• C. 1039 EPUB Proposta di legge presentata il 22 maggio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1039 Disposizioni per la tutela dei lavoratori e per l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1039


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GADDA, BENI, DAMIANO, REALACCI, GNECCHI, FIANO, GARAVINI, MATTIELLO, NARDUOLO, ROTTA, PASTORINO, ALBANELLA, AMATO, AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BINI, BIONDELLI, BONOMO, BORGHI, BOSSA, BRAGA, CAPODICASA, CARELLA, CAROCCI, CENNI, CHAOUKI, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, CRIVELLARI, DALLAI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FABBRI, FOSSATI, CARLO GALLI, GASPARINI, GELLI, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, IORI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, MAESTRI, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARZANO, MELILLI, MOGNATO, MONGIELLO, MONTRONI, MORANI, MORETTI, MORETTO, MOSCATT, NICOLETTI, PETITTI, PICCIONE, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO, GIOVANNA SANNA, STUMPO, TENTORI, TIDEI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, ZAMPA, ZANIN, ZAPPULLA, ZARDINI
Disposizioni per la tutela dei lavoratori e per l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata
Presentata il 22 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Legalità e lavoro sono due beni comuni irrinunciabili della nostra società, radici di uno sviluppo capace di garantire benessere e coesione. Non ci può essere un'Italia giusta senza lavoro, non ci potrà essere una crescita economica sana senza la tutela della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata. La mafie sono prosperate anche in ragione della loro capacità di offrire lavoro a molte, troppe persone, cui non sono state spesso date altre prospettive e speranze di vita. Allo scopo di assicurare gli strumenti necessari a chi vuole restituire alla collettività i beni e le aziende confiscati alle mafie, sradicandone così il malaffare e il potere sociale che ne consegue, intendiamo presentare il testo completo della proposta di legge d'iniziativa popolare, «Io riattivo il lavoro», promossa da CGIL, ARCI, Libera, Centro studi Pio La Torre, Avviso pubblico, Confesercenti SoS impresa, Legacoop e ACLI e sostenuta da molte associazioni a livello regionale e locale, contenente misure che si pongono l'obiettivo di incrementare la trasparenza delle informazioni e di garantire il massimo coinvolgimento degli organi istituzionali, così come degli attori economici e delle organizzazioni sindacali, assicurando anche la piena partecipazione della società civile. Combattere la criminalità organizzata con il lavoro è il nostro obiettivo e per realizzare questa missione è essenziale tutelare sotto il profilo economico i lavoratori e le lavoratrici sostenendo i costi delle aziende confiscate per le ristrutturazioni aziendali e l'emersione alla legalità.
      Il quadro è allarmante: in Italia (al 3 settembre 2012) sono 1.636 le aziende confiscate e il 90 per cento di queste sono destinate al fallimento, con circa 80.000 lavoratori coinvolti. Ciò avviene proprio in territori già fortemente condizionati dalla criminalità organizzata: le regioni con il numero più alto di aziende sequestrate e confiscate sono, infatti, la Sicilia (37 per cento), la Campania (20 per cento), la Lombardia (12 per cento), la Calabria (9 per cento) e il Lazio (8 per cento). I sequestri e le confische dall'inizio della crisi sono aumentati del 65 per cento, un dato drammatico, che testimonia a pieno la vulnerabilità del nostro tessuto economico. In un sistema economico piegato dalla crisi è ancora più essenziale affermare i princìpi della legalità al fine di favorire uno sviluppo economico che abbia solide radici nel rispetto delle regole che disciplinano la nostra società.
