• C. 3317-3345-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 18 febbraio 2016); RAMPI Roberto, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.3317 Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3317-3345-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 3317, d'iniziativa dei deputati
COSCIA, RAMPI, ROTTA, BONACCORSI, PICCOLI NARDELLI, BLAZINA, MANZI, ASCANI, GHIZZONI, CRIMÌ, BOSSA, NARDUOLO, MALISANI, CAROCCI, PES, D'OTTAVIO, MALPEZZI, COCCIA, ROCCHI, VENTRICELLI, SGAMBATO, PAOLO ROSSI, FALCONE
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria
Presentata il 22 settembre 2015
n. 3345, d'iniziativa dei deputati
PANNARALE, GIANCARLO GIORDANO, PAGLIA, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DURANTI, RICCIATTI, MELILLA
Istituzione del Fondo per il diritto all'informazione, per il finanziamento pubblico dell'editoria
Presentata il 5 ottobre 2015
(Relatore per la maggioranza: RAMPI)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza ed istruzione), il 18 febbraio 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3317 e 3345. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C 3317 e della proposta C 3345, quale testo base per il seguito dell'esame, adottato dalla VII Commissione nella seduta del 9 febbraio 2016, e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            il testo, che si compone di 5 articoli, presenta un contenuto omogeneo, recando, oltre a disposizioni di immediata applicazione finalizzate all'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al riordino dei contributi alle imprese editrici e alla vendita dei giornali, disposizioni di delega al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, per la revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti e per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            con riferimento alla formulazione delle norme di delega per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, il testo, all'articolo 2, comma 2, si connota per la formulazione dei principi e dei criteri direttivi in termini assai dettagliati, con l'eccezione di quelli contenuti alle lettere g), h) e i), che presentano un minor livello di dettaglio e risultano alquanto generici;

            in relazione invece ai criteri direttivi contenuti al comma 5 dell'articolo 2 che il Governo è chiamato a osservare nell'esercizio delle deleghe per la revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti (lettera a) e per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (lettera b) – delle quali peraltro non v’è menzione né nel titolo della proposta di legge né nella rubrica dell'articolo – si segnala che i principi e i criteri contenuti alla lettera a), da un lato coincidono con le finalità della delega e, dall'altro, laddove si prevede che la delega debba procedere anche alla «revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti», appaiono, analogamente a quelli contenuti alla lettera b), assai generici, con la conseguenza che, nella suddette fattispecie, risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo;

            sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente, il testo, all'articolo 1, detta una nuova disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'articolo 1, comma 160, lettera b), della recentissima legge 28 dicembre 2015, n. 208, definendone le finalità e prevedendo che: il Fondo stesso sia istituito nello

stato di previsione della Presidenza del Consiglio piuttosto che del Ministero dello sviluppo economico; sia finanziato fino ad un importo massimo di 100 (piuttosto che di 50) milioni delle «eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016»; sia finanziato anche con le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 541, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, che attualmente vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato (comma 10 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177); sia ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il testo, al successivo articolo 5, sopprime poi il comma 160, lettera b), il comma 162 e reca una clausola di coordinamento con il comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015: tali disposizioni risultano tuttavia inadeguate ad assicurare il coordinamento della nuova normativa con la disciplina contenuta nella legge n. 208 in quanto la soppressione della lettera b) del comma 160, che istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, sopprimerebbe la disciplina unitaria delle finalità cui sono destinate le maggiori entrate eventualmente derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, che risultano così indicate in parte al comma 160, lettere a) e c) e in parte nella nuova legge, peraltro con riferimento incompleto alle «eventuali maggiori entrate» (senza indicare il termine di riferimento, dato dalle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016);

        sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            quanto alla procedura delineata per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 7, all'ultimo periodo, prevede che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmetta il testo alle Camere «con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione»: il testo sembrerebbe configurare tale trasmissione come atto conclusivo del procedimento, mentre essa dovrebbe essere funzionale – come in tutti i casi in cui è prevista – all'espressione di un secondo parere parlamentare;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                – per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare l'articolo 1 in termini di novella ai commi 160, lettera b), e 162 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, in particolare:

