• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03119-A/066    premesso che:     l'articolo 2135 del codice civile definisce l'imprenditore agricolo come colui che esercita una delle seguenti attività; coltivazione del fondo,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03119-A/066presentato daMONGIELLO Colombatesto diGiovedì 18 febbraio 2016, seduta n. 572

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2135 del codice civile definisce l'imprenditore agricolo come colui che esercita una delle seguenti attività; coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e che per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dire e alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale c forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;
    l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevede che le regioni, entro il limite del 15 per cento del proprio territori agro-silvo-pastorale, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica;
    che le aziende faunistica-venatorie, sia per tipologia ambientale del territorio che per il tipo di conduzione agraria si dotano di appositi piani di gestione del territorio volti al ripristino, la conservazione e gestione ambientale per la riqualificazione del patrimonio faunistico;
    l'inserimento delle attività faunistico venatorie tra le attività connesse a quelle agricole, oltre che dar valore alla multifunzionalità dell'agricoltura potrebbe generare un valore economico aggiunto, generando un aumento di attività imprenditoriali produttive di reddito con positiva ricaduta sul bilancio dello Stato;
    l'agricoltura multifunzionale può dare un contributo importante a salvaguardare il territorio, ad aumentare il reddito delle imprese e, sopra tutto, a incrementare l'occupazione giovanile, lasciando intatte le potenzialità dell'ambiente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché le attività di fornitura di beni e servizi svolte da aziende faunistico-venatorie ed effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, rientrino tra le attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
9/3119-A/66. Mongiello, Sani, Vico, Antezza.