• C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R EPUB SANNA Francesco, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.2339 Disposizioni in materia di conflitti di interessi, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di conflitti di interessi"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A-R


PROPOSTE DI LEGGE
n. 275, d'iniziativa del deputato BRESSA
Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali
Presentata il 15 marzo 2013
n. 1059, d'iniziativa dei deputati
FRACCARO, COZZOLINO, TONINELLI, DADONE, DIENI, LOMBARDI, D'AMBROSIO, CANCELLERI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Disposizioni in materia di conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
Presentata il 27 maggio 2013
n. 1832, d'iniziativa dei deputati
CIVATI, MATTIELLO, TENTORI, GIUSEPPE GUERINI, GANDOLFI, PASTORINO
Norme in materia di prevenzione dei conflitti d'interessi dei parlamentari e dei titolari di cariche di Governo
Presentata il 21 novembre 2013
n. 1969, d'iniziativa dei deputati
TINAGLI, MAZZIOTTI DI CELSO, ANDREA ROMANO, ANTIMO CESARO
Disposizioni in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo e dei componenti delle autorità indipendenti
Presentata il 20 gennaio 2014
n. 2339, d'iniziativa dei deputati
DADONE, COZZOLINO, NUTI, TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BRESCIA, CARIELLO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, CORDA, CRIPPA, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DELLA VALLE, LUIGI DI MAIO, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FERRARESI, FICO, FRACCARO, GAGNARLI, SILVIA GIORDANO, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, MARZANA, MICILLO, NESCI, PARENTELA, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SPESSOTTO, VACCA, SIMONE VALENTE, VILLAROSA, ZOLEZZI
Disposizioni in materia di conflitti di interessi, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari
Presentata il 30 aprile 2014
n. 2634, d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, PRODANI, ROSTELLATO, TURCO, SEGONI, BALDASSARRE, BECHIS, MUCCI, BARBANTI, ARTINI
Disposizioni in materia di incompatibilità dei parlamentari, dei titolari di cariche di Governo e dei Presidenti delle regioni, per la prevenzione dei conflitti di interessi
Presentata il 15 settembre 2014
n. 2652, d'iniziativa dei deputati
SCOTTO, QUARANTA, COSTANTINO, FRATOIANNI, AIRAUDO, FRANCO BORDO, DURANTI, DANIELE FARINA, FERRARA, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI, ZARATTI
Disposizioni e delega al Governo in materia di disciplina dei conflitti di interessi
Presentata il 2 ottobre 2014
n. 3426, d'iniziativa dei deputati
RUBINATO, CASELLATO
Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari, e altre disposizioni in materia di conflitti di interessi
Presentata il 12 novembre 2015
(Relatore per la maggioranza: FRANCESCO SANNA)

NOTA: Il presente stampato riporta il testo unificato delle proposte di legge nn. 275, 1059, 1832, 1969, 2339, 2634, 2652 e 3426 approvato il 18 febbraio 2016 dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea l'11 dicembre 2014.
Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato n. 275 e abbinate-A.
Per i testi delle proposte di legge nn. 275, 1059, 1832, 1969, 2339, 2634, 2652 e 3426 si vedano i relativi stampati.
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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

            rilevato che:

                all'articolo 5, il comma 7-bis prevede che, nel caso in cui le dichiarazioni previste dal medesimo articolo non siano rese decorsi trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 328 del codice penale, mentre il comma 7-ter prevede che, fuori dai casi di cui al comma 7-bis, alle dichiarazioni si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

                i predetti commi 7-bis e 7-ter, pertanto, costituiscono disposizioni di natura penale, volte a punire, attraverso la tecnica del rinvio ad altre disposizioni legislative, l'omessa presentazione nei termini fissati dall'Autorità delle integrazioni o delle correzioni delle dichiarazioni previste dall'articolo 5 nonché la presentazione di dichiarazioni non veritiere o incomplete;

                al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo sull'esatta portata delle due disposizioni, potrebbe essere opportuno riunirle in un unico comma, prevedendo espressamente che si applichi l'articolo 328, secondo comma, del codice penale nel caso di violazione del termine entro il quale integrare o correggere le dichiarazioni e che, invece, si applichi l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete;