            a) indicando, nel comma 162, le finalità del Fondo e le fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 160, lettera

b) (le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che attualmente, a norma del comma 10 del citato articolo 51, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato);

            b) indicando, sempre nel comma 162, le modalità di riparto annuale del Fondo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti);

            c) modificando il comma 160, lettera b), al fine di prevedere che il Fondo sia finanziato fino ad un importo massimo di 100 milioni delle «eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016»;

                – si dovrebbero conseguentemente coordinare con la nuova disciplina le disposizioni di cui al comma 163 dell'articolo 1 della legge 208/2015;

                – si dovrebbero infine coordinare con la nuova disciplina le disposizioni contenute all'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e quelle di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                – si integrino il titolo della proposta di legge e la rubrica dell'articolo 2 con il riferimento alle due deleghe conferite al Governo dal comma 5 di tale articolo (revisione della disciplina pensionistica dei giornalisti e revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti), anche tenuto conto che la Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi impone, al paragrafo 1, che nel titolo debba essere specificata, ove costituisca il contenuto esclusivo o prevalente dell'atto, la presenza di deleghe legislative;

                – per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, con la previsione di un secondo parere parlamentare e con la contestuale indicazione di un termine per la sua espressione; diversamente, anche tenuto conto della tempistica prevista per l'esercizio della delega (pari a soli sei mesi), ove la nuova trasmissione del testo alle Camere non sia funzionale all'espressione di un secondo parere parlamentare, si dovrebbe sopprimere il periodo in questione;

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                – all'articolo 2, comma 2, lettere g), h) e i) e al comma 5, lettere a) e b), che recano principi e criteri direttivi generici o formulati in termini di finalità della delega, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato;

                – all'articolo 4, comma 1, si dovrebbe infine aggiornare il termine di decorrenza ivi previsto per la nuova disciplina in materia di vendita dei giornali, attualmente fissato al 1 gennaio 2016, al fine di distanziarlo rispetto all'entrata in vigore della legge.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3317 recante «Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria»;

            considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono riconducibili alle materie «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni nonché alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
NULLA OSTA


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3317 Coscia, cui è abbinata la proposta di legge C. 3345 Pannarale, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

            sottolineata l'importanza dell'intervento legislativo, il quale risulta particolarmente atteso, in considerazione della rilevanza delle tematiche affrontate, che coinvolgono anche i principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione, nonché l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove forme di informazione digitale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

            esaminato il nuovo testo delle proposte di legge recanti «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria» (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale),

            premesso che:

                il provvedimento prevede l'istituzione di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, il conferimento di deleghe al Governo dirette alla ridefinizione del sostegno pubblico e alla revisione della disciplina del settore dell'editoria, della disciplina pensionistica dei giornalisti, della composizione e delle competenze dell'Ordine dei Giornalisti, nonché modifiche normative riguardanti i contributi alle imprese editrici e la disciplina della vendita dei giornali e disposizioni modificative e di abrogazione con funzione di coordinamento;

                in particolare, l'articolo 1 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che sostituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione introdotto di recente dalla legge di stabilità 2016, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che viene di conseguenza abrogato.

                al Fondo confluiscono: a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale; b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva locale; c) una quota, fino ad un importo di 100 milioni annui, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione; d) le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; e) le somme derivanti dall'applicazione di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti sottoposti all'applicazione dell'imposta sul reddito delle società, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che effettuano attività di intermediazione nel mercato della pubblicità sui mezzi di informazione;

                la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) appare suscettibile di configurare una penalizzazione dell'attività delle società nazionali del settore e di determinare una distorsione della concorrenza, creando un ulteriore elemento di svantaggio per l'attività pubblicitaria sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive;