      La confisca dei patrimoni mafiosi e la restituzione alla collettività dei beni sequestrati devono essere il prodromo di un'iniziativa più ampia che renda ancora più efficace dal punto di vista sociale l'enorme e qualificato lavoro svolto dalla magistratura e dalle Forze dell'ordine. La repressione è necessaria, ma nel lungo periodo potrebbe dimostrarsi inefficace se i beni o le aziende confiscati sono abbandonati al loro destino dopo la loro confisca. La vittoria dello Stato rischia di tramutarsi, infatti, in sconfitta sociale in caso di chiusura delle aziende colpite dal provvedimento giudiziario, e con la conseguente perdita dell'occupazione, per quanto illegale. Un simile quadro penalizza i lavoratori e le lavoratrici, che scontano le colpe di chi li ha assunti e ha agito nell'illegalità, spesso nascondendolo ai propri dipendenti. La perdita del posto di lavoro che consegue in molte occasioni alla confisca dell'azienda è spesso accompagnata dal negato accesso agli ammortizzatori sociali, un diniego che amplifica il già ampio disagio sociale che caratterizza i territori dove la presenza della criminalità organizzata si fa sentire più forte.
      La legge n. 109 del 1996, recante disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati, ha inferto un colpo molto duro alla criminalità organizzata, favorendo percorsi di riscatto per i territori umiliati dall'arroganza del potere malavitoso. È però necessario fare un ulteriore passo in avanti, consistente nella liberazione dall'influenza sociale ed economica della criminalità organizzata, proponendo strumenti di sostegno economico e finanziario al fine di appoggiare e favorire la riconquista del lavoro legale. Le aziende sequestrate e confiscate alla mafia potranno così diventare presìdi di legalità democratica ed economica. I territori devastati dalla criminalità organizzata avranno così nuovi punti di riferimento, capaci di garantire l'occupazione nel pieno rispetto della legalità e di fungere da esempio positivo nella società.
      Il piano che qui si propone mira alla tutela di chi perde il lavoro a seguito del provvedimento di sequestro, introducendo un accesso universale agli ammortizzatori sociali al di là della tipologia e della dimensione dell'attività produttiva colpita dalla misura giudiziaria. Favorire il percorso di ristrutturazione e riconversione di queste aziende è l'altro passo necessario, al fine di impedirne il fallimento: allo stato attuale fallisce il 90 per cento delle attività produttive colpite da un provvedimento di confisca, una tendenza assolutamente da invertire. Attualmente esistono circa 1.600 aziende confiscate, mentre quelle sequestrate sono in numero addirittura superiore. L'estensione di questo fenomeno riguarda decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici e interessa ormai la gran parte delle attività economiche, alla luce della sempre più pervasiva capacità delle infiltrazioni mafiose dal nord al sud del Paese. Per questo è necessario sfidare le mafie sul piano economico e sociale, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e della società, per avviare una riscossa civica e morale che offra una speranza ai territori offesi dall'illegalità.
      L'articolo 1, al comma 1, dispone che nel caso di sequestro disposto ai sensi del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito «Agenzia», la prefettura – ufficio territoriale del Governo (UTG) e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti. L'Agenzia, anche tramite un suo delegato, collabora con l'autorità giudiziaria nella gestione delle aziende sequestrate al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità dell'attività produttiva.
      Il comma 2 istituisce, presso l'Agenzia, la Banca dati delle aziende sequestrate e confiscate in via definitiva, con lo scopo di rafforzare la posizione del mercato e la continuità produttiva. La Banca dati è pubblica, accessibile e contiene i dati identificativi delle aziende. Semestralmente l'Agenzia invia la lista aggiornata agli uffici istituiti presso le prefetture-UTG.
      Il comma 3 stabilisce, in alcuni specifici casi, che l'autorità giudiziaria possa limitare i dati da rendere pubblici fino alla fissazione dell'udienza o al termine dell'udienza preliminare.
