C. 594 EPUB Proposta di legge presentata il 28 marzo 2013
Atto a cui si riferisce:
C.594 Modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la ritenuta d'acconto sui contributi erogati dagli enti pubblici
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 594 |
Le società di capitali che svolgono attività puramente commerciali non possono essere messe sullo stesso piano degli enti senza scopo di lucro che svolgono una funzione educativa o sociale per conto dell'ente locale e che, proprio grazie ai contributi che ricevono, riescono a fornire un servizio efficace ed efficiente ai cittadini, mantenendo le rette a livelli ragionevoli.
La presente proposta di legge intende modificare il citato secondo comma dell'articolo 28, escludendo dall'ambito di applicazione della ritenuta non solo i contributi per l'acquisto di beni strumentali, ma anche quelli destinati a soggetti senza scopo di lucro che, pur conseguendo redditi di natura commerciale o la cui determinazione è effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di reddito d'impresa, utilizzano il contributo stesso per perseguire le proprie finalità istituzionali nel settore sociale, educativo o culturale.
1. Il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel primo comma e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali e quelli destinati a soggetti senza scopo di lucro che, pur conseguendo redditi di natura commerciale o la cui determinazione è effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di reddito d'impresa, utilizzano il contributo stesso per perseguire le proprie finalità istituzionali nel settore sociale, educativo o culturale».
1. Il secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.