• Testo DDL 869

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Atto a cui si riferisce:
S.869 Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 869
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori VALENTINI, AMATI, ASTORRE, FISSORE, GRANAIOLA, PUGLISI, TOMASELLI, COLLINA, DE BIASI e FABBRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2013

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei mercati storici e degli antichi mestieri

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge ha come scopo l'individuazione di nuove categorie di beni culturali destinate ad aggiungersi a quelle attualmente disciplinate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo, infatti, ulteriori beni culturali, non espressamente ricompresi nelle categorie definite dal codice stesso, devono essere individuati con legge.

I beni immobili suscettibili di rientrare nella disciplina in questione sono in particolare quelli aventi caratteristiche di interesse storico o culturale. È senz'altro il caso delle botteghe e dei locali storici che, proprio per le caratteristiche che negli anni hanno acquisito attraverso attività artistiche o esercizi commerciali connotati da peculiare valore storico, artistico e tradizionale, possono essere riconducibili alla categoria dei beni culturali. Analogamente meritevoli di tutela da parte della Repubblica e individuabili come beni culturali, sono le botteghe d'arte, i mercati storici, gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente disegno di legge.

Resta inteso che botteghe e mercati storici, botteghe d'arte e antichi mestieri per rientrare nella categoria dei beni culturali, debbono presentare connotazioni strutturali e architettoniche ed altri requisiti di prioritaria valutazione, che vengono specificamente individuati dall'articolo 4 del disegno di legge (ad esempio, la presenza di un'architettura d'autore o di arredi o elementi architettonici di pregio nella bottega, l'esercizio di un'attività di interesse particolarmente importante per la tradizione storica cittadina, la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, ecc.).

L'articolo 4, comma 4, inoltre, prevede che le attività in oggetto, qualificate come beni culturali, siano sottoposte a vincoli di continuità merceologica e di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio riscontrate negli arredi, nelle vetrine, nei serramenti e nelle suppellettili presenti all'interno della bottega storica. Il medesimo vincolo è previsto per le apparecchiature d'epoca e gli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

All'articolo 5 invece viene disciplinata l'istituzione di un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe, dei mercati e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri. Tale Fondo è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Lo stesso Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo stesso. Al comma 2 dello stesso articolo 5 è prevista la destinazione di una quota dei finanziamenti derivanti dal Fondo, ai comuni che ne fanno richiesta, secondo i criteri della popolazione residente e del numero di botteghe e mercati storici e di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei piani comunali. Una quota delle risorse del Fondo può essere destinata a misure agevolative in favore di queste attività, un'altra quota è invece destinata al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati alla formazione pluriennale degli apprendisti e alla erogazione di un reddito d'inserimento.

Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali. Il regime di aiuti di cui al presente disegno di legge è, ovviamente, sottoposto al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

Il presente disegno di legge, oltre a tutelare e a valorizzare le botteghe storiche di interesse artistico, i mercati storici e gli antichi mestieri, costituisce non soltanto un riconoscimento alla cultura, alla civiltà e alla tradizione artistica italiana, ma soprattutto un contributo alla nostra economia. È necessario infatti salvaguardare alcune attività artigianali e commerciali per garantire la tutela di quelle antiche lavorazioni e tecniche di produzioni derivanti da tradizioni locali, che nel tempo stanno rischiando di scomparire e che perciò richiedono un intervento legislativo atto a favorire la loro sopravvivenza e la possibilità per loro di rappresentare e promuovere l'immagine del Paese nel mondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce il patrimonio unico ed irripetibile delle botteghe e dei mercati storici e degli antichi mestieri, li tutela e valorizza quali beni culturali e provvede, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le attività.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed in attuazione dell’articolo 52 del medesimo decreto:

a) le botteghe, i mercati e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;

b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) agli esercizi commerciali, artigianali, ai mercati e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale o che siano testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica ovvero che costituiscono beni culturali, meritevoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni;».

Art. 3.

