C. 526 EPUB Proposta di legge presentata il 25 marzo 2013
Atto a cui si riferisce:
C.526 Istituzione della figura professionale di educatore motorio-sportivo presso la scuola primaria
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 526 |
È ormai unanimemente riconosciuto che l'attività motoria e lo sport sono uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscono la crescita psicologica, emotiva e sociale, oltre che fisica. Lo sport, infatti, richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale e la stimola a trovare gli aggiustamenti e le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà. Consapevoli della forte valenza educativa dell'attività motoria e dello sport e considerato il tempo che i giovani trascorrono a scuola appare importante avviare un processo educativo già dalle scuole primarie che potenzi l'attività sportiva come strumento indispensabile e imprescindibile per l'educazione globale del soggetto e del cittadino.
Pur considerando gli sforzi fatti negli ultimi anni con il progetto di alfabetizzazione motoria promosso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per il triennio 2010-2013, è possibile definirne alcune criticità:
1) il progetto era rivolto, seppur sperimentalmente, a un'esigua parte della popolazione scolastica della scuola primaria: solo circa il 7-9 per cento delle classi ha potuto fruire di questa possibilità;
2) l'attività di due ore settimanali era programmata solo nel periodo relativo al secondo quadrimestre dell'anno scolastico (gennaio-maggio) e non risponde quindi a un criterio di continuità e di omogeneità dell'azione educativa e degli apprendimenti.
Immaginando di estendere il progetto dell'alfabetizzazione motoria, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, su tutto il territorio nazionale si presume quindi di:
1) programmare una spesa annuale stimata intorno a 100.000.000 di euro per la gestione del personale specializzato da inserire nella scuola primaria, inquadrato comunque con contratti di prestazione d'opera o di prestazione occasionale;
2) estendere su tutto l'anno scolastico l'attività motoria predisponendo un'ora alla settimana con un docente specializzato per tutto il periodo da settembre a maggio.
Controllando sul territorio nazionale le iniziative relative alla sperimentazione dell'attività motoria nella scuola primaria è possibile trovare alternative interessanti, già sperimentate, che hanno trovato soluzioni alternative alla progettazione ministeriale.
L'input di tale soluzione arriva dall'esperienza ormai più che decennale avviata nel territorio di Mantova dove, grazie alla sensibilità dell'ufficio scolastico territoriale, del CONI provinciale e della provincia di Mantova è stato approvato, con un protocollo di intesa, un progetto denominato «Giocosport 70 comuni – attività motoria e gioco sport nella scuola primaria della provincia di Mantova», che ha offerto a tutti i bambini iscritti nelle scuole primarie del territorio provinciale l'opportunità di svolgere un'attività motoria e di gioco curricolare concreta, modulata e soprattutto duratura per i cinque anni dell’iter scolastico primario.
Come già individuato dal progetto dell'alfabetizzazione motoria, la proposta di un'efficace attività motoria scolastica per la fascia di età tra i sei e gli undici anni, conforme ai programmi ministeriali in vigore, richiede a chi la deve proporre un'ampia e differenziata quantità di competenze che spaziano dalla fisiologia alla psicologia, dalla metodologia alla didattica, dall'auxologia alla valutazione psico-motoria e funzionale. Tali competenze sono oggi sviluppate e integrate unicamente nella figura del laureato in scienze motorie o del diplomato presso gli ex ISEF che, a differenza di altri operatori spesso improvvisati e poco preparati, può inserirsi nel processo di crescita in maniera positiva sapendo adattare il proprio intervento alla particolare e individuale situazione evolutiva di ogni singolo bambino.
Ricordiamo, inoltre, che in quasi tutti i Paesi europei l'educazione motoria, fisica e sportiva è obbligatoria in tutto il percorso scolastico, per un monte ore annuale decisamente superiore a quello italiano. Si sottolinea ancora che l'applicazione di corretti ed efficaci programmi di attività motoria richiede da parte dell'insegnante competenze specifiche sostenute solo da una formazione qualificata di grado universitario (diploma presso gli ex ISEF o laurea in scienze motorie) che attualmente non è prevista per l'insegnamento nella scuola primaria.
In conclusione, per assolvere ai compiti descritti e per ovviare alle criticità del progetto dell'alfabetizzazione motoria, con la presente proposta di legge si istituisce la figura professionale dell'educatore motorio-sportivo nella scuola primaria, individuata in personale specializzato quale il docente di educazione fisica con funzione anche di tutor dei colleghi curricolari, finalizzato a promuovere la pratica sportiva come strumento educativo, di apprendimento e di integrazione degli alunni.
1. Al fine di garantire il valore educativo dell'attività motoria è istituita, con modalità stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in fase sperimentale, la figura professionale dell'educatore motorio-sportivo nella scuola primaria.
2. Le attività promosse dall'educatore motorio-sportivo sono programmate in base a uno specifico progetto curricolare inserito nel piano dell'offerta formativa di istituto e nel rispetto dei programmi ministeriali.
3. Il progetto curriculare di cui al comma 2 può svilupparsi anche in rete con altre istituzioni scolastiche e in sinergia con le federazioni sportive e con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nonché con società o associazioni loro affiliate, con amministrazioni locali e con altri enti interessati all'educazione dei giovani e alla prevenzione della dispersione scolastica.
4. L'attività promossa dall'educatore motorio-sportivo è finalizzata a:
a) favorire l'integrazione dell'educazione motoria e sportiva nell'ambito del curricolo della scuola primaria, affiancando e sostenendo l'insegnate di classe e non sostituendosi totalmente ad esso;
b) proporre l'esperienza motoria e corporea come veicolo prioritario per la strutturazione delle capacità cognitive indispensabili ai processi di conoscenza e di interiorizzazione dei saperi;
c) promuovere la pratica motoria e sportiva affinché diventi una sana consuetudine
di vita, volta a creare una consolidata abitudine al movimento e al benessere fisico e mentale che ne deriva;d) esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti di crescita comportamentale e sociale, per vivere e condividere esperienze significative di relazione e di integrazione;
e) operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, volto al superamento dei propri limiti e al miglioramento delle proprie potenzialità;
f) offrire l'opportunità di partecipare ad attività motorie e di gioco sport a tutti gli alunni che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico.
5. Al termine della sperimentazione di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adottare i regolamenti per l'attuazione della presente legge.
1. Per l'esercizio della professione di educatore motorio-sportivo è necessario essere in possesso del diploma di laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ovvero del diploma degli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF), equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136. Il personale che esercita la professione di educatore motorio-sportivo è formato attraverso corsi organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'eventuale collaborazione del CONI.
2. L'organico costituito dal personale che esercita la professione di educatore motorio-sportivo è costituito nella misura di un docente specialista con un monte ore pari a ventiquattro ore settimanali modulabili in attività di:
a) insegnamento frontale;
b) consulenza e formazione dei docenti curricolari;
c) organizzazione e gestione di manifestazioni e di gare sportive;
d) collaborazione con gli enti locali;
e) organizzazione e realizzazione di centri sportivi estivi locali.
3. L'educatore motorio-sportivo non è tenuto a:
a) partecipare ai consigli di classe;
b) partecipare alle riunioni degli altri organi collegiali dell'istituzione scolastica;
c) valutare gli alunni.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.