                con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), numero 2) relative ai criteri di calcolo dei contributi, appare opportuno fare riferimento agli utenti registrati e verificati piuttosto che agli utenti unici raggiunti che risultano difficilmente certificabili;

                con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), relative agli incentivi in innovazione digitale dinamica e multimediale, sarebbe opportuno fare un preciso riferimento ai prodotti digitali interattivi piuttosto che dinamici e prevedere che le piattaforme digitali avanzate rispecchino il requisito della neutralità tecnologica e utilizzino formati standard di tipo aperto;

                con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, relative alle domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, appare preferibile non elencare il contenuto e le modalità tecniche e demandarne la specifica alla pubblicazione da effettuare sul sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, comma 2, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «utenti unici raggiunti» con le seguenti: «utenti registrati e verificati»;

            2) all'articolo 2, comma 2, lettera h), sostituire le parole: «innovazione digitale dinamica e multimediale» con le seguenti: «prodotti digitali interattivi e multimediali» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tecnologicamente neutrali e che utilizzano formati standard di tipo aperto»;

            3) all'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: «e con firma digitale»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), di assicurarsi che la previsione di un contributo a carico dei soggetti che operano nel settore della raccolta e dell'intermediazione pubblicitaria sulla stampa e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali sia effettivamente applicabile anche ai soggetti con sede all'estero, al fine di non creare discriminazioni per gli operatori nazionali e di non determinare elementi di svantaggio per l'attività pubblicitaria sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, di non definire i contenuti e le modalità tecniche di presentazione delle domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria nell'ambito del nuovo testo in esame, ma di prevedere che siano resi pubblici nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

            La X Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo recante: «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria»;

            osservato che all'articolo 2, comma 2), lettera l), punto 1, con riferimento alla rete di vendita, sono definiti i criteri di delega cui il Governo deve attenersi per l'attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, in particolare prevedendo che l'accompagnamento di tale processo si compia «favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita»;

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera l), punto 1), inserendo dopo le parole: «in tutti i punti di vendita», le seguenti: «anche mediante l'introduzione – tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale – di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive, da parte di detti punti di vendita».


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 3317, recante l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria;

            apprezzate le finalità complessive del provvedimento che intende riordinare e razionalizzare la materia dei contributi pubblici alle imprese editoriali al fine di rendere la gestione più trasparente ed efficiente, indirizzando in modo più mirato il sostegno pubblico anche al fine di sostenere l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale e di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali;

            osservato che, in questa ottica, l'articolo 1 prevede l'istituzione di un unico Fondo, in cui confluiscono le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche;

            osservato che l'articolo 2, comma 1, reca una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite;

            apprezzato che, tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma

1, il comma 2, lettera d), numero 2), subordina l'accesso ai contributi pubblici al regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;

            rilevata l'opportunità di riconsiderare la formulazione di tale disposizione in modo da renderla più omogenea alla normativa di carattere generale contenuta nell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, che identifica come contratti collettivi, ai fini dell'applicazione del medesimo decreto, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

            valutato favorevolmente il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), numero 4), che, con riferimento ai criteri di calcolo del contributo pubblico alle imprese editrici di quotidiani e periodici, prevede l'introduzione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

            osservato che il comma 4 dell'articolo 2 reca una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

            rilevato che, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega, la lettera a) del successivo comma 5 prevede la ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti;

            valutata con favore la previsione, inserita nel corso dell'esame in sede referente, che, ai fini dell'accesso ai prepensionamenti, introduce per l'impresa editrice il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico;

            ritenuto opportuno precisare univocamente che tale criterio di delega intende promuovere un innalzamento dei requisiti previsti per l'accesso al prepensionamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, al fine di ravvicinarli a quelli previsti in via generale per l'accesso al pensionamento;

            considerato che la lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 introduce il criterio della razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e della riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di trentasei consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione l'opportunità di rivedere la formulazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), numero 2), al fine di precisare che i contratti collettivi, nazionali o territoriali, da rispettare devono essere stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale garantendo altresì il rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in linea con quanto previsto, con una norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

