• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07831    la direttiva 2009/39/CE ha introdotto il concetto di «prodotto dietetico» dando quindi il via alla notifica degli alimenti adatti ad una alimentazione particolare (ADAP) ai Ministeri...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07831presentato daCASTELLI Lauratesto diGiovedì 18 febbraio 2016, seduta n. 572

   CASTELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   la direttiva 2009/39/CE ha introdotto il concetto di «prodotto dietetico» dando quindi il via alla notifica degli alimenti adatti ad una alimentazione particolare (ADAP) ai Ministeri della salute degli Stati membri, al fine della commercializzazione degli stessi;
   il regolamento CE n. 41/2009 ha introdotto la definizione di «alimento senza glutine», rendendolo applicabile non solo ai prodotti dietetici, ma anche ai prodotti di uso corrente;
   il 20 luglio 2016 diventerà operativo il regolamento n. 609 del 2013 — riguardante gli alimenti destinati a fini medici speciali e alla prima infanzia — che abrogherà sia la direttiva 2009/39/CE sia il Regolamento CE n. 41/2009, in quanto oramai superati nei loro punti chiave, e quindi non sarà più consentito aggiungere la dicitura «dietetico» nella denominazione dell'alimento;
   come indicato dalla nota del Ministero della salute 0027673-P-007/07/2015 avente a oggetto «Aggiornamenti conseguenti all'evoluzione normativa connessa con l'entrata in vigore del regolamento (UE) 609/2013» come conseguenza del regolamento (UE) 828/2014: «Dal 20 luglio 2016, pertanto, i prodotti senza glutine oggi classificati come ADAP saranno comuni alimenti»;
   nella Tabella A — Parte III, Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, al numero 65 viene indicato che gli alimenti per «usi dietetici» sono soggetti all'aliquota del 10 per cento –:
   se siano previste iniziative atte a evitare che l'eliminazione dell'indicazione «dietetico» per gli alimenti «senza glutine» abbia come conseguenza un aumento dell'aliquota IVA di questi ultimi dal 10 per cento a quella ordinaria del 22 per cento, a discapito dei cittadini affetti da celiachia. (5-07831)