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Atto a cui si riferisce:
C.661 Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità e di rimborso delle spese di soggiorno a Roma spettanti ai membri del Parlamento


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 661


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LENZI, AMICI
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità e di rimborso delle spese di soggiorno a Roma spettanti ai membri del Parlamento
Presentata il 4 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge reca misure volte a modificare la disciplina vigente in materia di determinazione dell'indennità dei parlamentari, ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, nonché in materia di diaria di soggiorno, nella salvaguardia del principio costituzionale della garanzia del libero svolgimento del mandato parlamentare e degli ambiti di autonomia normativa spettanti a ciascuna Camera.
      L'intervento normativo proposto è destinato ad inserirsi nel quadro più ampio di una serie di iniziative di riforma volte a favorire una complessiva revisione degli elementi che concorrono a determinare i costi delle istituzioni rappresentative, al fine di pervenire a una loro maggiore uniformazione e trasparente comparabilità sia ai diversi livelli territoriali in cui si articola la rappresentanza nel nostro ordinamento, sia rispetto alle altre grandi democrazie europee, e a ridurne gli oneri complessivi, preservando al contempo la piena funzionalità degli organi elettivi.
      A questo fine occorrerà intervenire, sul piano costituzionale, con iniziative intese a ridurre il numero dei deputati e dei senatori, cui dovrebbero auspicabilmente collegarsi analoghe misure di riduzione del numero dei consiglieri regionali e una revisione degli attuali assetti della rappresentanza al livello locale.
      Per quanto concerne l'indennità parlamentare, la presente proposta di legge sostituisce le disposizioni dalla legge n. 1261 del 1965 che, com’è noto, prevede la commisurazione dell'importo di tale indennità al trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, che ne rappresenta il limite massimo.
      Peraltro, tale parametrazione risulta già da tempo superata per effetto di una stratificazione di interventi legislativi che si sono succeduti nel corso degli anni, nonché di ulteriori provvedimenti adottati presso le due Camere dai competenti organi di direzione politica. In particolare, per quanto riguarda gli anni più recenti, la misura dell'indennità spettante ai parlamentari è stata ridotta dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); conseguentemente, benché la misura dell'indennità allora effettivamente corrisposta fosse già al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge, quale risultante dalla predetta diminuzione del 10 per cento, i competenti organi di direzione politica delle due Camere hanno deliberato di operare comunque una riduzione del 10 per cento sull'indennità effettivamente erogata.
      La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha poi sospeso, per il quinquennio 2008-2012, ogni meccanismo di rivalutazione dell'indennità. Il blocco dell'adeguamento è stato quindi prorogato, con autonoma determinazione parlamentare, fino al 2015.
      Sulla misura dell'indennità è poi ulteriormente intervenuta la riduzione stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: a decorrere dal 1o ottobre 2011 e fino al 31 dicembre 2013, è stata ridotta del 10 per cento la misura dell'indennità parlamentare per la parte eccedente i 90.000 euro annui ed è stato altresì disposto che tale riduzione sia raddoppiata per i parlamentari che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito eguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare.
      Attualmente l'importo netto mensile dell'indennità dei deputati è pari a 5.246,97 euro, al lordo delle imposte addizionali regionali e comunali (per i deputati che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscano un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare l'importo della medesima è ulteriormente ridotto a 5.007,36 euro). Sull'importo netto sono inoltre trattenute le imposte addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato; l'indennità dei deputati è, dunque, pari a circa 5.000 euro.
      Più recentemente era stato individuato in sede legislativa un nuovo modello di riferimento per la determinazione della misura dell'indennità parlamentare, diverso da quello previsto dalla legge n. 1261 del 1965 e basato sul rinvio a una media europea dei trattamenti economici spettanti ai parlamentari. L'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, aveva infatti previsto che «Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali»; a un'apposita commissione era stato attribuito il compito di provvedere alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici.
      Com’è noto, dai lavori svolti dalla citata commissione, presieduta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è emerso che, sebbene l'indennità lorda spettante ai parlamentari italiani sia più alta di quella corrisposta ai componenti delle Assemblee legislative prese in considerazione nello studio, il costo complessivo riferito al trattamento economico dei parlamentari a carico dei bilanci delle Camere risulta inferiore rispetto a quello sostenuto a tale titolo presso le Assemblee dei Paesi con il prodotto interno lordo (PIL) più elevato. Quanto all'indennità percepita dai parlamentari italiani, tenuto conto dei differenti regimi fiscali, essa risulta sostanzialmente in linea con quanto corrisposto ai componenti di altri Parlamenti presi a riferimento.
