• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07812    l'articolo 13, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni stabiliscono che: «14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07812presentato daDE LORENZIS Diegotesto diMercoledì 17 febbraio 2016, seduta n. 571

   DE LORENZIS e PETRAROLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 13, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni stabiliscono che: «14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario, trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 15. I gestori aeroportuali comunicano all'Autorità di Regolazione dei Trasporti e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività»;
   le linee guida inerenti le incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori ai sensi dell'articolo 13, commi 14 e 15 del decreto-legge, n. 145 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni (Prot: 0000397-02 ottobre 2014) ribadiscono che, fermo restando la libera iniziativa imprenditoriale di scelta dei partner ritenuti più idonei a soddisfare le proprie esigenze, le finalità delle disposizioni sono atte a garantire la più ampia accessibilità da parte dei vettori potenzialmente interessati alle iniziative assunte, sotto qualsiasi forma, dai gestori aeroportuali per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree destinate a promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, in osservanza ai principi di trasparenza e competitività, che richiedono, rispettivamente, di mettere i possibili beneficiari in condizione di essere informati circa le predette iniziative di incentivazioni e di poter partecipare alle stesse senza discriminazione. L'ulteriore finalità delle disposizioni è di favorire uno sviluppo equilibrato del mercato del trasporto aereo assicurando pari opportunità ai vettori interessati. Viene inoltre specificato che il perimetro degli incentivi per i quali deve essere garantita la trasparenza e la più ampia accessibilità nel rispetto dei principi sopra enunciati si applicano, tra l'altro, sulla tipologia di traffico point to point, per la crescita del volume del traffico complessivo presso l'aeroporto, per la crescita di volume di traffico e del network e per i pagamenti promozionali;
   inoltre, al fine di garantire la trasparenza e la più ampia accessibilità delle incentivazioni il gestore aeroportuale deve provvedere alla pubblicazione semestrale sul proprio sito web delle incentivazioni che si intendono attivare per l'anno o gli anni successivi. Le linee guida elencano una serie di specificazioni delle modalità di pubblicazione;
   infine, tali azioni di incentivazioni, una volta assunte, devono essere comunicate all'ENAC e dall'Autorità di regolamentazione dei trasporti sia entro i 15 giorni dalla conclusione degli accordi commerciali, al fine di verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività – fermo restando i poteri di intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel rispettivo ambito di competenza – sia entro il 31 gennaio dell'anno successivo comunicando l'ammontare complessivo a consuntivo delle incentivazioni concesse. L'Enac curerà a consuntivo la raccolta e la pubblicazione degli esiti delle procedure;
   sul finire dello scorso decennio, la Società Aeroporti di Puglia (AdP) ha predisposto una proposta progettuale «Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming» per il periodo novembre 2009 – giugno 2010, al fine di incrementare i flussi turistici sul territorio regionale e migliorare i livelli di connettività territoriale e di mobilità aerea, proponendolo alla regione Puglia con nota n. 17120 del 4 novembre 2009. La giunta regionale con deliberazione n. 2298 del 24 novembre 2009 ha approvato la proposta progettuale «Campagna di comunicazione per lo sviluppo – del turismo incoming» presentata per il periodo novembre 2009 – giugno 2010, contestualmente al relativo schema di convenzione con Aeroporti di Puglia spa;
   con deliberazione n. 2978 del 28 dicembre 2010 la regione Puglia ha finanziato il progetto sopra menzionato anche per il periodo luglio – dicembre 2010 e si è preso atto del piano preliminare di comunicazione e promozione 2011 presentato da Aeroporti di Puglia allo scopo di favorire l'incremento del flusso passeggeri sul territorio regionale, mediante una efficace azione di marketing e di promozione dei collegamenti aerei diretti allo scopo di favorire l'incremento del flusso passeggeri sul territorio regionale, mediante una efficace azione di marketing e di promozione dei collegamenti aerei diretti;
   con la deliberazione n. 539 del 24 marzo 2011 la regione Puglia ha approvato lo schema di convenzione fra la regione Puglia – assessorato alle infrastrutture strategiche e mobilità e la Aeroporti di Puglia spa per il successivo periodo dal 1o gennaio 2011 al 30 giugno 2011. Con deliberazione n. 2804 del 12 dicembre 2011 la regione Puglia ha approvato il progetto esecutivo presentato da Aeroporti di Puglia spa per l'anno 2011, che tratteggia le caratteristiche delle campagne fino al 2014, ed è stata prorogata la durata della convenzione sottoscritta tra la regione Puglia – assessorato alle infrastrutture strategiche e mobilità e la Aeroporti di Puglia spa relativamente al periodo 1o luglio 2011 – 31 dicembre 2011;
   dal 2011 al 2014 le convenzioni sono state sottoscritte annualmente dall'assessorato alle infrastrutture strategiche e mobilità, con risorse del bilancio autonomo della regione Puglia capitolo 562015 «Aeroporti di Puglia – Spese per la promozione e comunicazione del territorio della Regione Puglia»;
   con deliberazione n. 1939 del 6 ottobre 2014, la regione Puglia si è impegnata a dare continuità alle attività di promozione del territorio pugliese con il supporto della società Aeroporti di Puglia, attraverso una nuova Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming per il quinquennio 1o novembre 2014 – 31 ottobre 2019 e con legge regionale n. 53 del 23 dicembre 2014 di approvazione del «Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia» è stata prevista una spesa di euro 13.000.000,00 annui per il triennio 2015-2017 sul capitolo di spesa 562015 per la promozione e comunicazione del territorio della regione Puglia;
   da fonti stampa si apprende che i fondi impiegati, dall'inizio della campagna avvenuta alla fine dello scorso decennio fino alla più recenti disposizioni regionali, siano stati affidati, senza alcuna evidenza pubblica a società riconducibili al gruppo Ryanair al fine di incentivare le rotte aeree del vettore verso i soli scali di Bari e di Brindisi;
   ad avviso degli interroganti le procedure adottate dal gestore AdP e dalla regione Puglia non sembrano rispettare quanto stabilito dall'articolo 13, commi 14 e 15 del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni e dalle linee guida inerenti incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori ai sensi dell'articolo 13, commi 14 e 15 del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni (Prot: 0000397-02 ottobre 2014) ed inoltre si manifesta una continua proroga del rinnovo degli accordi con le società riconducibili al gruppo Ryanair, escludendo qualsiasi altro vettore in danno della concorrenza, oltre a non riscontrare alcuna trasparenza in quanto sul sito web di AdP non risulta all'interrogante alcun documento che tratti gli incentivi sopraelencati nelle modalità e nelle forme stabilite dalla normativa di settore –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti espressi in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di verificare il rispetto della legge e delle linee guida del Ministero;
   se risulti al Ministro che la società Aeroporti di Puglia abbia comunicato gli esiti delle procedure ad Enac e all'Autorità di regolamentazione dei trasporti entro i 15 giorni dalla conclusione degli accordi commerciali in oggetto ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'ammontare complessivo a consuntivo delle incentivazioni concesse e se Enac e l'Autorità di regolamentazione dei trasporti abbiano valutato tali incentivi;
   se Enac stia curando sul proprio sito web a consuntivo la raccolta e la pubblicazione degli esiti delle procedure espresse in premessa. (5-07812)