• C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A-quater/R EPUB COSTANTINO Celeste, Relatore di minoranza

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Atto a cui si riferisce:
C.1969 Disposizioni in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo e dei componenti delle autorità indipendenti
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di conflitti di interessi"


Frontespizio Relazione
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A-R-quater


PROPOSTE DI LEGGE
n. 275, d'iniziativa del deputato BRESSA
Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi di amministratori locali, dei presidenti delle regioni e dei membri delle giunte regionali
Presentata il 15 marzo 2013
n. 1059, d'iniziativa dei deputati
FRACCARO, COZZOLINO, TONINELLI, DADONE, DIENI, LOMBARDI, D'AMBROSIO, CANCELLERI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Disposizioni in materia di conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
Presentata il 27 maggio 2013
n. 1832, d'iniziativa dei deputati
CIVATI, MATTIELLO, TENTORI, GIUSEPPE GUERINI, GANDOLFI, PASTORINO
Norme in materia di prevenzione dei conflitti d'interessi dei parlamentari e dei titolari di cariche di Governo
Presentata il 21 novembre 2013
n. 1969, d'iniziativa dei deputati
TINAGLI, MAZZIOTTI DI CELSO, ANDREA ROMANO, ANTIMO CESARO
Disposizioni in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo e dei componenti delle autorità indipendenti
Presentata il 20 gennaio 2014
n. 2339, d'iniziativa dei deputati
DADONE, COZZOLINO, NUTI, TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BRESCIA, CARIELLO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, CORDA, CRIPPA, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DELLA VALLE, LUIGI DI MAIO, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FERRARESI, FICO, FRACCARO, GAGNARLI, SILVIA GIORDANO, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, MARZANA, MICILLO, NESCI, PARENTELA, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SPESSOTTO, VACCA, SIMONE VALENTE, VILLAROSA, ZOLEZZI
Disposizioni in materia di conflitti di interessi, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari
Presentata il 30 aprile 2014
n. 2634, d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, PRODANI, ROSTELLATO, TURCO, SEGONI, BALDASSARRE, BECHIS, MUCCI, BARBANTI, ARTINI
Disposizioni in materia di incompatibilità dei parlamentari, dei titolari di cariche di Governo e dei Presidenti delle regioni, per la prevenzione dei conflitti di interessi
Presentata il 15 settembre 2014
n. 2652, d'iniziativa dei deputati
SCOTTO, QUARANTA, COSTANTINO, FRATOIANNI, AIRAUDO, FRANCO BORDO, DURANTI, DANIELE FARINA, FERRARA, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI, ZARATTI
Disposizioni e delega al Governo in materia di disciplina dei conflitti di interessi
Presentata il 2 ottobre 2014
e
n. 3426, d'iniziativa dei deputati
RUBINATO, CASELLATO
Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari, e altre disposizioni in materia di conflitti di interessi
Presentata il 12 novembre 2015
(Relatore di minoranza: COSTANTINO)


      