      L'intervento che la presente proposta di legge intende realizzare, dunque, non discende dalla necessità di adeguare il trattamento economico dei parlamentari italiani alla media europea, ma è frutto della volontà di riformare la richiamata disciplina collegando la misura dell'indennità dei parlamentari, e la sua dinamica, non già al trattamento retributivo dei magistrati, vale a dire a una particolare categoria di dipendenti pubblici, bensì all'indennità di funzione spettante a titolari di cariche elettive a livello locale, al fine di uniformare i relativi trattamenti economici.
      L'articolo 1 della proposta di legge sostituisce quindi l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione della misura dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione.
      Viene previsto a questo fine che gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinino l'ammontare dell'indennità in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti, secondo quanto attualmente stabilito al riguardo dall'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, che tuttora disciplina la materia, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; tale indennità, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, è peraltro equiparata a quella spettante ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
      Al fine di garantire un'effettiva omogeneità fra il trattamento economico dei deputati e dei senatori e quello dei sindaci dei comuni capoluogo di regione si prevede che nella determinazione di tale ammontare si tenga conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a vario titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una tendenziale uniformità dei trattamenti sotto il profilo dei rispettivi importi netti. Vi è da rilevare, infatti, che nell'importo lordo del trattamento indennitario dei parlamentari sono comprese le quote per le ritenute assistenziali, per l'assegno di fine mandato e per il trattamento previdenziale, mentre voci equivalenti non si riscontrano nell'indennità spettante ai sindaci, pur a fronte di istituti analoghi; la normativa vigente prevede infatti che ai sindaci spetti un'indennità di fine mandato, nella misura di un'indennità mensile per ogni anno di mandato, senza porre a carico di questi il versamento di contributi; inoltre, il versamento degli oneri previdenziali e assicurativi all'istituto previdenziale cui il sindaco risulta iscritto al momento dell'elezione è interamente a carico dell'amministrazione locale.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge interviene, inoltre, sulla disciplina della diaria che è corrisposta ai parlamentari a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Com’è noto, il vigente articolo 2 della legge n. 1261 del 1965 prevede che gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare della diaria sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese e in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
      La modifica proposta è volta a ricondurre in maniera diretta l'istituto della diaria alla sua natura di rimborso di spese; il diritto al rimborso viene pertanto limitato ai parlamentari non residenti a Roma ed è previsto che tale rimborso, oggi attribuito in misura forfetaria, possa essere erogato soltanto a fronte della presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute. Quanto al limite massimo del rimborso, se ne attribuisce la determinazione agli Uffici di Presidenza delle due Camere, i quali – come già previsto nella disciplina vigente – possono stabilire modalità per le ritenute da effettuarsi in caso di assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
      L'articolo 3 introduce nella legge n. 1261 del 1965 una nuova disposizione, volta ad assicurare che non vi siano disomogeneità tra le due Camere nel trattamento economico dei rispettivi componenti. L'articolo 4 interviene sull'articolo 3 della medesima legge n. 1261 del 1965, che riguarda il divieto di cumulo dell'indennità parlamentare con altri assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza, comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni: si propone di modificare la formulazione della norma, sostituendo alla nozione di «assegni» quella, più estensiva, di «emolumenti». Infine, l'articolo 5 formalizza l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge n. 1261 del 1965, oramai superate sia nella letterale formulazione, sia nel loro contenuto precettivo. Si ricorda, infatti, che l'indennità parlamentare è interamente soggetta all'imposta sul reddito a seguito delle modificazioni apportate alla disciplina di tale tributo dall'articolo 26, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili.
      2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti».

Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
      «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento non residenti a Roma è corrisposto, a richiesta, un rimborso delle spese di soggiorno a Roma. A tale fine, il membro del Parlamento è tenuto a presentare alla Camera di appartenenza la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare del rimborso massimo erogabile su base mensile. Gli Uffici di Presidenza possono altresì stabilire le modalità per le ritenute sulla diaria da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
      «Art. 2-bis.1. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati promuovono le opportune intese affinché le deliberazioni degli Uffici di Presidenza, previste dagli articoli 1 e 2, prevedano trattamenti omogenei per i membri delle due Camere».

Art. 4.

      1. Ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, la parola: «assegni» è sostituita dalla seguente: «emolumenti».

Art. 5.

      1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono abrogati.