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Atto a cui si riferisce:
C.1647 Legge Rifiuti Zero: per una vera società sostenibile


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1647


PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Legge rifiuti Zero: per una vera società sostenibile
Presentata il 30 settembre 2013


      

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Onorevoli Deputati! Le finalità generali della presente proposta di legge di iniziativa popolare si fondano sulle seguenti linee direttrici, che modificano e integrano le norme contenute nella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

          1. far rientrare il ciclo produzione-consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la nostra «impronta ecologica» sul pianeta tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale reimmissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, quindi massimizzando, nell'ordine, la riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita e il riciclaggio e minimizzando, nell'ordine, tendendo a zero al 2020, lo smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia diverso dal riciclaggio. Tale percorso rappresentato è sinteticamente indicato come «strategia rifiuti zero – zero waste» promosso da molti anni a livello internazionale dal professor Paul Connett e da altri;

          2. proteggere l'ambiente e la salute umana secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986, in particolare eliminando il ricorso alla combustione ed incenerimento dei rifiuti e le connesse emissioni nocive nel rispetto dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in materia di qualità dell'aria ambiente, nella consapevolezza che le nostre società sono complesse e interdipendenti e non è possibile separare la salute dagli altri obiettivi e che è sempre più urgente identificare gli ostacoli all'adozione di politiche pubbliche per la salute nei settori non sanitari ed i modi per superarli;

          3. rafforzare la prevenzione primaria delle malattie attribuibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei

rifiuti, perseguendo una modifica radicale dei modelli di produzione e utilizzo delle risorse e dei materiali e puntando a strategie incentrate sul risparmio dei materiali, sulla riduzione dei rifiuti, sul riuso dei beni a fine vita e sul riciclo, minimizzando sino ad annullarlo il ricorso allo smaltimento;

          4. assicurare l'informazione continua e trasparente alle comunità in materia di ambiente e rifiuti, secondo quanto prescritto dalla Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986, dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dalla Carta di Aalborg del 1994, affinché i cittadini siano messi in grado di controllare i determinanti di salute per la promozione della salute stessa e di partecipare alla formazione delle decisioni istituzionali per la gestione dei rischi ambientali e sanitari in tutte le fasi connesse al ciclo dei rifiuti (Convenzione di Aarhus del 26 giugno 1998, direttiva 2003/35/CE, direttiva 2008/98/CE);

          5. recepire ed applicare il Sesto programma d'azione per l'ambiente della Comunità europea (CE), in particolare in materia di riduzione dei rifiuti, che prevedeva la riduzione della produzione dei rifiuti del 20 per cento al 2010 e del 50 per cento al 2050 rispetto alla produzione del 2000;

          6. recepire ed applicare la direttiva quadro 2008/98/CE, laddove in particolare indica la scale delle priorità nella gestione dei rifiuti e afferma che «la preparazione per il riutilizzo, il riciclo o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia», per cui, all'interno del recupero diverso dal riciclo, va privilegiato il recupero di materia rispetto al recupero di energia, rafforzando quanto già recepito nella normativa italiana con la modifica dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 operata dal decreto legislativo n. 205 del 2010;

          7. recepire ed applicare il risultato referendario del giugno 2011 sull'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012, che esclude l'obbligo dell'assegnazione del servizio tramite gara, ma permette l'affidamento diretto a proprie società interamente pubbliche, così come previsto dalla legislazione europea;

          8. recepire gli indirizzi della risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 «un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» che, pur non essendo una norma cogente, costituisce un documento di indirizzo generale preparatorio sia per il settimo Programma europeo d'azione per l'ambiente, sia per la nuova direttiva quadro sui rifiuti prevista per il 2014, in particolare laddove, nel punto 33: «invita la Commissione a razionalizzare l'acquis in materia di rifiuti, tenendo conto della gerarchia dei rifiuti e della necessità di ridurre i rifiuti residui fino a raggiungere livelli prossimi allo zero; chiede pertanto alla Commissione di presentare proposte entro il 2014, allo scopo di introdurre gradualmente un divieto generale dello smaltimento in discarica a livello europeo e di abolire progressivamente, entro la fine di questo decennio, l'incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili; ritiene che queste iniziative debbano essere accompagnate da idonee misure transitorie, tra cui l'ulteriore sviluppo di norme comuni basate sul concetto di ciclo di vita; invita la Commissione a rivedere gli obiettivi per il riciclaggio per il 2020 della direttiva quadro sui rifiuti (...)».

      Per perseguire le suddette finalità, il presente progetto di legge contiene una serie di misure finalizzate a:

          1. promuovere e incentivare anche economicamente una corretta filiera di trattamento dei materiali post utilizzo, basata su pratiche per la riduzione della produzione dei rifiuti, sulla raccolta differenziata domiciliare spinta, sulla tariffa puntuale che responsabilizzi l'utente, sul riuso dei beni a fine vita, sul riciclo dei materiali differenziati, sul recupero massimo

di materia anche dai rifiuti residuali, sulla riduzione della loro pericolosità, la riprogettazione dei materiali in vista di una loro totale ricuperabilità, ribadendo l'importanza della ricerca e dello sviluppo tecnologico per la prevenzione dei rifiuti (come definita dalla direttiva 2008/98/CE) oltre che per l'efficienza delle risorse;

          2. spostare risorse dallo smaltimento e dall'incenerimento verso la riduzione, il riuso e il riciclo sia attraverso meccanismi economici automatici di premiazione dei soggetti che, applicando le migliori pratiche, ottengono i migliori risultati in termini di riduzione, riuso e riciclo, e viceversa penalizzando i soggetti che continuano ad applicare pratiche contrarie, sia finanziando i costi di avvio ai soggetti che decidono di riconvertire la gestione verso pratiche virtuose, sia sostenendo gli investimenti delle filiere legate al riuso e riciclo;

          3. contrastare il ricorso crescente alle pratiche di smaltimento dei rifiuti distruttive di materiali preziosi, che smaltiti non in sicurezza o inceneriti determinano il rilascio di sostanze inquinanti dannose per l'ambiente e per la salute;

          4. ridurre progressivamente il conferimento in discarica e l'incenerimento, perseguendo la progressiva dismissione degli inceneritori esistenti, a partire da una moratoria sino al 2020 delle autorizzazioni alla costruzione di nuovi impianti;

          5. sancire il principio «chi inquina paga» prevedendo la responsabilità civile e penale per il reato di danno ambientale per chi inquina l'ambiente, con particolare attenzione ai reati commessi da soggetti industriali;

          6. dettare le norme che regolano l'accesso dei cittadini all'informazione e alla partecipazione in materia di rifiuti e salvaguardia della salute e dell'ambiente, anche tramite il riconoscimento da parte delle istituzioni dei «comitati dei garanti» nominati anche dalle comunità, che collaborino con le istituzioni nella valutazione e gestione dei piani regionali dei rifiuti e nella verifica del loro impatto ambientale e sanitario.

      Nel merito delle nuove norme inserite nel progetto di legge si sottolineano in particolare gli aspetti relativi al ricorso all'incenerimento di rifiuti ed alla combustione di biomasse e biogas.

      Sulla tecnologia dell'incenerimento si vuole qui ribadire che gli inceneritori non eliminano affatto i rifiuti ma li scompongono trasformandoli in composti e particelle chimiche in gran parte pericolosi e non sono alternativi alle discariche in quanto necessitano di una discarica di servizio per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti urbani non inceneribili pari a circa i due terzi dei rifiuti selezionati in ingresso agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) e per lo stoccaggio delle scorie (ceneri di fondo residue) e delle ceneri volanti dei sistemi ai abbattimento e dei filtri in esito alle frazioni di rifiuti urbani incenerite pari ad un terzo dei rifiuti selezionati. Sia le ceneri che le scorie contengono sostanze tossiche quali composti organici clorurati e metalli pesanti derivati dalla scissione chimica nel processo termico, le prime normalmente ad elevata concentrazione tanto da essere classificate rifiuti pericolosi.
      La tecnologia dell'incenerimento dei rifiuti è da sempre stata oggetto di fortissimo contrasto da parte di settori della ricerca scientifica, in particolare quelli della medicina ambientale e della medicina oncologica, essendo tali impianti classificati all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie (Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994) come «impianti insalubri di classe Io». Organizzazioni civiche delle popolazioni residenti nei territori che ospitano impianti esistenti o in progettazione, a seguito di numerosi studi ed indagini epidemiologiche, hanno sviluppato la consapevolezza che l'emissione di particolato atmosferico prodotto in fase di combustione è associata alla presenza di molecole conosciute (diossine, pcb, furani, composti alogenati) con azione cancerogena e mutagena di cui sono noti gli effetti letali sulla salute umana e l'azione irreversibile

di contaminazione della catena biologica.
      Tale tecnologia appare in netto contrasto anche con la direttiva 2008/98/CE, che invita gli Stati membri a prendere le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente (articolo 13) e consente all'autorità competente di negare l'autorizzazione al trattamento dei rifiuti qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente, in particolare quando non sia conforme all'articolo 13 (articolo 23).
      L'autorizzazione ad impianti di incenerimento di rifiuti ed ad impianti di combustione di biomasse e biogas e la relativa emissione di particolato atmosferico, anche se di composizione molto diversa, del resto appare in contrasto con le norme previste nei princìpi contenuti nel decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in materia di tutela della qualità dell'aria, in recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
      La tecnologia dell'incenerimento dei rifiuti è da sempre stata oggetto di interventi normativi incentivanti, come il regime cosiddetto CIP6 o attualmente quello dei certificati verdi, che hanno di fatto rappresentato un ostacolo concorrenziale che ha distorto e fortemente limitato sinora lo sviluppo delle pratiche e delle tecnologie legate al riciclo e recupero di materia quali fasi preordinate nella scala gerarchica normativa, come gli incentivi richiamati dagli articoli 24, 28 e 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e non ultimo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 che anacronisticamente rilancia gli incentivi all'incenerimento della parte biodegradabile dei rifiuti. Occorre anche ricordare che gli impianti industriali di incenerimento di rifiuti e gli impianti di combustione di biomasse e biogas, che producono entrambi particolato atmosferico tossico anche se di composizione diversa, hanno necessità di elevati investimenti di capitali e parimenti di elevati periodi di ammortamento del capitale in genere previsti entro i quindici anni di vita dell'impianto stesso. Tali piani di ammortamento sono garantiti dalla sottoscrizione di un contratto di fornitura di materiali in ingresso a carico delle amministrazioni comunali conferenti, che prefigura il deleterio meccanismo del «vuoto per pieno», ossia l'obbligo di pagare comunque sulla base del tonnellaggio garantito contrastando di fatto l'avanzata della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti, che rappresenta oggi, sulla base delle prescrizioni del Parlamento europeo, una vera e propria ipoteca ed un ostacolo insormontabile al rispetto degli obiettivi comunitari presenti e futuri.

