100 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità per il 2016, quale dotazione del Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi o, diversamente, con quale provvedimento abbia intenzione di stabilire che lo stesso sia alimentato da eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione degli asset e dei crediti delle quattro banche sottoposte a procedura di risoluzione. (3-02019)