      L'articolo 2, comma 1, istituisce presso l'Agenzia l'Ufficio attività produttive e sindacali, di seguito «Ufficio», che ha il compito di: aggiornare la Banca dati delle aziende sequestrate e confiscate; monitorare la corretta applicazione delle misure relative alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate; analizzare le situazioni di maggiore criticità e suggerire all'autorità giudiziaria possibili soluzioni; rispondere entro trenta giorni lavorativi alle richieste delle organizzazioni sindacali riguardo alle azioni intraprese o da intraprendere in merito alle aziende sequestrate e confiscate; promuovere attività di formazione per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate; promuovere specifiche convenzioni con la pubblica amministrazione e con le associazioni datoriali, professionali e di categoria per rafforzare la posizione di mercato delle aziende sequestrate e confiscate; proporre al consiglio direttivo dell'Agenzia linee guida annuali sulla gestione e sulla destinazione delle aziende in oggetto e, infine, esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, nei casi in cui il consiglio direttivo dell'Agenzia debba assumere decisioni sulla gestione o sulla destinazione delle aziende.
      Il comma 2 definisce la composizione dell'Ufficio, mentre il comma 3 stabilisce che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria e le organizzazioni maggiormente impegnate nel riutilizzo sociale dei beni confiscati possono contribuire a ottimizzare la gestione e la destinazione delle aziende sequestrate e confiscate.
      L'articolo 3, comma 1, dispone l'istituzione di tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, i quali hanno il compito di: porre in essere tutte le attività necessarie a salvaguardare l'attività produttiva e i livelli occupazionali delle aziende; reperire informazioni, suggerimenti, proposte e critiche; supportare l'Agenzia nella gestione e nella destinazione delle aziende; esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti, sugli interventi proposti dall'amministratore giudiziario e sulle decisioni del consiglio direttivo dell'Agenzia. Il prefetto, secondo le disposizioni del comma 2 – che definisce anche la composizione del tavolo – è l'organo al quale spettano la convocazione e il coordinamento del tavolo.
      L'articolo 4, comma 1, prevede che le forme di intervento di integrazione salariale e le prestazioni relative agli ammortizzatori sociali previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali si applicano, senza limiti, anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca. Spetta al prefetto, ai sensi del comma 2, l'attivazione del confronto sindacale. Il comma 3, per ragioni attinenti al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico prescrive che nelle diverse fasi del procedimento giudiziario e amministrativo che provocano la sospensione dell'attività produttiva, l'autorità giudiziaria e l'Agenzia hanno l'obbligo di disporre l'accesso agli interventi straordinari di integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. Il comma 4 prevede agevolazioni contributive e assistenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori di aziende sottoposte a sequestro o confisca, il cui contratto di lavoro si è risolto per motivi diversi dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo: a tale scopo i centri per l'impiego istituiscono specifiche liste.
      Per le aziende soggette a sequestro o confisca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, si applicano automaticamente le disposizioni per il sostegno della legalità delle imprese. I commi 2 e 3 stabiliscono, rispettivamente, che chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende in oggetto può disporre, fino al decreto definitivo di destinazione o di vendita, di uno sconto del 5 per cento sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e che gli enti pubblici e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni per la fornitura di beni e di servizi, finalizzate a creare lavoro, con le aziende e con le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate. Il comma 4 contempla la previsione di clausole sociali premianti le aziende sequestrate o confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate.