      Descrizione dell'articolato della proposta di legge.

      L'articolo 1, «Obiettivi e finalità», al comma 1 enuclea le diverse finalità del complessivo intervento legislativo, «declinandole secondo i princìpi che devono guidare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti:

          la riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumi verso una politica rifiuti zero che tenda a ridurre la gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei cicli produttivi;

          la protezione dell'ambiente e della salute (Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986);

          il rafforzamento della prevenzione primaria delle malattie attribuibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti;

          il diritto dei cittadini all'informazione e alla partecipazione alle decisioni istituzionali in materia di salute, ambiente e gestione dei rifiuti (Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986, decreto legislativo n. 152 del 2006, Carta di Aalborg del 1994, Convenzione di Aarhus del 26 giugno 1998, direttiva 2003/35/CE, direttiva 2008/98/CE).

      Pone obiettivi minimi parziali di riduzione della produzione di rifiuti, di raccolta differenziata, riuso, riciclaggio e recupero complessivo di materia da raggiungere per il 2016, il 2020, il 2050 rispetto al 2000, sulla base del punto 33 citato della risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse».
      Per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti il Sesto programma d'azione per l'ambiente della CE, stilato all'inizio degli anni 2000, prevedeva un obiettivo del 20 per cento al 2010 e del 50 per cento al 2050. Per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione del 20 per cento al 2010, si può constatare che è stato in gran parte disatteso dai 27 Stati membri. L'Italia si colloca agli ultimi posti, registrando dal 2000 al 2006 una crescita del 9,8 per cento a cui segue una riduzione del 2,6 per cento dal 2006 al 2010, con un saldo positivo nei 10 anni del 7 per cento. L'andamento in diminuzione degli ultimi anni, che non appare semplicemente dovuto alla recessione economica, ma anche al tipo di gestione di alcune regioni, e di una parte di comuni in particolare dove è stata introdotta la raccolta domiciliare, con diminuzioni fino al 40 per cento, fa sperare in una inversione di tendenza se vengono cambiate le politiche nazionali. Prendendo atto dello stato delle cose in Italia al 2010, la presente proposta di legge recepisce gli obiettivi del Sesto programma ma con uno spostamento al 2020 dell'obiettivo di riduzione del 20 per cento mantenendo quello del 50 per cento per il 2050.
      Tali obiettivi minimi saranno rivalutati automaticamente qualora l'Unione europea dovesse porre, tramite apposite direttive, obiettivi maggiori e si intendono validi per ciascuna articolazione territoriale dello Stato.

      L'articolo 2, «Raccolta differenziata domiciliare», indica il criterio generale nell'organizzare la raccolta differenziata domiciliare di tipo mono-materiale o multi-materiale «leggera» e le frazioni comprese ed escluse dalla raccolta differenziata domiciliare, i criteri generali di calcolo della raccolta differenziata in modo sia da creare la minor forbice possibile fra raccolta differenziata e riciclo, forbice oggi troppo ampia, sia da evitare forzate assimilazioni di rifiuti speciali, che già prima erano inviati a riciclo, ai soli fini di aumentare le rese di raccolta differenziata, e infine stabilisce i tempi entro cui gli enti locali dovranno adeguare i regolamenti ed il meccanismo dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza.

      L'articolo 3, «Regime IVA», disciplina la riduzione dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare ai beni e materiali oggetto di riuso e riciclaggio ai fini di dare loro maggiore competitività economica rispetto ai beni prodotti con materiale vergine, e destina parte dell'IVA legata a questi beni alla riconversione del sistema di gestione dei rifiuti.

      L'articolo 4, «Moratoria per l'incerenimento e la combustione dei rifiuti», mira alla sospensione sino al 2020 di tutte le autorizzazioni in itinere per impianti di incenerimento e combustione di rifiuti, attuando in modo progressivo l'abbandono del ricorso al trattamento termico e di recupero energetico dei materiali post-utilizzo, di fanghi essiccati, di prodotti o residui biodegradabili, di residui di lavorazione o dei cosiddetti combustibili solidi secondari (CSS). Gli obiettivi di riduzione, di riuso, di riciclo, di recupero di materia e di raccolta differenziata pongono l'uso dell'incenerimento per il 2020 in una situazione di marginalità, certamente sotto il 4 per cento della produzione attuale, a fronte di una capacità nazionale presente di oltre il 16 per cento. Pertanto si pone il problema di un piano di dismissione di questi impianti piuttosto che di una loro implementazione.
      I commi 2, 3 e 4 dettano le linee di attuazione della moratoria di tutte le autorizzazioni in itinere per tutte le tipologie di impianti indicati. La moratoria è applicata anche ad impianti che utilizzino i CSS in sostituzione dei carburanti tradizionali (cementifici o centrali termoelettriche

il cui impatto ambientale e sanitario sarebbe peggiorativo degli attuali inceneritori), introducendo una modifica dall'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con cui lo stesso CSS viene riclassificato come rifiuto urbano e non più speciale.

      L'articolo 5, «Revoca degli incentivi all'incenerimento», abolisce tutti gli incentivi all'incenerimento, essendo questa pratica equiparata allo smaltimento o al massimo al recupero di energia che si trova al di sotto di qualsiasi forma di recupero di materia nella scala delle priorità della gestione dei rifiuti, e pertanto pratica da ritenere residuale e in via di esaurimento. Vengono pertanto dichiarati decaduti e revocati tutte le misure previste per i CIP6 ed i certificati verdi, di impianti di incenerimento, combustione o co-combustione di rifiuti, di impianti a combustione a biomassa e di digestori anaerobici alimentati con i rifiuti in fase di progettazione o di autorizzazione, nonché degli impianti già in esercizio che ne abbiano usufruito per almeno cinque anni e degli impianti citati sottoposti a ristrutturazione funzionale detta «revamping».
      Tale misura è estesa anche agli incentivi previsti dagli articoli 24, 28 e 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti industriali che usino o abbiano intenzione di usare come combustibili i residui di lavorazione o i CSS per la produzione di energia elettrica o calore da fonti rinnovabili.

      L'articolo 6, «Contratti per l'affidamento dei servizi», introduce l'obbligo di rinegoziazione di tutti i contratti di fornitura sottoscritti dai comuni nei confronti di tutte le tipologie di impianti di cui all'articolo 5, i cui gestori potranno ottenere una nuova autorizzazione aderendo ad un patto di riconversione impiantistica, attivato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la riconversione degli impianti di cui all'articolo 5 in nuovi impianti di trattamento di riciclo o recupero di frazioni differenziate di materia prodotte nello stesso bacino di riferimento.
      Si prevede l'esclusione da qualsiasi appalto per la gestione complessiva dei materiali post utilizzo dei soggetti indicati al comma 1 che non aderiranno al patto di riconversione impiantistica che è parte di un più vasto programma di riconversione impiantistica industriale.

      L'articolo 7, «Divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili, e non trattati», dispone la revoca e il decadimento delle autorizzazioni ad inviare in discarica o incenerire frazioni di rifiuti riusabili, riciclabili e compostabili, che provengano sia dalle raccolte differenziate, sia dagli scarti di selezione delle raccolte differenziate, ma con ancora potenzialità di riciclaggio, sia dal trattamento del rifiuto residuale, ma recuperate come materia sia al fine di riciclaggio sia perché utilizzabili in quanto materia. Pone il divieto di depositare in discarica rifiuti biologicamente non stabilizzati.

      L'articolo 8, «Divieto di esportazione dei rifiuti», dispone la revoca delle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di autorizzazione all'esportazione dei rifiuti non riciclabili sia urbani che speciali fuori regione, concedendo una deroga limitata alle regioni in cui sia stato deliberato lo stato di emergenza per la gestione dei rifiuti dal Consiglio dei ministri, ma limitatamente ai rifiuti speciali non pericolosi ed ai rifiuti urbani non trattati da inviare ad impianti per esclusivo recupero di materia, e non oltre i due anni di tempo per adeguare l'impiantistica. Pone il divieto di esportare fuori i confini dell'Unione europea rifiuti pericolosi, anche riciclabili, in particolare quelli identificati con la sigla RAEE.

      L'articolo 9, «Divieto di diluizione e di riciclo delle scorie da incenerimento», recependo ed applicando anche le disposizioni dell'articolo 18 della direttiva 2008/98/CE, dispone il divieto di utilizzo diretto o di diluizione delle scorie e delle ceneri da combustione o incenerimento con altri materiali ai fini del riciclo, evitando che prodotti che possono venire a

contatto con le persone contengano sostanze pericolose in concentrazioni maggiori ai materiali originari.

