• C. 1778 EPUB Proposta di legge presentata il 7 novembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1778 Introduzione di un limite di importo per i trattamenti pensionistici corrisposti da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1778


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FEDRIGA
Introduzione di un limite di importo per i trattamenti pensionistici corrisposti da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo
Presentata il 7 novembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Siamo sempre più convinti del fallimento della riforma Fornero del sistema pensionistico: un fallimento su tutti i fronti, da quello economico a quello sociale. È stata una riforma che ha tradito il patto intergenerazionale, ha ingannato i lavoratori e ha colpito i pensionati di fascia medio-bassa.
      I percettori di trattamenti alti, i cosiddetti «pensionati d'oro», invece, sono stati ancora una volta salvaguardati. Un intervento in un'ottica di solidarietà era stato attuato con il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che, all'articolo 18, comma 22-bis, aveva previsto in via provvisoria dal 1o agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014 un contributo di perequazione pari, rispettivamente, al 5 per cento della parte eccedente l'importo fino a 90.000 euro, al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 22-bis rilevando che il prelievo straordinario su tali pensioni costituiva un intervento impositivo «irragionevole e discriminatorio», realizzato ai danni di una sola categoria di cittadini, i pensionati, e che si poneva in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, rispettivamente sul principio di uguaglianza e sulla capacità contributiva come fondamento del prelievo tributario. Purtroppo i giudici non hanno tenuto conto che quelle pensioni già rappresentano una disparità tra cittadini, una inaccettabile disuguaglianza tra chi percepisce una pensione calcolata secondo il metodo retributivo e chi, invece, la percepisce secondo il metodo contributivo. Non possiamo ignorare che quei trattamenti non sono frutto di accantonamenti «personali», secondo la ratio per cui un pensionato percepisce quanto versato nell'arco della vita lavorativa, ma sono pagati dai versamenti dei lavoratori attivi. Ciò rappresenta già di per sé un'ingiustizia sociale, un'iniquità nei confronti di coloro ai quali è stato applicato un altro metodo di calcolo solo perché sono andati in pensione giù tardi, nei confronti dei molti lavoratori attivi sulle cui spalle grava il mantenimento di simili privilegi e nei confronti dei percettori delle pensioni minime, con le quali è impossibile mantenersi specie nell'attuale periodo di grave crisi economica.
      Lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ricordiamo, ha recentemente definito questi trattamenti «quelle pensioni il cui elevato importo appare stridente nell'attuale contesto socio-economico e di sacrifici imposti alla generalità della popolazione». Per questo motivo riteniamo doveroso intervenire con la presente iniziativa legislativa, il cui articolo unico è finalizzato a porre un limite alle pensioni pubbliche corrisposte esclusivamente in base al metodo retributivo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Le pensioni e i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al metodo contributivo.
      2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici corrisposti da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo, l'ammontare onnicomprensivo ai tali trattamenti non può superare gli 8.000 euro netti mensili.