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Atto a cui si riferisce:
S.1/00521 premesso che: è fondamentale per il figlio, o i figli, il diritto ad avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambe le figure genitoriali, anche nel caso di separazione o di...



Atto Senato

Mozione 1-00521 presentata da FRANCO CARDIELLO
martedì 23 febbraio 2016, seduta n.580

CARDIELLO, Paolo ROMANI, FLORIS, SERAFINI, MALAN, PELINO, GIRO, SIBILIA, FASANO, DE SIANO, PICCINELLI, RAZZI - Il Senato,

premesso che:

è fondamentale per il figlio, o i figli, il diritto ad avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambe le figure genitoriali, anche nel caso di separazione o di divorzio, affinché possa, o possano, crescere con l'affetto del padre e della madre, titolari entrambi dei diritti di genitorialità;

in particolare, con riferimento ai minori di età, è necessario evitare che uno dei titolari della responsabilità genitoriale possa, conformemente ad una sua decisione, non comunicata o non condivisa, decidere il luogo di residenza del minore di età, senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale, cioè è necessario far sì che un genitore non possa illegittimamente allontanarsi dal luogo di residenza abituale con il figlio o i figli, per vivere in un luogo, anche estero, non noto all'altro genitore;

non è venuta infatti meno la necessità di proteggere il minore dagli effetti nocivi derivanti da un suo illegittimo trasferimento, o trattenimento, all'estero e di assicurare il suo tempestivo rientro nello Stato di residenza abituale, fatto salvo che il suo rientro non lo esponga a situazioni intollerabili o pericolose e lo danneggi;

la sottrazione internazionale del minore è un fenomeno, che negli anni, ha subito una crescita costante, come i dati elaborati dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia dimostrano, anche in forza del maggior numero di convivenze o matrimoni tra coppie, in cui uno dei due soggetti è straniero;

tale sottrazione illegittima si configura come un sequestro di persona, aggravato dal fatto che il soggetto passivo è in una situazione di minorata difesa per la minore età, e l'atto pregiudica, non solamente la serenità della prole, ma arreca preoccupazione e sofferenza a chi il minore è sottratto;

la Convenzione de L'Aja del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, recepita nell'ordinamento italiano con la legge n. 64 del 1994, che ha come obiettivo il ritorno (restituzione) del minore nello Stato di residenza abituale, è l'unico strumento giuridico di cui è possibile avvalersi in questi casi per salvaguardare l'interesse del minore;

il sistema operativo della Convenzione si poggia sulle cosiddette Autorità centrali, le quali, in ogni Stato contraente, sono incaricate di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione e di collaborare tra loro per garantirne l'attuazione. Per l'Italia, il ruolo di Autorità centrale è svolto dal Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile, al cui interno è stato istituito l'ufficio II - Autorità centrali convenzionali;

tra i compiti delle Autorità centrali vi è la localizzazione di un minore illecitamente trasferito o trattenuto; lo sforzo di assicurarne la consegna volontaria, o agevolare una composizione amichevole; lo scambio di informazioni relative alla situazione sociale del minore; l'avvio delle procedure giudiziarie o amministrative, dirette ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita; organizzare la predisposizione, a livello amministrativo, delle necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza. L'intervento di tali Autorità consente, inoltre, di garantire la gratuità del procedimento per la parte "vittima" della sottrazione;

l'osservazione dell'evolversi negli anni della problematica dimostra che il notevole impegno dimostrato sino ad oggi dal Dipartimento per la giustizia minorile non sia sufficiente a risolvere favorevolmente le denunce di sottrazione di minori, molte delle quali si trascinano oramai da anni. Vi è quindi la necessità di individuare uno nuovo strumento operativo in grado di agire con maggiore incisività nel momento in cui si rapporta con i Governi di Stati esteri,

impegna il Governo ad attivarsi per una risoluzione del problema, attraverso l'istituzione di una unità di crisi presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o di un organismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la finalità di esaminare e valutare le denunce pervenute di minori illecitamente sottratti o trattenuti all'estero, nonché di predisporre, in accordo con il Ministero della giustizia e dell'interno (e degli affari esteri e della cooperazione internazionale in caso di organismo da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), azioni funzionali all'individuazione del minore sottratto e ad ottenere dalle autorità del Paese estero il suo rientro in Italia, a meno che non vi siano elementi oggettivi, e non presunti, che, esaminati, dimostrino, nell'interesse del minore, che il rientro in Italia lo danneggerebbe.

(1-00521)