• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/05312 BRUNI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che: la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05312 presentata da FRANCESCO BRUNI
mercoledì 17 febbraio 2016, seduta n.579

BRUNI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ha qualificato le province quali enti territoriali di area vasta, di secondo livello. La stessa legge ha definito le funzioni "fondamentali", che dovranno essere esercitate dalle "nuove province", quelle eventuali esercitabili, previa intesa con i Comuni, nonché le ulteriori funzioni che potranno essere delegate o conferite dallo Stato e dalle Regioni secondo le rispettive competenze;

tra le competenze previste dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, è assegnato alle province un nucleo ristretto di funzioni fondamentali tra cui alla lett. e), quella della "gestione edilizia scolastica". Conseguentemente, si può affermare che non è stata riproposta la vecchia e più ampia funzione amministrativa attribuita dall'art. 14, comma 1, lett. i), della legge n. 142 del 1990 e mantenuta dall'art. 19, comma 1, lett. i), del decreto legislativo n. 267 del 2000, inerente ai "compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistico ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale";

la nuova funzione è riferita alla "gestione edilizia scolastica" e non certo può ricomprendere tutti quegli ulteriori compiti precedentemente attribuiti alle Province in materia di istruzione scolastica di secondo grado. Pertanto, per "gestione dell'edilizia scolastica" si deve intendere l'attività di realizzazione, di forniture e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici (superiori), senza includere tutte quelle altre attività finora svolte dalle Province per le scuole e l'istruzione secondaria di secondo grado. Risulterebbe, quindi, ad oggi superata la competenza prevista dall'art. 3, comma 2, della legge n. 23 del 1996, in ordine "alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua, per il riscaldamento";

tale conclusione è avvalorata anche dal consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione, secondo il quale dette spese gravano sui Comuni (per le scuole materne, elementari e medie inferiori) e sulle Province (per gli istituti superiori), in deroga al principio di ripartizione, tra gli enti locali e lo Stato, "delle spese rispettivamente riguardanti la gestione degli edifici e la gestione delle attività di istruzione (Cass. Civ., Sez. V, 18.04.2000, n. 4944; Cass. Civ., Sez. V, 01.09.2004 nn. 17615, 17617, 17618, 17621, 17628, 17629, e 17633; Cass. Civ., Sez. V, 09.09.2004, nn. 18157 e 18162). Dal che si ricava che le spese in questione sono state poste eccezionalmente a carico degli enti locali, ancorché non attengano alla gestione degli edifici scolastici, bensì alla concreta utilizzazione di tali immobili e, conseguentemente, alla gestione delle attività di istruzione, di competenza statale. Occorre aggiungere, infine, che detta interpretazione è stata condivisa pure dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 442/2008 del 29 dicembre 2008;

l'aver oggi attribuito alle Province, in materia scolastica, la sola gestione dell'edilizia, senza alcuna deroga al principio richiamato, porta, quindi, ad escludere che siano rimaste a carico delle stesse le spese di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 23 del 1996;

al venir meno della competenza provinciale in ordine a tali spese si sono inoltre aggiunti i diversi tagli finanziari apportati nell'ultime leggi di stabilità, che hanno ingenerato in tutte le Province una situazione di grave squilibrio di bilancio, se non di dissesto, che non consente, neppure con la migliore delle intenzioni, di poter garantire il funzionamento delle scuole superiori, così come assicurato in passato. Conseguentemente, alcune Province, per ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014, hanno già significato ai dirigenti ed agli uffici scolastici periferici di non poter più provvedere a tali funzioni e di dover risolvere i contratti in corso, ove non vi sia un subentro da parte dei soggetti competenti alla stregua delle norme citate,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo vogliano intraprendere, ognuno per le proprie competenze, per evitare i disagi all'utenza scolastica per effetto dell'insostenibilità delle spese di cui art. 3, comma 2, della legge n. 23 del 1996 da parte delle Province, trattandosi di una competenza statale, al fine anche di fornire indirizzi oggettivi ai dirigenti scolastici per garantire il normale funzionamento delle scuole secondarie di secondo grado nei prossimi mesi.

(4-05312)