            con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), valuti la Commissione l'opportunità di precisare in modo più puntuale la portata dell'inciso che prevede la ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai prepensionamenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, in modo da chiarire che il criterio di delega intende promuovere un innalzamento dei requisiti previsti per l'accesso al prepensionamento al fine di ravvicinarli a quelli applicati in via ordinaria per l'accesso al pensionamento;

            al fine di salvaguardare l'occupazione nella rete di vendita dei prodotti editoriali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera l), numero 1), prevedendo che possano essere previsti parametri qualitativi per l'esercizio delle attività di vendita, in presenza di motivi imperativi di interesse generale, nonché una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare l'accesso alle forniture da parte dei punti di vendita, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntivi.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione (Affari sociali),

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3317 e abbinata, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria», quale risultante dagli emendamenti approvati;

            considerato che, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, si prevede (al comma 2, lettera a)) l'ammissione al finanziamento, tra gli altri soggetti, di enti senza fini di lucro e, limitatamente a un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, di imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro;

            rilevato che al medesimo articolo si prevede, altresì (al comma 2, lettera b)), il mantenimento del finanziamento per una serie di soggetti tra i quali figurano anche imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, prodotti su nastro magnetico, braille e supporti informatici;

            evidenziato che l'articolo 3, commi da 1 a 3, reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2012, in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, tra cui figurano anche le imprese di cui all'articolo 3, comma 2-bis, della legge n. 250 del 1990 ovvero le imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro, che possiedano determinati requisiti,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

            esaminato il nuovo testo delle abbinate proposte di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale, recante: «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria»;

            preso atto dei contenuti dell'articolo 1 – che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, definendone tra l'altro le finalità, le modalità di finanziamento e di ripartizione – e dell'articolo 2, che delega il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, a prevedere misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite;

            richiamata al riguardo la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito ad esplicitare che la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3317 Coscia e 3345 Pannarale recante «Istituzione di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;

            rilevato che il provvedimento interviene nelle materie «tutela della concorrenza», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), e «ordinamento della comunicazione», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Testo unificato
della Commissione
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).

      1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di seguito denominato «Fondo».
      2. Al Fondo affluiscono annualmente:

          a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

          b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

          c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

          d) le somme versate a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

          e) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.

      3. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato. Le risorse di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni e i criteri di ripartizione tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al

sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2.
(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

      1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

              a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:

              1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione

delle quote in capo a ciascun socio;

              2) come enti senza fini di lucro;

              3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti non aventi fini di lucro;

          b) mantenimento del finanziamento, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi:

              1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;

              2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;

              3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

              4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;

          c) esclusione dal finanziamento:

              1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;

              2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa;

          d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:

              1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;

              2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;

              3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;

              4) obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;

          e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:

              1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;

              2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta e, per le testate on line, in funzione dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;

              3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso;

              4) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

              5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;

          f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;

          g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;

          h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;

          i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;

          l) con riferimento alla rete di vendita:

              1) accompagnamento del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti;

              2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale;

              3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;

              4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;

          m) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale sulle pensioni, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
      5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale sulle pensioni, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata

previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;

          b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:

              1) competenze in materia di formazione;

              2) procedimento disciplinare, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti in sede disciplinare con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa in sede disciplinare al Consiglio nazionale dell'Ordine;

              3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

              4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

      6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


      7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.
Art. 3.
(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici).

      1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo,»;

          b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

          c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

              «7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.
      3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione al registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre

far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
      4. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;

          b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione».

Art. 4.
(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali).

      1. A decorrere dal 1 gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

Art. 5
(Norme di coordinamento).

      1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati la lettera b) del comma 160 e il comma 162.
      2. All'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».
      3. All'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 10 è sostituito dal seguente:
      «10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).