C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A-quater/R EPUB COSTANTINO Celeste, Relatore di minoranza
Atto a cui si riferisce:
C.2339 Disposizioni in materia di conflitti di interessi, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di conflitti di interessi"
Frontespizio | Relazione |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A-R-quater |
Il nostro gruppo, sul tema, ha da tempo depositato una proposta di legge costituzionale ed una ordinaria sul tema, in base alla considerazione che la delicatissima materia vada affrontata dal legislatore al più presto e che, anche in linea con quanto previsto sulla materia negli altri Paesi europei, lungi dal vertere sulla mera incompatibilità, vada articolata a partire da una definizione nel dettaglio circa cosa sia il conflitto di interessi e quando ricorra, in modo da rendere evidente e inequivocabile il caso di violazione della normativa in argomento.
Accanto alle misure sanzionatorie – rispetto alle quali con i nostri emendamenti abbiamo proposto il quadruplo delle sanzioni economiche previste nel testo, nonché la decadenza dalla carica – è evidente l'importanza di misure di prevenzione del conflitto di interessi; aspetto, come noto, trascurato dalla disciplina in vigore che dispone un intervento meramente «successivo», come in particolare previsto all'articolo 3 della legge n. 215 del 2004 e, in ogni caso, la sussistenza del conflitto di interessi è subordinata alla realizzazione di un danno per l'interesse pubblico.
Altro aspetto che il legislatore non poteva non affrontare è quello dei soggetti destinatari della disciplina sul conflitto di interesse. Non appare infatti congrua ed incisiva una disciplina che non consideri, oltre ai titolari di cariche di Governo, i parlamentari, le Authority, nonché i titolari di cariche di governo regionali e locali (ivi compresi i componenti degli organi delle istituende città metropolitane). Nel testo al nostro esame al di là dell'articolo che tratta dell'ambito soggettivo di applicazione, la disciplina pare calibrata sui soli titolari di cariche di governo. Aspetto su cui abbiamo cercato di incidere, presentando emendamenti che rendessero la disciplina effettivamente applicabile a tutti i soggetti appena illustrati.
Quanto alla valutazione sui casi di conflitto di interesse, al di là della generica Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) prevista nel testo – rispetto alla quale comunque proponevamo un allargamento a 5 componenti – abbiamo proposto, senza successo purtroppo, che fosse una Commissione ad hoc in seno alla stessa AGCM, la Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi, ad occuparsi della verifica circa il rispetto della normativa in argomento, con componenti eletti da Camera e Senato.
La necessità portata avanti dal nostro gruppo relativa alla presentazione anche di una proposta di legge costituzionale sul tema risponde all'esigenza di elevare esplicitamente al rango costituzionale – al pari di altri Paesi europei, quali ad esempio la Francia e la Spagna – il principio in base al quale «a chiunque siano affidate funzioni pubbliche è fatto obbligo di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti d'interessi».
Il testo al nostro esame, seppur migliore rispetto all'articolato esaminato dalla Camera in fase precedente della legislatura, rimane ancora non soddisfacente circa i soggetti cui verrebbe applicata concretamente la disciplina – solo i titolari di incarichi di governo –, circa le incompatibilità e l'articolo relativo all'astensione. Quanto alle incompatibilità, i titolari di cariche di governo, ad esempio, sono inibiti nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio dall'assumere incarichi presso imprese private o imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, preclusione tuttavia aggirabile con autorizzazione dell'Autorità; punto rispetto al quale pure ci siamo battuti in Commissione.
Eclatante, quanto all'astensione, invece, il passaggio – articolo 7, commi 4 e 5 – in base al quale, se l'Autorità non si pronuncia entro 5 giorni dalla richiesta avanzata dal titolare della carica di governo che dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione, varrebbe il silenzio-assenso. Il soggetto sarebbe esente dall'obbligo di astensione. Lo stesso discorso vale per il passaggio del testo che subordina l'obbligo di astensione al voto in seno al Consiglio dei ministri. Tanto per citare alcuni esempi. Come anche poco stringente appare l'articolo 8 inerente al conflitto di interessi patrimoniale.
Quanto alla ineleggibilità per i membri del Parlamento, meglio sarebbe stato il riferimento ad una disciplina più stringente circa l'incompatibilità per gli stessi, con opportuna integrazione alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, come da noi proposto.
Quanto poi alla gestione fiduciaria, poi, troppo timida appare la versione presente nel testo, equiparabile ad una sorta di «blind trust all'italiana», mentre ben più efficace sarebbe stata l'ipotesi di un blind trust puro, così come proposto da nostri emendamenti.
Alla luce di tali considerazioni, dopo mesi di attesa per rinvii, rallentamenti, spesso ingiustificati, il dato evidente è il seguente: si fa di tutto pur di non approvare un provvedimento che rappresenta un tassello imprescindibile per separare la politica dalle lobbies e dagli interessi privati, portando avanti invece un testo con evidenti limiti circa l'applicabilità della normativa, nonché inefficace rispetto all'intervento normativo ormai urgente ed improcrastinabile da anni atteso in Parlamento e nel Paese.
Celeste COSTANTINO,
Relatrice di minoranza