                il comma 13 dell'articolo 6 prevede che, nel caso di mancato esercizio dell'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli;

                tale disposizione prevede anche la pubblicazione della notizia del mancato esercizio dell'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile nella Gazzetta Ufficiale, facendo derivare conseguenze giuridiche estremamente gravi, quali la nullità, per gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale; sarebbe, quindi, opportuno prevedere che l'Autorità attesti

con un provvedimento il mancato esercizio dell'opzione e che tale provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

                l'articolo 15, in materia di giurisdizione, stabilisce che i ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicate dall'Autorità ai sensi del provvedimento in esame sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e, in particolare, alle sezioni specializzate in materia di impresa;

                il richiamato articolo attribuisce alle suddette sezioni specializzate la competenza a decidere su atti e sanzioni che esulano dai settori di specifica competenza, anche alla luce dei principi e criteri direttivi di delega previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di delega di riforma del processo civile (C. 2953) all'esame della Commissione Giustizia, oltre che in ragione della circostanza che tali provvedimenti attengono più propriamente all'esercizio di funzioni pubbliche da parte di titolari di cariche politiche;

                in ragione di tale attinenza sarebbe opportuno prendere a modello di riferimento il procedimento di impugnazione disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, secondo cui le controversie in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo sono di competenza della Corte di appello e regolate dal rito sommario di cognizione con alcune specificazioni e con la previsione di due gradi di giudizio, essendo previsto unicamente il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello che definisce il giudizio;

                appare quindi opportuno modificare l'articolo 15 attribuendo la competenza alla Corte di appello, prevedendo il rito sommario e due gradi di giudizio,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 5, il comma 7-bis, sia sostituito dal seguente: «I titolari di cariche di governo nazionali che non presentano le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nei trenta giorni successivi al termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell'articolo 328, comma 2, del codice penale; nel caso di dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445» e conseguentemente sopprimere il comma 7-ter;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 6, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 13 con il seguente: «13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità attesta, con proprio provvedimento, il mancato esercizio dell'opzione. Il provvedimento è trasmesso al Presidente della

Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e all'interessato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli»;

            b) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire l'articolo 15 con il seguente: «Art. 15 (Giurisdizione). 1. I ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicate dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

        2. Le relative controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione e sono devolute alla Corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica. Il collegio è presieduto dal presidente della Corte di appello e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

        3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità; il termine è elevato a trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

        4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

        5. Contro la decisione il soggetto interessato e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro quindici giorni dalla comunicazione.

        6. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e di essa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge C. 275 e abb., recante «Disposizioni in materia di conflitti di interessi»;

            condiviso l'impianto complessivo del provvedimento, finalizzato ad una disciplina più stringente in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche politiche;

            esaminata, in particolare, la norma, di cui all'articolo 5, comma 2, finalizzata ad includere, ai fini degli obblighi dichiarativi, i beni, le attività patrimoniali, le cariche e le altre attività, detenuti o svolti all'estero, come pure il richiamo operato in tema di incompatibilità, di cui al successivo articolo 6, comma 2, laddove si specifica che essa

sussiste anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni siano svolte o ricoperte all'estero;

            preso atto, inoltre, dei compiti di indagine, di verifica, di accertamento e controllo attribuiti all'Autorità di vigilanza, di cui all'articolo 5, comma 6-bis, da cui emerge la delicatezza e complessità del relativo esercizio nel caso di beni o attività detenuti e svolte all'estero;

            ritenuto opportuno che l'Autorità di vigilanza possa comunque efficacemente esercitare i sopra citati compiti, anche ai fini delle eventuali misure da assumere, nei casi di beni e attività patrimoniali detenuti all'estero e per cariche, attività, funzioni, svolte o ricoperte all'estero,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 275 Bressa ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di conflitti di interessi» adottato dalla Commissione di merito come testo base per il seguito dell'esame in sede referente;