      L'articolo 10, «Tributo speciale allo smaltimento e al recupero energetico», adegua il tributo speciale alla scala delle priorità della gestione dei rifiuti e alle nuove classificazioni delle operazioni di smaltimento e recupero dettate dalla direttiva 2008/98/CE, applicando tre livelli di tassazione di cui il livello massimo viene applicato a tutti i rifiuti soggetti non solo alla messa in discarica, ma a tutte le operazioni di smaltimento così come definite dall'allegato B del decreto legislativo n. 152 del 2006, in attuazione della direttiva 2008/98/CE, comprendente anche lo smaltimento in inceneritori con rese inferiori al 60 per cento o al 65 per cento a seconda della loro entrata in funzione prima o dopo il 1o gennaio 2009, un secondo livello con importo dimezzato, per le operazioni di recupero energetico, così come definite nell'allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, in attuazione della direttiva 2008/98/CE, e un terzo livello per le operazioni di recupero di materia diverso dal riciclaggio, ed in particolare per la FOS. Tale adeguamento del tributo alla direttiva serve sia per rendere economicamente più competitivo il riuso e il riciclo rispetto alle operazioni di smaltimento e recupero diverse dal riciclo, sia per spostare da queste ultime operazioni risorse verso le prime attraverso l'utilizzo del tributo speciale per la riconversione del sistema.
      L'articolo introduce, attraverso lo sconto al tributo speciale, rendendolo regressivo dalla misura massima allo zero, legato ai risultati dei singoli comuni, il primo dei tre meccanismi economici automatici per premiare le pratiche virtuose messe in campo dai comuni che danno i migliori risultati in termini di riduzione dei rifiuti, riuso e riciclo, introducendo un importante criterio legato più alla riduzione dei rifiuti che alla raccolta differenziata, vale a dire il premio in base alle quantità pro capite per abitante o equivalente inviate a smaltimento o recupero energetico. L'introduzione del nuovo criterio si rende indispensabile dato che in troppe regioni l'aumento delle rese di raccolta differenziata è stato ottenuto più con l'aumento della produzione dei rifiuti, in genere legato all'aumento dell'assimilazione, piuttosto che attraverso una differenziazione spinta, andando così in contrasto con il primo obiettivo nella scala delle priorità della gestione dei rifiuti: la riduzione della produzione.
      Le modalità di applicazione dello sconto, fatto salvo il criterio prima citato, sono demandate alle singole regioni e devono tradursi in un minor costo del servizio per i comuni virtuosi che si traduce in un minor costo in bolletta per i cittadini di quel comune. La differenza di costo del servizio a favore dei comuni virtuosi serve per far dirigere sullo stesso percorso i comuni meno virtuosi.

      L'articolo 11, «Utilizzo del gettito del tributo speciale», destina tutto il tributo, e non solo una parte come attualmente, per la riconversione del sistema attuando pertanto lo spostamento delle risorse dallo smaltimento e recupero energetico verso riduzione, riuso e riciclo. Il gettito viene destinato sia ad investimenti per la filiera del riuso e riciclo, sia a progetti di riconversione da raccolta stradale a raccolta domiciliare con tariffa puntuale, in modo da abbattere i costi di avvio del nuovo sistema, sia a progetti di riduzione dei rifiuti.
      Una parte del gettito viene poi destinata al secondo meccanismo automatico di incentivazione economica ai comuni che raggiungono i migliori risultati in fatto di minimizzazione dei rifiuti inviati a smaltimento.

      L'articolo 12, «Tariffa di ingresso agli impianti di smaltimento, di recupero diverso dal riciclaggio e di materiale post consumo residuale», contiene il terzo meccanismo automatico di incentivazione economica per i comuni virtuosi destinato a diminuire il loro costo del servizio e quindi le bollette dei cittadini. Prevede che le tariffe di conferimento agli impianti di smaltimento, di recupero diverso dal riciclo

e comunque di rifiuto residuale, siano determinate in maniera differenziata sulla base del criterio di minimizzazione del rifiuto pro capite o equivalente smaltito. Si penalizzano in tal modo i comuni che producono maggiori quantità pro capite di rifiuti da inviare a smaltimento e si incentivano quelli che ne minimizzano la produzione demandando alle regioni la sua applicazione.

      L'articolo 13, «Incompatibilità fra gestione della raccolta, gestione dello smaltimento e gestione del riciclaggio», al comma 1, stabilisce il principio di netta separazione in ogni territorio dei ruoli tra soggetti pubblici gestori della fasi di raccolta e gli attuali soggetti privati gestori proprietari di impianti di smaltimento, sotto forma di qualsiasi collegamento societario. La separazione si rende necessaria perché finora si è verificato che la gestione unica ha fatto sì che la fase della raccolta fosse finalizzata dal gestore ad assicurare il pieno utilizzo degli impianti di discarica e incenerimento, mettendo pertanto in subordine la riduzione, il riuso e il riciclo. Tale disposizione è concepita in stretta connessione con le previsioni dei successivi articoli 16, 18 e 24, che costituiscono la traduzione normativa del risultato referendario in tema di servizi pubblici locali così come ribadito dalla Corte costituzionale, in cui, oltre a distinguere quali fasi della gestione dei rifiuti debbano essere di pertinenza pubblica esclusiva e quali possono essere demandate anche al mercato, quali fasi debbano essere separate fra loro per eliminare conflitti di interesse, vengono anche precisati i ruoli e i compiti dei consorzi nazionali obbligatori, gli spazi che possono essere ricoperti dal volontariato e dalle cooperative sociali, e gli strumenti di gestione in mano alle pubbliche amministrazioni.
      Il comma 2 prevede espressamente la crescita di soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi operanti in un sistema parallelo al CONAI, con utilizzo di impianti e nuove tecnologie a basso impatto ambientale.
      Il comma 3 assegna definitivamente alle amministrazioni comunali la gestione sul servizio di raccolta dei rifiuti che, pertanto, sono i titolari delle scelte di gestione, nonché garanti del rispetto di precauzione in merito alla tutela dell'ambiente e della salute, garantendo forme di gestione partecipata permanenti delle comunità locali.
      Il comma 5 dispone la realizzazione di centri di ricerca e analisi finalizzati alla riprogettazione dei beni ai fini del riciclo, presso ogni impianto di smaltimento.

      L'articolo 14, «Semplificazione delle procedure per l'impiantistica del riciclaggio», prevede procedure di autorizzazione semplificate per l'impiantistica legata al riuso, al riciclaggio e al compostaggio, come previsto dall'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e l'adozione da parte di regioni e province di un iter amministrativo accelerato. Si individuano le tipologie di impianti che potranno godere di questo regime speciale, tra cui i digestori anaerobici alimentati a FORSU di capacità limitata.
      Introduce per tutti i digestori anaerobici una nuova disposizione per cui sono privilegiati gli impianti che prevedono la reimmissione in rete del biometano da biogas prodotto, con espresso divieto di combustione del biometano e del biogas per la produzione di energia elettrica, se non per quanto strettamente connesso alle necessità di autoalimentazione interna e con obbligo di trattamento del digestato in impianti di compostaggio aerobico. Si prevede inoltre la possibilità che tale biometano da biogas possa essere in alternativa anche commercializzato quale carburante per autotrazione, sull'esempio di quanto già avviene in diversi Stati dell'Unione europea.

      L'articolo 15, «Tariffa puntuale», prevede l'obbligo dell'introduzione della tariffa puntuale, tariffa che responsabilizza le singole utenze che dovranno pagare il servizio sulla base della quantità e qualità dei rifiuti conferiti, stimolandole in questo modo a produrne di meno e a dividerli di

più. Demanda ai comuni la sua applicazione all'interno di criteri prestabiliti, prevedendo che le utenze che praticano il compostaggio domestico dovranno avere almeno il 20 per cento di sconto sulla tariffa. Si prevede inoltre che nei comuni che applicano la tariffa puntuale tale sistema tariffario sarà sostitutivo della TARES.

      L'articolo 16, «Ambiti di raccolta ottimali», istituisce gli ambiti di raccolta ottimali (ARO) ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006, costituiti in bacini di utenza omogenei tra più comuni che ottimizzino la filiera della raccolta differenziata intesa al recupero totale dei materiali post utilizzo, laddove esistano le condizioni per l'attuazione della relativa rete impiantistica di servizio con potere di integrazione ed attuazione rispetto alle linee guida previste dai vigenti piani regionali dei rifiuti.
      Al comma 2 dichiara le operazioni di riduzione, riuso e raccolta porta a porta, nonché alcune operazioni di riciclaggio, quali servizi privi di rilevanza economica, pertanto slegate dal patto di stabilità interno.
      Inoltre ai commi 3, 4 e 5 detta i poteri attribuiti, le modalità di funzionamento e l'obbligo per le regioni di inserimento nei piani rifiuti regionali degli ARO stessi.

      L'articolo 17, «Programma di riconversione impiantistica industriale», al fine di finanziare il programma di riconversione stesso istituisce i certificati bianchi quali sistema di incentivazione dell'impiantistica legata al riuso, al riciclaggio e al compostaggio, impianti ricompresi all'articolo 6, comma 1, ed elencati nell'articolo 14, per il finanziamento delle attività di riconversione impiantistica industriale e di gestione ordinaria dei nuovi impianti. Detto provvedimento, unitamente ai provvedimenti disposti dagli articoli 3 e 10, permette di spostare importanti risorse dagli impianti di discarica e incenerimento, impianti che si trovano nei due ultimi gradini della scala delle priorità nella gestione dei rifiuti, verso gli impianti di riuso, riciclo e compostaggio, che si trovano al secondo e terzo gradino della scala delle priorità. Viene qui inserito un nuovo sistema di tassazione sul «vuoto a perdere» che consiste in una tassa dovuta dalle industrie che utilizzano contenitori per bevande di cui non è previsto il ritiro diretto ai fini della riutilizzazione. Da detta tassazione sono esentati i contenitori distribuiti con il sistema del «vuoto a rendere» che prevede una cauzione da versare al momento dell'acquisto recuperabile al momento della resa. Tale tassazione sarà finalizzata interamente al finanziamento del programma di riconversione impiantistica nazionale ed andrà ad alimentare il fondo di rotazione nazionale istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali nel processo di riconversione impiantistica industriale.

      L'articolo 18, «Compiti del CONAI e dei distretti», recepisce, unitamente ai precedenti articoli 13 e 16, il risultato referendario in tema di servizi pubblici locali con particolare attenzione al superamento dell'attività monopolistica del CONAI prevedendo anche nuovi distretti di piccole e medie imprese locali con soggetti pubblici, privati e collettivi che operano in un sistema certificato anche parallelo al CONAI, ed all'espansione del campo di interesse del CONAI e dei distretti dalla gestione del riciclo degli imballaggi alla gestione del riciclo e recupero di tutte le frazioni secche differenziate. Si stabilisce che il contributo ambientale CONAI e distretti dovrà essere allineato all'importo della media europea e che tale contributo dovrà essere utilizzato almeno per il 70 per cento per remunerare le attività di raccolta e riciclaggio e per il 20 per cento per le attività di ricerca dedicata alla riprogettazione di nuovi prodotti ed imballaggi.
      Tale disposizione è intesa a fornire una remunerazione di base al sistema del riciclo, per garantirne la autosufficienza per le attività di raccolta e riciclaggio, per

difenderlo da fenomeni speculativi e garantirne la funzionalità anche nelle fasi più deboli di mercato.
      Fra i compiti del CONAI e dei soggetti industriali territoriali di cui al comma 1, si stabilisce anche la ricerca e riprogettazione di prodotti e imballaggi ai fini della riduzione e del riciclo; a tal fine essi saranno tenuti a finanziare i centri di ricerca e riprogettazione industriale su rifiuto residuo presso tutti gli impianti di discarica autorizzati ai sensi dell'articolo 7.

