• C. 1661 EPUB Proposta di legge presentata il 4 ottobre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1661 Modifica all'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di calcolo degli interessi


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1661


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BOCCIA, COVELLO, BOSCHI, ROSTAN, CASTRICONE, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, AMENDOLA, ANTEZZA, BALDUZZI, BARGERO, BOBBA, CAPODICASA, CARBONE, CARRA, CASATI, DE MICHELI, DE MITA, D'INCECCO, GIULIETTI, GRIBAUDO, LIBRANDI, MADIA, MAGORNO, MANFREDI, MARANTELLI, MATARRESE, MAZZIOTTI DI CELSO, MELILLI, MOLEA, MONGIELLO, PARRINI, PETRINI, SALVATORE PICCOLO, ROSATO, RUBINATO, SANNICANDRO, SBERNA, TARANTO, TARTAGLIONE, VALERIA VALENTE, VALIANTE, VARGIU, VENITTELLI
Modifica all'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di calcolo degli interessi
Presentata il 4 ottobre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, di modifica all'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, intende stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti «interessi composti» (o interessi sugli interessi).
      In pratica, gli interessi vengono conteggiati dalla banca ogni trimestre, esposti come «voce» nell'estratto conto e utilizzati nel trimestre successivo come «debito» sul quale calcolare ulteriori interessi: si tratta di una prassi assolutamente vietata già dal codice civile.
      Infatti, l'articolo 1283, rubricato appunto «Anatocismo», stabilisce che: «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza (...)».
      La giurisprudenza ha più volte chiarito l'ambito di applicazione della norma richiamata, precisando che non può farsi rientrare negli «usi contrari» il cosiddetto «uso di piazza» richiamato dalle banche per giustificare la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nei contratti di conto corrente.
      Secondo la Corte di cassazione: « (...) le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive (NUB) delle associazioni di categoria (ABI), venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 del codice civile), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive (...)» (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004).
      Tuttavia, malgrado i giudici di merito ribadiscano costantemente il richiamato orientamento, di fatto le banche continuano a capitalizzare periodicamente gli interessi. Anzi, i calcoli per la rideterminazione del debito riguardano ormai non solo gli interessi composti (trimestrali), ma anche i composti annuali (cioè la banca applica gli interessi pure sugli interessi maturati nell'anno precedente).
      In definitiva, il cliente si trova di fronte a una situazione di questo tipo: gli interessi «capitalizzati» nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi e gli interessi capitalizzati nell'anno precedente producono a loro volta interessi nell'anno successivo: tutti vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una spirale senza fine.
      La proposta di legge, che per la prima volta tipizza l'improduttività degli interessi composti, intende mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore.
      Non sottacendo gli effetti positivi deflattivi della presente proposta di legge, sul contenzioso che si produce, ormai più che copioso, su tali problematiche.
      Infatti, sull'onda della costante e consolidata giurisprudenza, i debitori anche strumentalmente, avviano cause nei confronti del sistema bancario che, peraltro, in un sostanziale quanto quasi univoco orientamento, lo vede soccombente.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
      «2. Il CICR stabilisce le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

          a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori;

          b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, devono essere calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».