            considerate le modificazioni apportate al citato testo base dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito nelle sedute del 15 e del 16 febbraio 2016;

            preso atto che, ai sensi dell'articolo 8, sussiste conflitto di interessi patrimoniale, tra gli altri casi, quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciaria, partecipazioni rilevanti nel settore della difesa,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il testo unificato delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante «Disposizioni in materia di conflitti di interessi», come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

            evidenziato il notevole rilievo del provvedimento, che realizza un importante intervento di riforma rispetto a una tematica cruciale per la trasparenza della vita democratica del Paese e per il corretto funzionamento delle istituzioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge Atto Camera n. 275 e delle proposte di legge abbinate, recante «Disposizioni in materia di conflitti di interessi»;

            valutato favorevolmente l'impianto complessivo del provvedimento, che sostituisce pressoché integralmente le disposizioni vigenti in materia, contenute nella legge 20 luglio 2004, n. 215, che vengono contestualmente abrogate, con alcune limitate eccezioni;

            rilevato, in particolare, che il provvedimento intende assicurare una più efficace disciplina per il contrasto delle situazioni di conflitto di interessi, rafforzando il ruolo attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e introducendo rimedi di carattere preventivo, tra i quali assume rilievo l'affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività rilevanti in specifici settori economici, disciplinato dall'articolo 9 del testo in esame;

            considerato che, per quanto attiene alle materie più direttamente riferibili alla competenza della Commissione, nell'ambito della disciplina delle situazioni di incompatibilità con la titolarità di cariche di governo nazionale, l'articolo 6, comma 1, lettera b), dispone che tali cariche siano incompatibili con qualunque impiego pubblico e privato, confermando, in sostanza, quanto attualmente previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), della legge 20 luglio 2004, n. 215;

            osservato che il comma 6 del medesimo articolo 6, disciplinando i casi di incompatibilità successiva per i titolari di incarichi di governo nazionale, prevede che essi, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, non possano svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi;

            rilevato che il successivo comma 7, analogamente a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 2, comma 5, della legge 20 luglio 2004, n. 215, stabilisce che i dipendenti pubblici o privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
NULLA OSTA


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
NULLA OSTA


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante «Disposizioni in materia di conflitti di interessi», come modificato nel corso dell'esame in sede referente;

            premesso che il testo unificato in esame reca una nuova disciplina del conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo nazionali e regionali (Presidenti delle regioni e delle province autonome e componenti delle giunte regionali e delle province autonome) ed interviene in materia di ineleggibilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, introducendo con riferimento a questi ultimi, una nuova disposizione di principio nella legge n. 165 del 2004 (articolo 13);

            considerato che appare opportuno estendere la disciplina del conflitto di interessi anche ai titolari di cariche di governo degli enti locali, al fine di garantire l'assoluta trasparenza del loro operato;

            rilevato, in particolare, che l'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nella legge e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; decorso il predetto termine e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica direttamente la legge statale;

            rilevato altresì che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione;

        considerato che:

            l'articolo 7, comma 9, prevede che, nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere all'annullamento straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge n. 400 del 1988;

            tale disposizione non appare peraltro applicabile in via diretta alle Regioni, in caso di mancato adeguamento ai principi della legge nel termine di sei mesi, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 2, comma 3, lettera p), proprio nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome;

            ugualmente lesiva delle prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni, risulta l'applicazione in via diretta dell'articolo 7, comma 6-bis, che dispone che, in caso di astensione del titolare della carica di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

            risulta pertanto necessario specificare che, in caso di applicazione diretta della legge alle Regioni, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-bis e 9, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale;

            rilevato infine che, a differenza delle altre disposizioni della legge, l'articolo 6, comma 6, in materia di divieto di svolgimento di attività imprenditoriale e di assunzione di incarichi presso imprese dopo la cessazione della carica di governo, si riferisce al titolare delle cariche di governo senza specificare «nazionali», prestandosi ad essere interpretato nel senso di una diretta applicazione anche alle Regioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            1) all'articolo 11, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-bis e 9, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) si valuti l'opportunità di estendere la disciplina del conflitto di interessi ai sindaci metropolitani, ai componenti degli organi metropolitani che svolgono funzioni esecutive, ai presidenti delle province, nonché ai sindaci e ai componenti delle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e, in ogni caso, ai comuni capoluogo di area vasta;

            b) all'articolo 6, comma 6, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo le parole: «titolari delle cariche di Governo» la parola: «nazionali».