      L'articolo 19, «Controllo e monitoraggio», prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, le ARPA, le province, i comuni e le comunità locali si facciano carico del controllo e del monitoraggio dell'attuazione del piano di riconversione industriale tramite un tavolo periodico semestrale di confronto.
      La totale trasparenza delle attività del CONAI e dei soggetti industriali pubblici, privati e collettivi viene assicurata tramite l'istituzione di un rapporto annuale in cui si evidenzi l'assoluta esclusione del conferimento ad impianti di incenerimento o combustione di frazioni differenziate di materiali post utilizzo e i risultati di gestione della materia riciclata oltre che differenziata.

      L'articolo 20, «Piano di monitoraggio sanitario», affronta in modo specifico i temi della salvaguardia ambientale e della salute, applicando il principio di prevenzione. A tal fine si prevede la stesura di un piano di monitoraggio sanitario ed ambientale, affidato al Ministero della salute, alle regioni, alle province, in collaborazione con istituto superiore di sanità, il CNR, l'ENEA, le ARPA, gli ordini professionali dei medici chirurghi e le comunità locali, mirato all'individuazione di aree e bacini industriali in cui si sia determinato un danno ambientale permanente e patologie alla salute pubblica. Tale piano dovrà identificare il soggetto responsabile del danno e le attività di bonifica sul territorio, avviare azioni di prevenzione e cura, tra le quali la mappatura del latte materno e vaccino, istituire i registri dei tumori in aree e bacini industriali delimitati conferendo risorse e poteri alle ASL. I gestori degli impianti sono chiamati a rispondere del danno finanziando le attività di ricerca, monitoraggio e prestazione sanitaria erogate in favore degli operatori e lavoratori degli impianti stessi.
      Al comma 4 descrive le linee guida per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto, ai sensi della recente risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, che invita a superare il sistema del conferimento in discariche, fissa il principio di classificazione dei rifiuti contenenti amianto come rifiuti pericolosi, sospende le nuove autorizzazioni a discariche di rifiuti pericolosi per materiali contenenti amianto e prevede che entro sei mesi venga codificato il protocollo per l'inertizzazione dell'amianto secondo una procedura definita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute insieme all'ISPRA e ai centri ed enti di ricerca pubblici.

      L'articolo 21, «Reato di danno ambientale», istituisce il reato di danno ambientale ed alla salute pubblica relativamente alle violazioni degli articoli da 255 a 261 del decreto legislativo n. 152 del 2006, individuando le responsabilità penali, la responsabilità civile o amministrativo-contabile, il risarcimento del danno a favore delle comunità locali e dello Stato, oltre all'esecuzione delle opere di bonifica necessarie a carico di chi arreca danno all'ambiente e alle persone.

      L'articolo 22, «Piano nazionale di prevenzione», dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rediga un Piano nazionale di prevenzione per la riprogettazione industriale ecocompatibile che includa l'attuazione del principio di responsabilità estesa al produttore e il criterio della decostruibilità e riciclabilità totale entro il 2020. L'attività dei centri di ricerca per la riprogettazione è finanziata con il fondo vincolato costituito dalle risorse di cui all'articolo 18, essi sono affidati con modalità di gara pubblica

e saranno supportati da università pubbliche, istituti nazionali di ricerca e centri di ricerca di cui all'articolo 13. Per gli acquisti e le forniture di beni delle amministrazioni pubbliche si prevede che almeno il 75 per cento provenga da materiali riciclati.

      L'articolo 23, «Piani di razionalizzazione della filiera alimentare e dei rifiuti organici», affronta tutta la tematica degli sprechi della filiera alimentare e dell'uso corretto degli scarti organici, temi particolarmente affrontati nella risoluzione del 24 maggio 2012 «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» del Parlamento europeo, prevedendo un piano nazionale per eliminare gli sprechi alimentari e per utilizzare gli scarti della frazione organica ai fini della lotta alla desertificazione, contro il depauperamento della fertilità organica dei suoli già ampiamente compromessa in Italia, e con particolare attenzione alla filiera corta. Sono istituite le banche alimentari per la raccolta del surplus alimentare da riutilizzare per uso sociale e di sostentamento umanitario da parte dei comuni e delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore. Si istituisce il compostaggio di caseggiato o di zona, laddove il compostaggio domestico non sia effettuabile, con l'utilizzazione di aree verdi pubbliche da parte di comunità volontarie organizzate.

      L'articolo 24, «Centri per il riuso e per il riciclaggio», istituisce i centri per il riutilizzo dei beni a fine vita e per il riciclo, che potranno sostituire o affiancare i centri di raccolta, stabilendo il rapporto minimo fra tali centri e la popolazione servita. Tale disposizione è volta ad incentivare e sostenere l'efficienza nell'uso delle risorse soprattutto nella fase di primo utilizzo, nel prolungamento della vita utile, oggi pressoché assente nella gestione dei rifiuti, nonché il loro ulteriore utilizzo come materiali riciclabili, come attualmente svolto dai centri di raccolta.

      L'articolo 25, «Ruolo del volontariato e della cooperazione sociale», individua gli spazi che possono essere ricoperti dal volontariato e dalle cooperative sociali e gli strumenti di gestione in mano alle pubbliche amministrazioni.

      L'articolo 26, «Accesso all'informazione e partecipazione dei cittadini», costituisce la traduzione normativa delle indicazioni della Carta di Ottawa del 1986, della Convenzione di Aarhus, 26 giugno 1998, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2008/98/CE e della Carta di Aalborg del 1994, sull'informazione, comunicazione e partecipazione dei cittadini in tutte le fasi della formazione delle decisioni istituzionali in materia di ambiente e rifiuti e per la gestione dei rischi ambientali e sanitari. In particolare introduce nella redazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti il principio della reale partecipazione attraverso l'istituzione di comitati di garanti composti da professionisti esperti nel settore ambientale e della salute che verifichino che la partecipazione e l'informazione siano attuate con attenzione e con la necessaria trasparenza.

      L'articolo 27, «Disposizioni finanziarie», stabilisce la copertura finanziaria della legge attraverso le cinque fonti di finanziamento previste ed elencate, che attengono sia alle competenze statali che regionali.

      L'articolo 28, «Entrata in vigore», dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
(Obiettivi e finalità).

      1. La presente legge persegue i seguenti obiettivi e finalità:

          a) ricondurre il ciclo produzione e consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, tramite l'eliminazione degli sprechi, massimizzando, nell'ordine, la riduzione dei rifiuti, il riuso dei prodotti e dei componenti di prodotti e il riciclaggio, e minimizzando il recupero di materia diverso dal riuso e dal riciclaggio, lo smaltimento e il recupero di energia in modo da tendere a zero nell'anno 2020. Tale percorso, inclusivo della fase di ricerca sul rifiuto residuale secco ai fini della riprogettazione industriale di beni e di prodotti totalmente decostruibili e riciclabili, è sinteticamente indicato come «strategia rifiuti zero – zero waste»;

          b) proteggere l'ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986;

          c) rafforzare la prevenzione primaria delle malattie ascrivibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti;

          d) favorire l'accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e di ciclo di trattamento dei rifiuti;

          e) realizzare un programma di nuova occupazione articolato a livello regionale attraverso la costituzione di distretti del riutilizzo, del riciclo, del recupero e della riprogettazione industriale di beni e di prodotti totalmente decostruibili e riciclabili.

      2. Ai fini della presente legge e degli obiettivi indicati al comma 3, si applicano i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché le definizioni formulate dall'articolo 183 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, come da ultimo modificato dalla presente legge, e dall'articolo 1 della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011.
      3. Nell'ambito della previsione di cui al comma 1, lettera a), sono stabiliti per i rifiuti urbani i seguenti obiettivi minimi, validi per ciascun ente locale:

          a) entro il 2016: 75 per cento di raccolta differenziata, 2 per cento di riuso, 70 per cento di riciclato e di compostato, 80 per cento di recupero di materia, 10 per cento di riduzione dei rifiuti rispetto al 2000;

          b) entro il 2020: 91 per cento di raccolta differenziata, 5 per cento di riuso, 85 per cento di riciclato e di compostato, 95 per cento di recupero di materia, 20 per cento di riduzione dei rifiuti rispetto al 2000;

          c) entro il 2050: 50 per cento di riduzione dei rifiuti rispetto al 2000.

      4. Con riferimento ai rifiuti speciali sono formulati i seguenti obiettivi minimi:

          a) entro il 2020: riduzione del 30 per cento rispetto alla produzione del 2000, riciclaggio del 90 per cento e recupero complessivo di materia al 95 per cento;

          b) entro il 2050: riduzione del 50 per cento rispetto alla produzione del 2000.

Art. 2.
(Raccolta differenziata domiciliare).

      1. Le amministrazioni comunali organizzano un sistema di raccolta differenziata domiciliare, comprendente anche il rifiuto residuale, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.

Sono privilegiate le raccolte differenziate domiciliari mono-materiale ed eventuali raccolte differenziate domiciliari multi-materiale di più frazioni sono consentite solo per i metalli e per le plastiche.
      2. Ai fini del calcolo delle rese di raccolta differenziata dei rifiuti urbani:

          a) sono esclusi, in quanto non assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti provenienti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura, anche compatibili per tipo e per composizione ai rifiuti domestici, gli inerti da costruzione e da demolizione, anche provenienti da piccole manutenzioni eseguite in economia dall'utente e conferite ai centri di raccolta;

          b) sono escluse le frazioni conferite a soggetti terzi rispetto al gestore o ai gestori individuati dai comuni in regime di privativa;

          c) sono esclusi gli scarti di selezione delle frazioni differenziate non destinati a riciclaggio;

          d) sono comprese le frazioni differenziate di rifiuti raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta purché destinate a riciclaggio;

          e) sono comprese le frazioni pericolose raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta, anche non destinate a riciclaggio.