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Onorevoli Colleghi! Il conflitto di interessi, nel nostro ordinamento, come noto, è attualmente disciplinato dalla legge n. 215 del 2004 (la cosiddetta «legge Frattini»). Tale legge, tuttavia – e sin dall'approvazione da parte del Parlamento – ha raccolto numerose critiche rispetto alla sostanziale inefficacia delle norme ivi contenute. I limiti della normativa vigente, nel tempo, sono stati sempre sollevati anche nelle relazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che ha, in particolare, segnalato l'opportunità di un intervento di modifica della disciplina, ai fini di un adeguamento alle osservazioni formulate in ambito europeo dal Group of States against corruption (GRECO-Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa). Una delle necessità, sollevate nel rapporto GRECO, è quella di privilegiare l'adozione di misure di tipo preventivo nei confronti di situazioni in cui il conflitto di interessi sia una conseguenza anche solo potenziale della coesistenza, in capo al titolare di cariche politiche, di interessi pubblici e privati in contrasto tra loro.
      Il nostro gruppo, sul tema, ha da tempo depositato una proposta di legge costituzionale ed una ordinaria sul tema, in base alla considerazione che la delicatissima materia vada affrontata dal legislatore al più presto e che, anche in linea con quanto previsto sulla materia negli altri Paesi europei, lungi dal vertere sulla mera incompatibilità, vada articolata a partire da una definizione nel dettaglio circa cosa sia il conflitto di interessi e quando ricorra, in modo da rendere evidente e inequivocabile il caso di violazione della normativa in argomento.
      Accanto alle misure sanzionatorie – rispetto alle quali con i nostri emendamenti abbiamo proposto il quadruplo delle sanzioni economiche previste nel testo, nonché la decadenza dalla carica – è evidente l'importanza di misure di prevenzione del conflitto di interessi; aspetto, come noto, trascurato dalla disciplina in vigore che dispone un intervento meramente «successivo», come in particolare previsto all'articolo 3 della legge n. 215 del 2004 e, in ogni caso, la sussistenza del conflitto di interessi è subordinata alla realizzazione di un danno per l'interesse pubblico.
      Altro aspetto che il legislatore non poteva non affrontare è quello dei soggetti destinatari della disciplina sul conflitto di interesse. Non appare infatti congrua ed incisiva una disciplina che non consideri, oltre ai titolari di cariche di Governo, i parlamentari, le Authority, nonché i titolari di cariche di governo regionali e locali (ivi compresi i componenti degli organi delle istituende città metropolitane). Nel testo al nostro esame al di là dell'articolo che tratta dell'ambito soggettivo di applicazione, la disciplina pare calibrata sui soli titolari di cariche di governo. Aspetto su cui abbiamo cercato di incidere, presentando emendamenti che rendessero la disciplina effettivamente applicabile a tutti i soggetti appena illustrati.
      Quanto alla valutazione sui casi di conflitto di interesse, al di là della generica Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) prevista nel testo – rispetto alla quale comunque proponevamo un allargamento a 5 componenti – abbiamo proposto, senza successo purtroppo, che fosse una Commissione ad hoc in seno alla stessa AGCM, la Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi, ad occuparsi della verifica circa il rispetto della normativa in argomento, con componenti eletti da Camera e Senato.
      La necessità portata avanti dal nostro gruppo relativa alla presentazione anche di una proposta di legge costituzionale sul tema risponde all'esigenza di elevare esplicitamente al rango costituzionale – al pari di altri Paesi europei, quali ad esempio la Francia e la Spagna – il principio in base al quale «a chiunque siano affidate funzioni pubbliche è fatto obbligo di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti d'interessi».
      Il testo al nostro esame, seppur migliore rispetto all'articolato esaminato dalla Camera in fase precedente della legislatura, rimane ancora non soddisfacente circa i soggetti cui verrebbe applicata concretamente la disciplina – solo i titolari di incarichi di governo –, circa le incompatibilità e l'articolo relativo all'astensione. Quanto alle incompatibilità, i titolari di cariche di governo, ad esempio, sono inibiti nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio dall'assumere incarichi presso imprese private o imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, preclusione tuttavia aggirabile con autorizzazione dell'Autorità; punto rispetto al quale pure ci siamo battuti in Commissione.
      Eclatante, quanto all'astensione, invece, il passaggio – articolo 7, commi 4 e 5 – in base al quale, se l'Autorità non si pronuncia entro 5 giorni dalla richiesta avanzata dal titolare della carica di governo che dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione, varrebbe il silenzio-assenso. Il soggetto sarebbe esente dall'obbligo di astensione. Lo stesso discorso vale per il passaggio del testo che subordina l'obbligo di astensione al voto in seno al Consiglio dei ministri. Tanto per citare alcuni esempi. Come anche poco stringente appare l'articolo 8 inerente al conflitto di interessi patrimoniale.
      Quanto alla ineleggibilità per i membri del Parlamento, meglio sarebbe stato il riferimento ad una disciplina più stringente circa l'incompatibilità per gli stessi, con opportuna integrazione alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, come da noi proposto.
      Quanto poi alla gestione fiduciaria, poi, troppo timida appare la versione presente nel testo, equiparabile ad una sorta di «blind trust all'italiana», mentre ben più efficace sarebbe stata l'ipotesi di un blind trust puro, così come proposto da nostri emendamenti.
      Alla luce di tali considerazioni, dopo mesi di attesa per rinvii, rallentamenti, spesso ingiustificati, il dato evidente è il seguente: si fa di tutto pur di non approvare un provvedimento che rappresenta un tassello imprescindibile per separare la politica dalle lobbies e dagli interessi privati, portando avanti invece un testo con evidenti limiti circa l'applicabilità della normativa, nonché inefficace rispetto all'intervento normativo ormai urgente ed improcrastinabile da anni atteso in Parlamento e nel Paese.

Celeste COSTANTINO,
Relatrice di minoranza