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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

      1. I titolari di cariche politiche, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.

Art. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione).

      1. Agli effetti dei capi II e III per titolari di cariche politiche si intendono:

          a) i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

          b) i titolari di cariche di governo regionali: i presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome;

          c) i membri del Parlamento;

          d) i consiglieri regionali.

Art. 3.
(Autorità di vigilanza).

      1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente

legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità».
      2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.
      3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
Capo II
CONFLITTO DI INTERESSI
Art. 4.
(Situazioni di conflitto di interessi).

      1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Art. 5.
(Obblighi dichiarativi).

      1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali:

          a) dichiarano all'Autorità di quali cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 siano titolari, anche se cessate nei dodici mesi precedenti;

          b) trasmettono all'Autorità l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività

patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

          c) comunicano all'Autorità ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica di governo, un impiego o un'attività di qualunque natura.

      2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, detenuti o svolti all'estero.
      3. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1 è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione.
      4. Entro i venti giorni successivi alla cessazione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali presentano all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3 e la cessazione della carica pubblica, salvo l'avvenuto ricorso alla gestione fiduciaria a norma della presente legge.
      5. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico.
      6. Alle dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 è allegato l'elenco dei beni di cui al comma 1, lettera b), che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 5.


      7. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche di dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, per le banche di dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle entrate.
      8. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.
      9. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.
      10. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti della completezza e veridicità delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 anche avvalendosi, ove occorra, tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche di dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. L'Autorità può, entro lo stesso termine, richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità ne informa immediatamente gli interessati perché provvedano entro venti giorni all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:

          a) procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza;

          b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;

          c) informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

      11. Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano rese decorsi trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete si applicano le sanzioni di cui all'articolo 328 del codice penale.
      12. Fuori dai casi di cui al comma 11, alle dichiarazioni di cui al presente articolo si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      13. L'Autorità procede con gli stessi poteri previsti dalla lettera a) del comma 10, allorché, anche in tempi successivi, entro cinque anni dalla fine del mandato, emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese; procede con gli stessi poteri e con le stesse modalità previsti alle lettere b) e c) del comma 10 allorché, anche in tempi successivi, entro cinque anni dalla fine del mandato, emergano violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo, ferma restando l'applicazione dei commi 11 e 12.
      14. Le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero dei soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, sono pubblicate nel sito internet dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi. Le dichiarazioni

dei soggetti di cui al citato comma 5 del presente articolo sono pubblicate a condizione che i medesimi soggetti vi abbiano acconsentito.
Art. 6.
(Incompatibilità).

      1. La titolarità di una carica di governo nazionale è incompatibile con:

          a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;

          b) qualunque impiego pubblico o privato;

          c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuito;

          d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

          e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominati, ovvero l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta.

      2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.
      3. L'imprenditore, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interessi di cui agli articoli 8 e 9.
      4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.
      5. I titolari delle cariche di governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico,

se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. L'autorizzazione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta, l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.
      6. L'accertamento della violazione del divieto di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
      7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
      8. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.
      9. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui al precedente periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
      10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.
      11. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
      12. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo.
      13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.
Art. 7.
(Astensione).

      1. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad

esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva la possibilità per l'Autorità di applicare le misure di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 9, su richiesta dell'interessato. A decorrere dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 9, non sussiste obbligo di astensione.
      2. L'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante.
      3. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare della carica di governo nazionale soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4.
      4. Quando il titolare di una carica di governo nazionale dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità.
      5. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
      6. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionale è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri.
      7. In caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      8. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.
      9. Se, in violazione dell'obbligo di astensione, il titolare di una carica di governo nazionale prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.
      10. Nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 8.
(Conflitto di interessi patrimoniale).

