• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01290    con «sistema di riqualificazione elettrica» si definisce un sistema che consente di trasformare un veicolo con motore endotermico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica e...



Atto Camera

Interpellanza 2-01290presentato daCATALANO Ivantesto diGiovedì 25 febbraio 2016, seduta n. 577

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   con «sistema di riqualificazione elettrica» si definisce un sistema che consente di trasformare un veicolo con motore endotermico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica e costituito almeno da un motopropulsore a monte degli organi di trasmissione, un pacco batterie e un'interfaccia con la rete per la ricarica dello stesso;
   l'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rubricato «norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti», prevede che «per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
   in forza di tale richiamo, gli interventi di riqualificazione elettrica conformi a quanto previsto nel relativo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, contenente «norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli» sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi»;
   dopo una lunga attesa, giustificata dalla complessità tecnica della materia e dalla necessità di sottoporre lo schema di decreto al controllo della Commissione europea, è recentemente entrato in vigore il decreto 1o dicembre 2015, n. 219, regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1;
   fino all'entrata in vigore di tale regolamento, l'impossibilità di riomologare in Italia i veicoli oggetto di riqualificazione elettrica costringeva i proprietari a trasferirli in altri Paesi dell'Unione europea, dove esistono soggetti privati autorizzati a omologare tali veicoli, e riportarli poi in Italia, il che limitava il ricorso a tale tecnologia a un piccolo mercato di appassionati e, dal lato dell'offerta, a strutture e procedure essenzialmente artigianali;
   oggi, invece, c’è la possibilità di completare le procedure burocratiche presso il più vicino CPA e di omologare kit di riqualificazione da produrre in serie consente uno sviluppo industriale del mercato;
   i significativi vantaggi in termini di costo rispetto ai veicoli elettrici nuovi consentono di controbilanciare uno dei maggiori limiti alla diffusione di veicoli a trazione elettrica, ossia l'elevato prezzo d'acquisto, così velocizzando quel processo di differenziazione delle fonti energetiche nel settore automotive necessario al fine di avvicinarsi agli obbiettivi fissati dal libro bianco sui trasporti dell'Unione europea COM(2011) 144 definitivo, che prevede di «dimezzare entro il 2030 nei trasporti urbani l'uso delle autovetture alimentate con carburanti tradizionali ed eliminarlo del tutto entro il 2050; conseguire nelle principali città un sistema di logistica urbana a zero emissioni di CO2 entro il 2030»;
   al fine di favorire l'avvio del mercato della riqualificazione elettrica dei veicoli ai sensi del citato articolo 17-terdecies, si potrebbe introdurre una detrazione IRPEF, modellata su quella prevista in materia di riqualificazione energetica immobiliare dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
   alternativamente o cumulativamente, si potrebbe prevedere un'aliquota IVA agevolata del 10 per cento, sempre per gli interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli effettuati ai sensi dell'articolo 17-terdecies citato –:
   quali maggiori oneri per lo Stato potrebbero derivare, rispettivamente, dalla previsione della detrazione IRPEF e dell'agevolazione IVA di cui in premessa;
   quale sia l'orientamento del Governo circa l'opportunità di introdurre delle agevolazioni alla riqualificazione elettrica dei veicoli effettuati ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(2-01290) «Catalano, Galgano, Mucci, Pastorelli, Quintarelli».