• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07902    l'articolo 1, comma 73, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha concesso un'agevolazione IRAP sul costo del lavoro per l'assunzione dei lavoratori...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07902presentato daGEBHARD Renatetesto diMercoledì 24 febbraio 2016, seduta n. 576

   GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE e MARGUERETTAZ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 73, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha concesso un'agevolazione IRAP sul costo del lavoro per l'assunzione dei lavoratori stagionali per almeno 120 giorni;
   il costo del lavoro è deducibile, ai fini IRAP, a decorrere dal secondo rinnovo contrattuale con lo stesso datore di lavoro nel limite massimo del settanta per cento;
   gli uffici dell'amministrazione finanziaria, rispondendo ad un documento di sindacato ispettivo il 28 gennaio 2016, hanno già chiarito che il calcolo dei 120 giorni possa intendersi riferito ai giorni effettivi di impiego, computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione;
   la norma vale a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per cui, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi già forniti, è presumibile ritenere che uno stesso datore di lavoro, che rinnovi un contratto di lavoro nell'anno 2016 allo stesso lavoratore stagionale che aveva già lavorato per lui nell'arco del 2015, possa già fruire della deduzione IRAP;
   in tal senso, sembra andare sia la relazione tecnica dell'emendamento, laddove il Governo ha motivato gli effetti finanziari della norma a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica nel 2017, per un importo pari a 46,8 milioni di euro, scontando quindi i minori introiti IRAP dichiarati già dalle dichiarazioni dell'anno 2016, sia il modello della dichiarazione IRAP 2016, relativa al periodo d'imposta 2015, che prevede già la possibilità di indicare la nuova deduzione per i lavoratori stagionali (istruzioni con riferimento al rigo IS7) –:
   se sia corretto ritenere che i datori di lavoro possano ottenere, già nella dichiarazione relativa all'anno 2016, la deduzione IRAP sul secondo rinnovo contrattuale allo stesso lavoratore stagionale che avvenga nell'arco dell'anno 2016, se lo avevano già assunto una prima volta nell'anno 2015, purché esso sia impiegato complessivamente per almeno 120 giorni.
(5-07902)