• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.9/02081/012 in sede di esame del disegno di legge n. 2081, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze; premesso che: il decreto...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2081/12 presentato da VENERA PADUA
giovedì 25 febbraio 2016, seduta n. 582

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2081, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
premesso che:
il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, ha modificato il codice civile in materia di filiazione e tra le variazioni apportate, la cui portata principale è stata l'introduzione del principio dell'unicità dello stato di figlio, rileva senza dubbio la sostituzione nel codice delle parole: "potestà genitoriale" con quelle di "responsabilità genitoriale";
in materia di responsabilità genitoriale, in via generale, l'articolo 316 del codice civile, così come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, stabilisce che entrambi i genitori siano titolari di tale responsabilità, la quale "è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio";
a partire dal 2013, quindi, è stato superato dall'ordinamento il concetto di "potestà" ed è stato introdotto quello di "responsabilità genitoriale", che definisce certamente in modo più adeguato il ruolo cui è tenuto chi diventa genitore;
considerato che:
nel concreto, quindi, la responsabilità genitoriale si riferisce ad una serie di diritti e doveri che spettano ai genitori, tra cui: dovere di mantenimento; rappresentanza del minore e amministrazione dei suoi beni; usufrutto legale sui beni del figlio e assegnazione della casa familiare;
la responsabilità genitoriale si esercita all'interno della famiglia, architrave portante della nostra società, come riconosciuto anche dalla Costituzione Repubblicana, in particolare negli articoli 29, 30 e 31;
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ha disciplinato i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e il sostegno economico alla maternità e alla paternità; tuttavia se da un lato la Repubblica è intervenuta per agevolare con misure economiche di sostegno la maternità e la paternità, vi è altresì l'esigenza di promuovere percorsi di formazione ad hoc per chi diventa genitore;
infatti l'essere genitore, ovvero il divenirlo, è un momento che cambia inesorabilmente la vita di una persona e può declinarsi sotto un duplice aspetto: momento di gioia assoluto e, allo stesso tempo, funzione assai complessa e articolata, tanto che a diversi momenti della vita corrispondono diritti e doveri diversi;
impegna il Governo:
a sostenere misure volte alla promozione di appositi corsi di formazione, che possono essere tenuti da enti pubblici ovvero privati anche avvalendosi della collaborazione di riconosciuti esperti in materie psicologiche e pedagogiche, volti alla migliore diffusione dei diritti, dei doveri e degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale, da attuarsi previa intesa con le regioni e gli enti locali interessati.
(numerazione resoconto Senato G1.111)
(9/2081/12)
PADUA, FASIOLO, FAVERO, PAGLIARI, ORRU'