      1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, l'Autorità procede a norma del presente articolo:

          a) quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per

interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;

          b) quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

      2. Ai fini della presente legge sono rilevanti le partecipazioni, detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 9.
      4. Entro i successivi quindici giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le

ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche, sentito l'interessato. L'Autorità adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.
Art. 9.
(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi e contratto di gestione fiduciaria).

      1. L'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria.
      2. L'affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali di cui al comma 1 ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione, del risparmio e società di intermediazione mobiliare. L'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso; a tale fine istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti. Il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione regola le condizioni per l'alienazione, prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite dell'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere

clausole incompatibili con le disposizioni della presente legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione dell'Autorità.
      3. Ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.
      4. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione ai sensi del presente articolo. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.
      5. Il gestore assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patrimoniali. Il titolare della carica di governo: non può chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione; ha diritto di conoscere, per il tramite della Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione; ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, esso può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.
      6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione.
      7. Il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.
      8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 10 per cento dei medesimi.
      9. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, di quanto stabilito dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.
      10. Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. In tal caso, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti per le dimissioni dall'incarico, conferisce, in favore dell'Autorità o del gestore di cui al comma 2, se già nominato, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti. Ove il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo. Si applica l'articolo 6, comma 13.
      11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, indicati nell'elenco allegato alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
      12. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6 , ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito ai commi da 1 a 10 del presente articolo, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.
      13. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 12, l'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.
Art. 10.
(Regime fiscale).

      1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei

valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
      2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
Art. 11.
(Regioni e province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nel presente capo e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità.
      2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all'emanazione della normativa regionale, si applicano le disposizioni della presente legge.
      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Capo III
INELEGGIBILITÀ
Art. 12.
(Ineleggibilità dei membri del Parlamento).

      1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), le parole: «contratti di opere o di somministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica»;

          b) dopo il numero 1), è inserito il seguente:
      «1-bis) coloro che abbiano nei confronti di un'impresa che svolge un'attività di cui al numero 1):

          a) la titolarità o il controllo;

          b) l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

          c) la possibilità di disporne in tutto o in parte, direttamente o indirettamente;

          d) la possibilità di determinarne gli indirizzi, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette»

          c) al numero 3), dopo le parole: «nn. 1», è inserita la seguente: «, 1-bis».

      2. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dal presente articolo, non si applicano:

          a) agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica almeno centottanta

giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;

          b) ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

      3. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2 è vietata la cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, o alla persona convivente non a scopo di lavoro domestico, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.
      4. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, coloro che intendono candidarsi, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, possono accedere alla procedura di cui agli articoli 8 e 9. In caso di elezione l'Autorità trasmette una propria relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 8 e 9 alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri.

Art. 13.
(Ineleggibilità dei consiglieri regionali).

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

          «a-bis) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di

autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione, di notevole entità economica».
Capo IV
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 14.
(Composizione e nomina dei membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

      1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:
      «2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri.
      2-bis. I membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifica competenza e professionalità da individuare tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione, nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.
      2-ter. Le candidature a membro dell'Autorità, corredate del curriculum professionale, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che, a maggioranza dei due terzi dei componenti, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e uno di otto soggetti.
      2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti,

purché non inferiore a un quinto dei componenti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un terzo dei componenti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco di cui al comma 2-ter è composto da quattro soggetti.
      2-quinquies. Il presidente dell'Autorità è eletto dal collegio nella prima riunione dell'Autorità medesima».

      2. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sull'attività svolta ai sensi della presente legge.
      3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte nell'ambito del bilancio dell'Autorità, che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.
      4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
(Giurisdizione).

      1. I ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
      2. Le relative controversie sono devolute alle sezioni specializzate in materia di

impresa istituite ai sensi del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
      3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

          «d-bis) controversie in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo».

Art. 16.
(Abrogazioni).

      1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.
      2. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «al coniuge e ai parenti entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo domestico»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al medesimo comma 1».