(Censimento delle attività storiche)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe, dei mercati e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

2. Ai fini del mantenimento, della tutela, della promozione e dello sviluppo delle botteghe, dei mercati e dei locali storici, delle botteghe d’arte e degli antichi mestieri di cui all’articolo 2 presenti nel proprio territorio, i comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, redigono un apposito piano comunale e trasmettono la relativa documentazione alla regione.

3. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede:

a) al censimento delle botteghe, dei mercati e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri della regione, sulla base dei criteri e della metodologia individuati con il decreto di cui al comma 1, anche avvalendosi, in funzione consultiva, delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe, dei mercati e dei locali storici;

b) all'istituzione dell'elenco regionale delle botteghe, dei mercati e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

4. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 3, lettera b), comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalla regione al Ministero per i beni e le attività culturali, presso il quale è istituito l'elenco nazionale delle botteghe, dei mercati e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

6. Possono chiedere la cancellazione dall’elenco di cui al comma 3, lettera b) unicamente gli esercenti le attività indicate dalla presente legge.

Art. 4.

(Requisiti)

1. Per l'attuazione della presente legge lo Stato, le regioni e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà, adottano provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, che sono sede di botteghe, di mercati e locali storici o di botteghe d'arte.

2. Sono requisiti che caratterizzano le botteghe, i mercati e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri:

a) lo svolgimento della stessa attività nella medesima sede per un periodo non inferiore a cinquanta anni;

b) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;

c) l'esercizio di un'attività commerciale storica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

3. Ai fini dell'individuazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai fini della concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6 e di ogni altro incentivo ovvero agevolazione previsti dalla normativa vigente, sono considerati elementi di prioritaria valutazione:

a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;

b) la presenza di una architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;

c) la caratteristica delle vetrine e dei serramenti;

d) il valore degli arredi e di suppellettili particolari;

e) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare;

f) l'esercizio di un'attività commerciale storica o tradizionale cittadina;

g) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico e ambientale di botteghe, mercati e locali da parte delle associazioni italiane di tutela e di promozione delle botteghe, dei mercati e dei locali storici.

4. A pena di esclusione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono sottoposte a uno o più dei seguenti vincoli:

a) vincolo di destinazione attraverso un impegno di svolgimento di attività formative a garanzia della continuità merceologica;

b) vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti al loro interno;

c) vincolo di mantenimento delle tecnologie, delle apparecchiature d'epoca, delle suppellettili e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

Art. 5.

(Istituzione del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe, dei mercati e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe, dei mercati e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, con una dotazione finanziaria di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. A valere sul Fondo possono essere finanziati progetti dello Stato finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle attività artistiche e alla tutela delle botteghe storiche che abbiano rilevante interesse artistico.

2. Le risorse ripartite tra le regioni ai sensi del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate ai comuni per l’attuazione del piano di cui all'articolo 3, comma 2. Le regioni definiscono con proprio provvedimento i criteri di priorità con cui le risorse devono essere ripartite, tenendo conto della popolazione residente e del numero di botteghe, mercati e locali storici e di botteghe d'arte e al grado di presenza dia antichi mestieri riconosciuti.

3. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che prevedono misure agevolative in favore delle attività di cui alla presente legge. In particolare, i comuni interessati nel piano di cui all’articolo 3, comma 2 possono prevedere una quota destinata all'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe, dei mercati e dei locali storici, ovvero l'applicazione di riduzioni o esenzioni dall'imposta municipale propria.

4. Nell'ambito delle forme di intesa e di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, una quota delle risorse del Fondo è destinata al finanziamento di progetti formativi presentati dagli esercenti gli antichi mestieri e finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi sulla base di apposite intese tra enti territoriali e istituzioni scolastiche locali.

5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti)

1. La concessione di finanziamenti alle botteghe, ai mercati e ai locali storici, alle botteghe d'arte ed agli antichi mestieri prevista dalla presente legge e in attuazione del piano di cui all’articolo 3, comma 2 può essere subordinata alla stipula, tra gli enti locali, i proprietari degli immobili e i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce, tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3, nonchè eventuali incentivi e agevolazioni in favore dei proprietari degli immboli.

2. La convenzione di cui al comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi, qualora i vincoli in essa previsti non siano stati rispettati.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.