      3. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente:

              «qq-bis) “rifiuto urbano residuale (RUR)” il rifiuto che è costituito da:

                  1) l'insieme dei rifiuti urbani raccolti dal gestore a valle delle frazioni differenziate raccolte separatamente come mono-materiale o multi-materiale (plastica e metalli) non differenziati;

                  2) le frazioni di rifiuto differenziato non inviate a riciclaggio, ad eccezione di quelle pericolose;

                  3) gli scarti della selezione delle frazioni differenziate non destinati a recupero di materia».

      4. Le amministrazioni comunali emanano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico regolamento concernente la pianificazione e le modalità di attuazione degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti, le modalità di conferimento delle diverse frazioni di rifiuti, l'applicazione del compostaggio domestico e di zona, nonché le sanzioni in caso di mancata osservanza delle predette normative.
      5. Allo scopo di facilitare il corretto conferimento, un'apposita commissione nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, disposizioni di natura regolamentare per attribuire, su tutto il territorio nazionale, la medesima colorazione ai materiali e alle attrezzature utilizzati per la raccolta separata delle diverse frazioni di rifiuti.
      6. Le amministrazioni comunali rendono operativo il sistema di raccolta differenziata domiciliare di cui al comma 1 nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine indicato, in attuazione dell'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione.

Art. 3.
(Regime IVA).

      1. Le operazioni relative a cessioni di prodotti e di riuso sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) quando effettuate in forma di permuta, mentre è applicata l'aliquota agevolata del 4 per

cento qualora i predetti beni siano oggetto di commercializzazione.
      2. Le cessioni di materiali derivanti da riciclaggio e quelle di prodotti realizzati con materiali ottenuti da riciclaggio con percentuale minima del 90 per cento, qualora non soggette ad aliquota inferiore, sono assoggettate all'IVA nella misura agevolata del 10 per cento. Una parte del gettito ricavato, pari all'importo corrispondente all'aliquota del 4 per cento, è destinata al fondo di rotazione di cui all'articolo 17, comma 1.
      3. Sono altresì esenti dall'IVA le cessioni e le commercializzazioni di compostato derivante da trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Art. 4.
(Moratoria per l'incenerimento e la combustione di rifiuti).

      1. Le norme relative alle fonti di energia rinnovabile non si applicano agli impianti di incenerimento e di combustione dei rifiuti, in quanto essi non rientrano tra gli impianti di produzione di energia rinnovabile, neppure quando utilizzino materiale organico diverso dai rifiuti. Le linee guida del piano di graduale dismissione di tutte le tipologie impiantistiche che fanno ricorso alle predette procedure sono definite dalla presente legge e riguardano gli impianti di incenerimento, combustione e co-combustione dei rifiuti, dei fanghi essiccati o dei residui biodegradabili, dei sottoprodotti di lavorazione, dei combustibili solidi secondari (CSS), come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificata dal presente articolo, e dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto.
      2. In relazione alla pericolosità per la salute dell'uomo, è sospeso, fino al 2020, il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di trattamento termico e di recupero energetico, che costituiscono attività comprese nelle operazioni di cui agli allegati B e C alla parte quarta del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che siano in fase di progettazione, di procedura autorizzativa o, comunque, non ancora entrati in esercizio.
      3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto anche rispetto a tutti gli impianti che producono o utilizzano combustibile derivato da rifiuti (CDR) o CSS in sostituzione di carburanti tradizionali.
      4. Nell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario è classificato come rifiuto speciale» sono sostituite dalle seguenti: «il combustibile solido secondario è classificato come rifiuto urbano e ad esso non si applica il disposto dell'articolo 184-ter». Conseguentemente cessano di produrre effetti tutti i decreti ministeriali adottati sulla base della normativa previgente.
      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del presente articolo nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Art. 5.
(Revoca degli incentivi all'incenerimento).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono o sono, comunque, revocate tutte le forme di incentivazione previste in attuazione della normativa previgente, con particolare riferimento alle forme di remunerazione incentivata introdotte dalla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992 del 29 aprile 1992 (CIP6), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e ai certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per gli impianti di incenerimento, combustione o co-combustione di rifiuti, di combustibili solidi secondari di gas di discarica, di gas

residuati dai processi di depurazione, di bioliquidi nonché di impianti a biomasse e digestori anaerobici alimentati da rifiuti urbani e da prodotti o residui biodegradabili. La predetta disciplina si applica agli impianti in fase di progettazione o di procedura autorizzativa, non ancora entrati in esercizio, ovvero a quelli in esercizio e che abbiano fruito di incentivi per almeno cinque anni, compresi gli impianti in fase di proposta o di attuazione di ristrutturazione funzionale. La revoca degli incentivi opera anche nei confronti degli impianti industriali che usano o possono utilizzare come combustibile i residui di lavorazione o i combustibili solidi secondari.
      2. Per le categorie di impianti di cui al comma 1, vengono altresì meno gli incentivi richiamati dagli articoli 24, 28 e 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e le norme contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, che sono rivolti al sostengo della produzione di energia elettrica mediante combustione di biomasse, in quanto parti biodegradabili dei rifiuti industriali e urbani come definite dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011, e di biogas prodotto da fonti rinnovabili.
Art. 6.
(Contratti per l'affidamento dei servizi).

      1. Le amministrazioni comunali rinegoziano, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti sottoscritti per l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, in maniera tale da rendere nulle le condizioni contrattuali che prevedano obblighi di conferimento o quantità minime di conferimento e da prevedere la riconversione degli impianti entro tre anni, a pena di risoluzione anticipata e con esclusione di qualsiasi rivalsa o applicazione di penali a favore del soggetto gestore dell'impianto. Il mancato

rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, di una sanzione pecuniaria nei confronti degli amministratori fino ad un massimo di cinque volte l'indennità di carica percepita al momento dell'omissione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attiva un patto di riconversione impiantistica onde riconoscere al gestore il diritto di ottenere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti per il trattamento a mezzo riciclo o recupero delle frazioni differenziate e della quota residuale di indifferenziato destinato a riciclo o recupero di materie prodotte nello stesso bacino di riferimento.
      2. Gli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, non riconvertiti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono in ogni caso destinati a essere dismessi entro il 2020.
      3. I soggetti che non aderiscono al patto di riconversione impiantistica sono esclusi dall'affidamento di qualsiasi nuovo contratto per la gestione complessiva dei materiali post utilizzo, sia in forma diretta sia in forma associata.
      4. Il patto di riconversione impiantistica di cui al comma 1 fa parte del più vasto programma di riconversione impiantistica industriale, gestito con modalità di partecipazione diretta delle istituzioni, dei gestori industriali e delle comunità locali, come previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108.
Art. 7.
(Divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili e non trattati).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono o, comunque,

sono revocate le autorizzazioni riguardanti il conferimento in impianti di incenerimento o di discarica, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di rifiuti urbani indifferenziati che non siano stati sottoposti a operazioni finalizzate a ricavare ulteriori beni o materiali atti al riuso, al riciclaggio e al recupero di materia, nonché quelle per il conferimento in discarica di rifiuti contenenti sostanze putrescibili non sottoposte a stabilizzazione biologica.
      2. È vietato:

          a) smaltire in discarica o inviare a incenerimento i rifiuti riciclabili, comprese le biomasse agricole compostabili;

          b) inviare a incenerimento le frazioni di rifiuti che possono essere recuperate come materia.

Art. 8.
(Divieto di esportazione dei rifiuti).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di autorizzazione all'esportazione di rifiuti indifferenziati anche se trattati con le tecnologie di trito-vagliatura e di produzione di CDR o di CSS.
      2. È altresì vietata l'esportazione, in particolare verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, dei rifiuti differenziati pericolosi, compresi i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
      3. Le regioni assicurano l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani e speciali, compresi quelli pericolosi, in tutte le fasi di trattamento, attraverso l'introduzione di specifica previsione sul dimensionamento, in fase di approvazione o di aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, relativa agli impianti di trattamento per il riciclaggio e per il recupero di tutte le frazioni differenziate e agli impianti di smaltimento in sicurezza delle frazioni residue e non recuperabili.


      4. Gli spostamenti di rifiuti non riciclabili sono consentiti solo in presenza di accordi interregionali e limitatamente al tempo di realizzazione di impianti idonei al loro trattamento nell'ambito regionale, fermo restando il termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La predetta norma transitoria si applica in particolare ai rifiuti speciali non pericolosi ed i rifiuti urbani non trattati da inviare ad impianti di trattamento meccanico finalizzati al totale recupero di materia, con esclusivo riferimento alle regioni nel cui territorio sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti.
Art. 9.
(Divieto di diluizione e di riciclo delle scorie da incenerimento).

      1. È vietato l'utilizzo diretto o la diluizione delle scorie e delle ceneri da combustione o incenerimento con altri materiali ai fini della produzione di beni o di materiali, come indicato dall'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, oppure secondo le procedure semplificate del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.

Art. 10.
(Tributo speciale allo smaltimento e al recupero energetico).

      1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, alimenta un fondo con destinazione

vincolata alla riconversione del ciclo dei rifiuti ed è applicato:

          a) nella misura massima a tutte le operazioni di smaltimento ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

          b) in misura dimezzata rispetto all'importo massimo per i rifiuti urbani e speciali inviati a trattamento termico sia in impianti di incenerimento che rientrano fra quelli per il recupero energetico di cui all'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sia in impianti che utilizzano i rifiuti come combustibile o per la produzione di energia, tutti avviati a spegnimento e a riconversione in attuazione della presente legge;

          c) in misura pari al 20 per cento dell'importo massimo alla frazione organica stabilizzata derivante da trattamento meccanico (FOS), maturata, raffinata, con un indice di respirazione dinamico (IRD) ‹1.000 mgO2 (ossigeno)/ kg SV (solidi volatili in valore assoluto) e una pezzatura massima di 50 millimetri, utilizzata per la copertura giornaliera di discarica in un quantitativo massimo del 10 per cento in volume, trattandosi di recupero di materia diverso dal riciclaggio.

