• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02237/025 in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS 2237), premesso che, l'articolo 4, comma...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2237/25 presentato da GIOVANNI PICCOLI
mercoledì 24 febbraio 2016, seduta n. 581

Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS 2237),
premesso che,
l'articolo 4, comma 2-bis introduce un'ulteriore proroga di termini (al 31 dicembre 2016) per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con Decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2012;
evidenziato che,
è necessario superare il regime delle continue proroghe annuali e giungere definitivamente alla messa in sicurezza delle predette strutture ricettive per garantire la sicurezza degli ospiti, definendo un'adeguata articolazione degli adempimenti in modo da definire un orizzonte operativo di medio termine entro il quale procedere, con certezza, agli adeguamenti richiesti;
è opportuno procedere ad una adeguata ricognizione che permetta di conoscere quante siano le strutture alberghiere che abbiano comunque provveduto ad adempiere agli obblighi di legge previsti;
impegna il Governo a prevedere:
a) una ricognizione dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza antincendio nelle strutture ricettive interessate dalla normativa che tenga anche conto del territorio nel quale tali attività economiche sono inserite, con particolare attenzione alle aree montane, e delle analoghe normative che regolano dette attività nei paesi dell'Unione Europea;
b) un adeguamento per stralci della messa in sicurezza, individuando un articolato cronoprogramma, di medio termine, per la programmazione e la realizzazione degli interventi da parte delle strutture ricettive, garantendo in tal modo la competitività del sistema alberghiero.
(numerazione resoconto Senato G4.200)
(9/2237/25)
PICCOLI