      2. Le misure del tributo speciale sono rivalutate annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano apposito regolamento per applicare:

          a) ai rifiuti urbani, sconti su base comunale graduati rispetto all'importo massimo e fino all'azzeramento del tributo speciale, calcolati in maniera inversamente proporzionale ai rifiuti pro capite o equivalente inviati direttamente o indirettamente a smaltimento o a recupero energetico. Il regolamento contiene i criteri di calcolo degli abitanti equivalenti, prendendo

in considerazione, per i singoli comuni, sia i flussi turistici sia la presenza di utenze non domestiche;

          b) ai rifiuti speciali, uno sconto per le aziende che minimizzano la loro produzione tramite piani di ristrutturazione produttiva.

Art. 11.
(Utilizzo del gettito del tributo speciale).

      1. L'intero gettito del tributo speciale di cui all'articolo 10 e dell'addizionale del 20 per cento sul tributo speciale di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito di cui all'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è utilizzato dalle regioni per la riconversione della gestione dei rifiuti verso il percorso indicato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge allo scopo di:

          a) finanziare l'impiantistica finalizzata al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia, al compostaggio aerobico e alla digestione anaerobica con successivo trattamento aerobico, compresi i centri per il riuso e i centri di raccolta di cui all'articolo 24 e gli impianti che recuperano, ai fini del riciclaggio, parte del rifiuto residuale nonché gli scarti delle frazioni differenziate;

          b) finanziare i comuni per la riconversione dagli attuali sistemi verso la raccolta differenziata domiciliare, più efficace per la riduzione dei rifiuti e per il riciclaggio;

          c) premiare i comuni che hanno minimizzato i rifiuti pro capite o equivalente inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio;

          d) sovvenzionare progetti di riduzione e di riuso;

          e) finanziare centri di ricerca e istituti pubblici di ricerca, promossi anche da comunità locali organizzate in ARO, per il

recupero spinto di materia dai RUR da raccolte differenziate domiciliari.

      2. I finanziamenti per l'impiantistica di cui al comma 1, lettera a), sono erogati sulla base del criterio della percentuale di rifiuti non inviati a smaltimento o a recupero energetico rispetto ai rifiuti in entrata.
      3. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono attribuiti previa formazione di una graduatoria che tiene conto del criterio unico basato sulla riduzione dei rifiuti inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio.

Art. 12.
(Tariffa di ingresso agli impianti di smaltimento, di recupero diverso dal riciclaggio e di materiale post consumo residuale).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a stabilire le tariffe di ingresso agli impianti di smaltimento, di recupero energetico ancora esistenti e di trattamento del rifiuto residuale, in modo da differenziarle, per comune conferente, sulla base del criterio premiale della minimizzazione del rifiuto pro capite o equivalente da inviare ai predetti impianti.

Art. 13.
(Incompatibilità fra gestione della raccolta, gestione dello smaltimento e gestione del riciclaggio).

      1. Al fine di favorire un corretto sistema di gestione del trattamento dei rifiuti urbani, vige il principio di separazione di ruolo tra i soggetti pubblici gestori delle fasi di raccolta e i soggetti privati gestori della fase di smaltimento in base alla normativa previgente, con espresso divieto per questi ultimi, in quanto proprietari o gestori di discariche o di impianti di incenerimento, di partecipare alla gestione della fase di raccolta

anche attraverso forme di collegamento societario con i soggetti pubblici.
      2. La filiera del riciclaggio, comprensiva della riparazione, del riuso e del riciclaggio della frazione inorganica nonché del compostaggio aerobico o anaerobico della frazione organica, agevola la crescita di soggetti industriali e territoriali, pubblici e privati, organizzati in distretti del riutilizzo, del riciclaggio e della riprogettazione, di seguito denominati «distretti». Il distretto è costituito da un'aggregazione di piccole e medie imprese, legate alla comunità e fondate sull'interscambio di esperienze, di conoscenze, di progetti e di buone pratiche, che svolgono la loro attività in un sistema certificato anche parallelo al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), con utilizzo di impianti e di tecnologie a basso impatto ambientale. Le imprese operano all'interno di ARO, possono attivare eco-punti per la raccolta e il recupero di materiali specifici in deroga al sistema di privativa comunale, prevedendo che la loro attività sia soggetta a inserimento nei piani di gestione dei rifiuti delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nell'ambito di una pianificazione pubblica per la massimizzazione del riciclaggio.
      3. I servizi di raccolta dei rifiuti urbani e quelli di smaltimento costituiscono servizio pubblico locale (SPL) di interesse generale, che la normativa quadro nazionale prevede siano condotti secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, senza scopi di lucro e destinando gli eventuali utili al miglioramento del servizio. La loro gestione fa capo alle amministrazioni comunali che assicurano il rispetto del principio di precauzione a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, garantendo forme di gestione partecipata permanenti delle comunità locali e attuando il principio di prossimità. Gli investimenti effettuati per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti di gestione della raccolta dei rifiuti urbani, destinati ai centri di raccolta, a quelli per il riuso di cui all'articolo 24 e alle discariche pubbliche, sono esclusi dall'applicazione delle norme sul patto di stabilità interno.
      4. La proprietà e la gestione di nuovi impianti di smaltimento, attraverso discariche temporanee di rifiuti urbani non pericolosi previsti esclusivamente per il conferimento della frazione residua da trattamenti di recupero, sono pubbliche e corredate di un programma obbligatorio di volumetrie conferite nel rispetto dell'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fissa il criterio di residualità per la fase dello smaltimento sino al suo azzeramento finale.
      5. Presso ogni impianto di smaltimento è costituito un centro di ricerca finalizzato a effettuare analisi merceologiche per individuare la tipologia e l'incidenza degli oggetti e dei materiali costituenti il rifiuto urbano residuo, oggetto di riprogettazione industriale sulla base del principio della responsabilità estesa del produttore introdotto dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
Art. 14.
(Semplificazione delle procedure per l'impiantistica del riciclaggio).

      1. In attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio e per il recupero di frazioni sia secche sia umide, sono privilegiate le procedure di autorizzazione accelerate e, ove previsto, semplificate ai sensi dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, adottano un iter amministrativo che, lasciando fermi i termini più brevi vigenti, imponga la conclusione del procedimento e il rilascio del titolo autorizzativo a cura dell'amministrazione competente entro dodici mesi dalla data del

deposito del progetto definitivo da parte del soggetto richiedente.
      2. Gli impianti che godono del regime speciale provvedono esclusivamente al trattamento per il recupero di materia e sono identificati nel modo seguente:

          a) impianti per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati dedicati alla massimizzazione del recupero di materia al fine del riciclaggio ovvero provvisti di linea di presso-estrusione delle plastiche e di produzione di materia prima secondaria, con esclusione di quelli destinati alla produzione di CDR o di CSS;

          b) impianti di compostaggio aerobico, compresi i cosiddetti impianti di compostaggio aerobico elettromeccanici, e impianti di digestione anaerobica con successivo compostaggio aerobico alimentati con la frazione organica dei rifiuti solidi urbani FORSU, con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue e con potenza elettrica inferiore a un megawatt;

          c) impianti di selezione e di riciclo di frazioni secche differenziate, con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche e di produzione di materia prima secondaria con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue;

          d) centri per il riuso e centri di raccolta di cui all'articolo 24.

      3. L'attività degli impianti di digestione anaerobica, tra cui quelli previsti dal comma 2, lettera b), è autorizzata alla produzione di biogas con espressa finalizzazione alla trasformazione della totalità del biogas in biometano, tramite trattamenti di purificazione e di adeguamento alle caratteristiche richieste dai gestori della rete, privilegiando l'immissione nella rete pubblica di distribuzione, fatta salva la quota di biometano da biogas impiegato negli impianti di bassa potenza termica ed elettrica per il fabbisogno energetico necessario al funzionamento degli impianti stessi e l'obbligo del trattamento della frazione residua del digestato in impianti di compostaggio aerobico per la produzione

di compost di qualità. È altresì previsto l'uso del biometano da biogas come carburante per autotrazione da commercializzare nelle reti autorizzate, specialmente in caso di assenza di rete pubblica di distribuzione del gas. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato il ricorso alla combustione del biogas non purificato e prodotto con il descritto processo tecnologico, e tale divieto di combustione del biogas è esteso a tutti i nuovi impianti di digestione anaerobica con successivo trattamento aerobico di qualsiasi dimensione e alimentati sia da FORSU sia da scarti agricoli che producono compostato idoneo all'impiego in agricoltura e nel giardinaggio, nonché agli impianti a biomasse derivate da altre frazioni organiche provenienti da rifiuti in generale.
      4. Gli impianti che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle attività con procedura semplificata non possono nel tempo essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta un apposito decreto con cui vengono definite le procedure amministrative e stabilite le caratteristiche tecnologiche e costruttive degli impianti, in ordine alle operazioni di immissione in rete e commercializzazione del biometano da biogas di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Art. 15.
(Tariffa puntuale).

      1. La tariffa puntuale è quella in cui il corrispettivo è rapportato alla quantità e alla qualità misurate dei rifiuti urbani conferiti da ciascuna utenza.
      2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attuato il passaggio al sistema della tariffa puntuale, in cui la quota di tariffa variabile per le utenze domestiche e non domestiche è

calcolata in modo direttamente proporzionale alla quantità di RUR conferito, o riconoscendo uno sconto commisurato ai quantitativi di frazioni differenziate conferite ovvero attraverso la combinazione dei predetti metodi, ferma restando l'applicazione del criterio di rilevazione e di contabilità riferito a ogni singola utenza.
      3. Il compostaggio domestico e di comunità è incentivato con un adeguato sconto sulla tariffa, pari ad almeno il 20 per cento dell'importo totale.
      4. L'applicazione della tariffa puntuale come determinata dalle singole amministrazioni comunali sostituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
Art. 16.
(Ambiti di raccolta ottimali).

      1. Le amministrazioni comunali sono titolari di privativa sui rifiuti urbani. Compete ai comuni, agendo in via autonoma o in associazione fra loro, la decisione finale sulla gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio.
      2. Le operazioni di riduzione, di riuso e di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti urbani, per il modello organizzativo adottato, per lo scopo che si prefiggono, per il coinvolgimento attivo dell'intera popolazione, costituiscono SPL ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
      3. Possono essere istituiti ARO, ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in bacini di utenza omogenei tra più comuni onde ottimizzare la filiera della raccolta differenziata, in funzione del riciclaggio e del recupero totale con l'esclusione dell'incenerimento del residuo secco e l'attuazione della relativa impiantistica di servizio. Essi sono titolari di potere di integrazione e di attuazione rispetto alle linee guida previste nel piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del citato decreto

legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e sono riconosciuti come autorità autonoma dalle regioni competenti.
      4. Gli ARO sono costituiti secondo una delle forme associative di cui agli articoli da 30 a 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Spetta agli enti associati individuare la forma, salvo apposita regolamentazione decisa dalla regione di appartenenza.
      5. Le regioni provvedono ad aggiornare i rispettivi piani rifiuti, inserendo gli ARO costituiti e applicando la procedura prevista dall'articolo 200, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 17.
(Programma di riconversione impiantistica industriale).

      1. Allo scopo di finanziare il programma di riconversione impiantistica industriale finalizzata al riciclaggio sono istituiti nuovi certificati bianchi, quali sistema di incentivazione degli impianti riconvertiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ed elencati nell'articolo 14, comma 2, mediante le risorse dell'apposito fondo di rotazione istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il fondo è alimentato dagli introiti derivanti dal tributo previsto al comma 2 del presente articolo e dal gettito fiscale di cui all'articolo 3, comma 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coordina l'attività di riconversione secondo i criteri previsti dall'articolo 6, affidando la gestione dell'attività autorizzativa alle regioni.
      2. I certificati bianchi per l'attività di riconversione impiantistica industriale sono finanziati attraverso il tributo di scopo denominato «tassa sul vuoto a perdere», dovuto, a favore del fondo di rotazione di cui al comma 1, dalle aziende che utilizzano contenitori per bevande in plastica, in metallo e in vetro, aventi

capacità tra 0,1 e 3 litri, nella misura di 0,10 euro per ogni contenitore immesso nel mercato.
      3. Le aziende che utilizzano il sistema di distribuzione con vuoto a rendere incentivano la riconsegna per il riutilizzo ciclico dei contenitori tramite l'applicazione di una cauzione di 0,20 euro per ogni contenitore, rimanendo esenti dal tributo introdotto dal presente articolo e dal contributo ambientale CONAI, di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
      4. Nell'ambito del programma nazionale di riconversione impiantistica industriale sono istituite forme di partecipazione permanente dei cittadini e delle comunità locali, rispettivamente con le istituzioni locali e con gli ARO di riferimento, che garantiscano l'informazione e il confronto operativo sulle modalità di attuazione del programma.
Art. 18.
(Compiti del CONAI e dei distretti).

      1. Il CONAI, quale organismo privato senza fini di lucro, favorisce la nascita di ulteriori filiere di riciclaggio e di recupero attraverso i distretti, evitando forme monopolistiche e consentendo ai comuni di accedere e di recedere dalle convenzioni in funzione della remuneratività del libero mercato.
      2. I soggetti di cui al comma 1 assumono come missione istituzionale il passaggio dalla gestione del riciclaggio degli imballaggi differenziati alla gestione del riciclaggio di tutte le frazioni secche differenziate, nell'ambito di quanto previsto dagli obiettivi di riciclaggio specificati nell'articolo 1.
      3. È garantita una remunerazione adeguata a favore dei soggetti preposti alla raccolta differenziata e al conferimento presso piattaforme di selezione convenzionate, per favorire la loro autosufficienza economica. I soggetti di cui al comma 1 adeguano il contributo ambientale CONAI,

al fine di assicurare che il corrispettivo riconosciuto ai comuni, per la raccolta e per il trasporto, e alle aziende che operano come piattaforme di selezione convenzionate, sia pari al costo medio europeo riferito alle medesime operazioni.
      4. Il CONAI e i distretti sono tenuti a investire almeno il 70 per cento delle risorse annue disponibili nell'attività di raccolta e di riciclaggio e almeno il 20 per cento nel settore della riprogettazione di prodotti e di imballaggi. La riprogettazione è svolta secondo le linee guida del Piano nazionale di prevenzione di cui all'articolo 22, redatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e affidato per l'attuazione al Consiglio nazionale delle ricerche, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e ai centri di ricerca sperimentale, in applicazione del criterio della responsabilità estesa dei produttori, provvedendo a finanziare i centri di ricerca e di riprogettazione industriale sul rifiuto residuo presso tutti gli impianti di discarica autorizzati, come previsto dall'articolo 7.
      5. L'attività del CONAI è improntata alla totale trasparenza nella gestione dei flussi di materiali differenziati gestiti tramite i singoli consorzi di filiera. A tale scopo il Consorzio predispone un rapporto annuale che dia conto dell'esclusione del conferimento di frazioni differenziate a impianti di incenerimento o combustione e dei risultati della gestione espressi in termini di percentuale di materia riciclata e differenziata rispetto al totale.
      6. Sulla base di un protocollo, sottoscritto dal CONAI e dai distretti con le aziende produttrici, con le associazioni nazionali di cittadini e di consumatori e con la grande distribuzione organizzata, l'immissione sul mercato dei beni di consumo è disciplinata in modo da minimizzare gli sprechi di materia e di energia. Nel nuovo ordinamento delle funzioni, è garantita la rappresentatività delle comunità locali attraverso la nomina, da parte degli ARO, di almeno un esperto in ogni ambito onde costituire un collegio civico nazionale quale organismo partecipante, con diritto di voto, al consiglio di amministrazione del CONAI stesso.
Art. 19.
(Controllo e monitoraggio).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, le agenzie regionali per la protezione ambientale, le regioni, le province, i comuni e le comunità locali, tramite propri rappresentanti e tecnici, svolgono il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del piano di riconversione industriale, attraverso un tavolo regionale permanente convocato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare congiuntamente alle regioni interessate, i cui lavori sono svolti in collaborazione con il CONAI e con i distretti. Il tavolo è convocato in forma plenaria con cadenza almeno semestrale per il confronto sullo stato di attuazione e sulle azioni intraprese con i soggetti imprenditoriali territoriali.

Art. 20.
(Piano di monitoraggio sanitario).

      1. Il Ministero della salute, le regioni e le province interessate, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, con le agenzie regionali per la protezione ambientale, con gli ordini professionali dei medici chirurghi e con le comunità locali provvedono alla stesura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano di monitoraggio sanitario e ambientale per individuare le aree e i bacini industriali ove la presenza di discariche, di impianti di incenerimento o combustione e di attività industriali illegali ha determinato un danno ambientale e l'insorgenza di patologie alla salute pubblica.


      2. Il piano di cui al comma 1 identifica i soggetti responsabili del danno ambientale, individua le attività di bonifica sul territorio e definisce le azioni di prevenzione e di cura delle patologie riscontrate, con utilizzazione di opportuni bioindicatori, includendo la mappatura del latte materno effettuata su un campione significativo di popolazione residente e quella del latte vaccino prelevato in aziende zootecniche e di lavorazione del latte operanti nell'area.
      3. Ai fini di cui al comma 2, sono istituiti, ove non previsti o funzionanti, appositi registri sui tumori riscontrati nelle aree e nei bacini industriali ivi delimitati, conferendo le risorse e i poteri necessari alle strutture sanitarie locali. Una particolare tutela sanitaria è riconosciuta agli operatori e ai lavoratori impiegati negli impianti delle aree e dei bacini industriali attraverso forme di prevenzione, di monitoraggio e di profilassi specifica, attuate da strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, finanziate, in entrambi i casi, dai gestori degli impianti stessi.
      4. La gestione dei rifiuti di amianto è svolta adottando misure dirette a promuovere e a sostenere sia la ricerca nell'ambito delle alternative ecocompatibili sia le tecnologie che se ne avvalgono, nonché a garantire procedimenti quali l'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, ai fini dell'inattivazione delle fibre di amianto attive e della loro conversione in materiali che non mettano a repentaglio la salute pubblica. Pertanto, ai fini del trattamento di rifiuti di amianto, si applica la seguente disciplina:

          a) nel rispetto delle disposizioni in materia di salute di cui alla direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, qualsiasi rifiuto contenente amianto, indipendentemente dal contenuto di fibre, è classificato come rifiuto pericoloso, ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000;

          b) temporaneamente e fino all'entrata in funzione degli impianti di cui alla

lettera c), i rifiuti contenenti amianto possono essere smaltiti esclusivamente in specifiche discariche per rifiuti pericolosi, in conformità alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999. Considerato che il predetto trattamento non assicura l'eliminazione definitiva del rilascio di fibre di amianto nell'ambiente, in particolare nell'aria e nelle acque di falda, è sospeso, a titolo precauzionale, il rilascio di nuove autorizzazioni per lo smaltimento di rifiuti di amianto in discariche per rifiuti pericolosi;

          c) qualsiasi rifiuto contenente amianto deve essere trattato in appositi nuovi impianti, testati secondo un protocollo stabilito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e degli enti pubblici di ricerca, che certifichi le migliori tecnologie disponibili di trattamento e di inertizzazione, fermo restando l'obbligo di informazione nei confronti della popolazione interessata.

Art. 21.
(Reato di danno ambientale).

      1. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli da 255 a 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dà luogo a ipotesi di danno ambientale. Le sanzioni penali ivi previste sono aumentate di un terzo nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio dell'attività industriale, hanno causato danno all'ecosistema naturale e alle comunità residenti per imprudenza, per imperizia o per inosservanza dolosa o colposa delle norme in materia di tutela ambientale.
      2. I soggetti responsabili, oltre a essere penalmente perseguiti ai sensi del comma 1, sono tenuti, a titolo di responsabilità civile o amministrativo-contabile, al risarcimento del danno a favore delle comunità

locali e dello Stato, oltre all'esecuzione delle opere di bonifica necessarie.
      3. Gli inceneritori in dismissione, situati in un raggio di 30 chilometri dai punti di rilevamento dove si registra il superamento, per almeno due giorni nell'arco di quindici giorni, dei limiti di legge di concentrazione nell'aria di materia particolata PM10 e PM2,5, sono spenti entro il giorno successivo a quello del secondo superamento e non possono essere rimessi in esercizio prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dall'ultimo superamento dei predetti limiti.
Art. 22.
(Piano nazionale di prevenzione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redige un Piano nazionale di prevenzione mirato alla riprogettazione industriale, che includa criteri di riduzione dei rifiuti organici e che detti linee guida operative e generali al CONAI e ai distretti per l'attuazione del principio di responsabilità estesa del produttore e del criterio progettuale-industriale della decostruibilità e della riciclabilità totale delle singole parti componenti entro il 2020, trasmettendolo alle regioni per il recepimento nei piani regionali di gestione dei rifiuti e per la determinazione degli obiettivi territoriali da realizzare entro il 2020.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni produttore di beni materiali indica, per singolo bene e per singolo componente, le modalità e le tecnologie di riciclaggio. Ai fini del finanziamento delle attività di ricerca tecnologica sui materiali, il CONAI e i distretti provvedono a costituire, con le risorse previste all'articolo 18, comma 4, un fondo vincolato per la riprogettazione di prodotti e di componenti di prodotti mediante le procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Le università pubbliche, gli istituti nazionali di ricerca e i centri di ricerca di cui all'articolo 13, comma 5, forniscono il necessario supporto all'esplicazione delle predette attività.
      3. A partire dal 2016, sono vietate la produzione e l'importazione di beni non riciclabili o non compostabili al 100 per cento.
      4. È fatto obbligo alle aziende produttrici di beni materiali di utilizzare una percentuale minima di materia post consumo. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che fissi le percentuali minime per ogni settore merceologico.
      5. Le aziende produttrici di beni materiali immessi nel circuito del consumo e, in particolare, nel circuito della grande distribuzione organizzata (GDO) hanno l'obbligo di indicare in etichetta le frazioni merceologiche di cui è composto il bene e le corrette modalità di smaltimento, anche con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6.
      6. Gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, garantiscono che i manufatti e i beni utilizzati all'interno degli appalti affidati siano realizzati con almeno il 75 per cento di materiale riciclato, in analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 23.
(Piani di razionalizzazione della filiera alimentare e dei rifiuti organici).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentiti i rappresentanti dell'industria di trasformazione e del commercio, i rappresentanti della GDO, le associazioni

ambientaliste, le associazioni degli agricoltori, le associazioni dei consumatori e il Consorzio italiano compostatori, redige, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di tutta la filiera agro-alimentare dalla produzione al consumo, per la razionalizzazione e l'efficiente utilizzo delle risorse agro-alimentari, per l'uso più corretto degli alimenti in scadenza, dei sottoprodotti e degli scarti alimentari al fine di ridurre gli sprechi di prodotti e relativi imballaggi, e allo scopo di destinare quanto non più utile ai fini alimentari umani e zootecnici alla ricostituzione della fertilità dei suoli contrastando i processi di desertificazione in atto.
      2. Sono istituite le banche alimentari, intese come luoghi pubblici gestiti dai comuni in collaborazione con le principali organizzazioni umanitarie, con le organizzazioni di volontariato e con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale del territorio, cui conferire il surplus alimentare proveniente da circuiti distributivi commerciali, da aziende di produzione, da fondazioni e da singoli cittadini. La donazione per scopi di solidarietà civile e di sostegno al disagio sociale di scorte alimentari integre e non scadute è interesse dei singoli comuni al fine di ridurre il conferimento nel sistema di raccolta dei rifiuti urbani e di sottrarle allo smaltimento.
      3. Ogni regione svolge un'indagine sul proprio territorio per individuare le zone con scarsa presenza di sostanza organica, con valore percentuale inferiore al 3,5 per cento in peso, ed emanare norme per il suo recupero, mediante l'utilizzo preferenziale di compostato derivante da raccolta selezionata di rifiuti, anche prevedendo allo scopo il riconoscimento di incentivi.
      4. La raccolta differenziata della frazione organica umida è effettuata obbligatoriamente presso tutte le utenze che non praticano il compostaggio domestico o collettivo e di zona, che sono le modalità prioritarie ai fini della riduzione a monte dei rifiuti. Per le abitazioni isolate, le amministrazioni comunali possono rendere obbligatorio il compostaggio domestico.
      5. È consentito e promosso il compostaggio collettivo di caseggiato e di zona, in particolare in aree urbane ad alta densità in cui non è autorizzabile il compostaggio domestico, regolamentato dai comuni per l'utilizzazione di aree verdi pubbliche urbane concesse a comunità cittadine ai fini del deposito di frazioni organiche domestiche compostabili per la realizzazione di orti e di giardini urbani anche a fini didattici e di promozione dell'autocompostaggio e dell'autoproduzione alimentare.
      6. In tutte le aree di verde pubblico aventi superficie superiore a un ettaro è obbligatorio allestire una zona per la trasformazione in compostato della frazione organica derivante dagli sfalci e dalle potature leggere della stessa area nonché delle altre aree verdi del comune, fino a un massimo di 1.000 tonnellate all'anno per ogni zona. Queste zone, tramite apposito regolamento comunale, possono essere utilizzate anche per la trasformazione in compostato della frazione vegetale derivante dalle aree verdi private circostanti.
Art. 24.
(Centri per il riuso e per il riciclaggio).

      1. Sono istituiti i centri per il riuso e per il riciclaggio al fine del riutilizzo di prodotti e di componenti di prodotti esclusi dal circuito per la raccolta differenziata domiciliare, di cui è ancora possibile il riuso anche attraverso processo di riparazione. Entro il 2016 deve essere realizzato almeno un centro di raccolta, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ogni 20.000 abitanti per il conferimento delle frazioni di rifiuto urbano non riciclabile, ingombrante e pericoloso. Tale centro di raccolta è affiancato dal centro per il riuso e per la riparazione in cui i prodotti e i componenti di prodotti suscettibili di possibile riuso sono indirizzati verso aree di deposito per le successive fasi di riparazione

e di riuso, senza essere classificati come rifiuti.
      2. La gestione delle strutture di cui al comma 1 è affidata, in via preferenziale ma non esclusiva, alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale del territorio.
Art. 25.
(Ruolo del volontariato e della cooperazione sociale).

      1. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono effettuare saltuariamente, con progetti o con campagne di sensibilizzazione e di informazione temporalmente limitate, la raccolta di frazioni differenziate di rifiuti urbani non pericolosi per finanziare le proprie attività sociali, previa comunicazione al comune interessato che indichi il soggetto responsabile e il periodo di attività previsto che non può, in ogni caso, eccedere i sei mesi.
      2. L'attività di cui al comma 1 non richiede l'inserzione all'albo dei gestori ambientali e la compilazione del formulario di accompagnamento dei materiali, in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 26.
(Accesso all'informazione e partecipazione dei cittadini).

      1. Le pubbliche amministrazioni mantengono aggiornate le informazioni in loro possesso relative alla materia oggetto della presente legge e, allo scopo, detengono elenchi, registri e schedari accessibili al pubblico. Devono essere rese operative, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, banche dati elettroniche, liberamente accessibili dai cittadini, comprendenti le relazioni sulla situazione dell'ambiente, la legislazione, i piani o le politiche nazionali, le convenzioni

internazionali e i contratti di affidamento della gestione del servizio.
      2. I cittadini utenti sono informati, fin dalla fase iniziale dei processi decisionali, sui seguenti elementi:

          a) l'oggetto sul quale deve essere presa la decisione;

          b) la natura della decisione da adottare;

          c) l'autorità competente;

          d) la procedura prevista, comprese le informazioni di dettaglio sulla procedura di consultazione;

          e) la procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ove prevista.

      3. I tempi del procedimento devono permettere una reale partecipazione del pubblico anche nel caso di impianti non soggetti a verifica di assoggettabilità ambientale, nella forma di VIA, di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazione integrata ambientale (AIA), attraverso la comunicazione tempestiva sui principali organi di stampa locali e attraverso la condivisione sul sito web istituzionale dei contenuti dei progetti presentati, almeno sessanta giorni prima rispetto alla data prevista per la conclusione dell’iter decisionale. Chiunque ha il diritto di presentare osservazioni al progetto, che sono considerate parte integrante del processo decisionale.
      4. La partecipazione dei cittadini deve essere assicurata rendendo note le procedure di autorizzazione delle attività di tipo industriale che prevedano il recupero o il trattamento anche chimico di beni o materiali post consumo e di quelle relative alle discariche di materiali pericolosi. La decisione finale di autorizzazione di tali attività è adottata tenendo conto del risultato della partecipazione dei cittadini.
      5. I gestori dei servizi di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono fornire alle amministrazioni locali servite tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio. Il

mancato rilascio dei dati costituisce motivo di risoluzione per inadempimento del contratto.
      6. Le amministrazioni locali sono tenute a rendere pubblici tutti i dati tecnici ed economici della gestione dei rifiuti, svolta in economia o mediante società partecipate, e a garantire l'accesso alle banche dati con fruizione diretta dai siti web istituzionali anche in caso di esternalizzazione del servizio.
      7. Lo Stato, nell'attuazione della presente legge, e le regioni, in fase di revisione e di attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, garantiscono il coinvolgimento diretto dei cittadini tramite la costituzione di un comitato di garanti che preveda la presenza di tecnici e di studiosi dei vari settori, indicati anche dagli ordini professionali, dalle associazioni e dai comitati di cittadini impegnati sul tema dei rifiuti, dell'ambiente e della salute. Compete al comitato dei garanti verificare che il processo evolva in modo corretto e trasparente in tutte le fasi e che l'informazione al pubblico sia chiara ed esaustiva, controllando e garantendo il contemperamento e l'approfondimento delle diverse posizioni che si sviluppano nei momenti di discussione pubblica o nel corso dei lavori dei gruppi nei vari settori.
Art. 27.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli introiti provenienti:

          a) dal gettito dell'IVA di cui all'articolo 3, comma 2, destinato al fondo di rotazione previsto dall'articolo 17, comma 1;

          b) dai tributi di scopo e speciale di cui agli articoli 10 e 17, comma 2;

          c) dall'addizionale del 20 per cento sul tributo speciale prevista dall'articolo

205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          d) dall'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione della presente legge.

Art. 28.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.