      L'articolo 6, comma 1, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, con l'obiettivo di garantire: la continuità del credito bancario; il sostegno agli investimenti rivolti all'innovazione; la tutela dei livelli occupazionali; la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare; la tutela della salute dei lavoratori. Il Fondo, secondo quanto disposto dai commi da 2 a 4, è suddiviso in due sezioni, una volta a fornire la garanzia per il credito bancario delle aziende – e coperto finanziariamente dalla Cassa depositi e prestiti Spa – l'altra – finanziato da una quota delle risorse destinate al Fondo unico giustizia – volta al sostegno agli investimenti, alla ristrutturazione aziendale e all'emersione della legalità. Le condizioni di accesso al Fondo e di utilizzo dei finanziamenti sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      Le disposizioni dell'articolo 7, composto da sei commi, sono volte a far emergere il lavoro irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante la previsione che l'amministratore giudiziario verifichi la congruità dei contratti di lavoro. L'amministratore può, inoltre, disporre la regolarizzazione dei contratti irregolari. Il percorso di emersione può essere favorito dal ricorso al Fondo per l'occupazione istituito preso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti precedentemente impiegati irregolarmente è incentivata mediante un credito d'imposta – di durata pari a trentasei mesi e riscuotibile solo se al termine di tale periodo il lavoratore è ancora in pianta organica – pari al 100 per cento del costo degli oneri sociali. Se dopo settantadue mesi dall'assunzione il rapporto risulta estinto il credito d'imposta deve essere restituito. È previsto l'incentivo tramite credito d'imposta anche per le assunzioni part time e per il reperimento della dotazione necessaria alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
      L'articolo 8 modifica, al comma 1, il comma 2 dell'articolo 57 del citato codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, stabilendo che il termine di accertamento assegnato dal giudice delegato per il deposito delle istanze di accertamento dei diritti dei creditori è assegnato – a differenza della disciplina vigente che prevede la possibilità di effettuarlo anche prima della confisca – dopo l'emissione del decreto di confisca. Il comma 2, al fine di soddisfare il saldo dei creditori salvaguardando la continuità dell'attività produttiva, estende alle aziende sequestrate o confiscate le norme in materia di procedura di concordato.
      L'articolo 9 dispone per le cooperative costituite dai lavoratori delle aziende confiscate la possibilità di usufruire, con diritto di prelazione, di determinati incentivi economici e definisce alcune modalità di impiego di personale con qualifica dirigenziale, il cui utilizzo può essere agevolato dal ricorso a specifici incentivi. Le agevolazioni disposte dagli articoli 5, 6 e 7 sono estese alle cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate, con diritto di prelazione.
      L'articolo 10, infine, individua la possibilità di stipulare convenzioni volte a organizzare programmi formativi in favore dei lavoratori.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Trasparenza delle informazioni e istituzione della Banca dati delle aziende sequestrate e confiscate).

      1. Nel caso in cui il sequestro, disposto ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita dall'articolo 110 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e successive modificazioni, di seguito denominata «Agenzia», la prefettura – ufficio territoriale del Governo (UTG) e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente territorialmente, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale. L'Agenzia, anche attraverso un suo delegato individuato presso la prefettura-UTG competente, nell'ambito delle competenza attribuite dal citato articolo 110, comma 2, lettere b) e c), del codice di cui al legislativo n. 259 del 2011, e successive modificazioni, coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione delle aziende sequestrate con l'obiettivo di salvaguardarne i livelli occupazionali e la continuità dell'attività produttiva.
      2. Presso l'Agenzia è istituita la Banca dati delle aziende sequestrate e confiscate in via definitiva, di seguito denominata «Banca dati», suddivisa in due sezioni,

con l'obiettivo di rafforzarne la posizione di mercato e la continuità produttiva. La Banca dati, da aggiornare in tempo reale, è pubblica, accessibile e contiene i principali dati identificativi dell'azienda. Ogni sei mesi l'Agenzia invia la lista aggiornata agli uffici competenti appositamente istituiti presso le prefetture-UTG.
      3. L'autorità giudiziaria, con decreto motivato, può limitare i dati da rendere pubblici fino alla fissazione dell'udienza per la confisca prevista dall'articolo 23 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero al termine dell'udienza preliminare.
Art. 2.
(Istituzione dell'Ufficio attività produttive e sindacali presso l'Agenzia).

      1. Presso l'Agenzia è istituito l'Ufficio attività produttive e sindacali, di seguito denominato «Ufficio». L'Ufficio ha il compito di:

          a) aggiornare la Banca dati;

          b) monitorare la corretta applicazione delle misure previste dalla legge sulla gestione delle aziende sequestrate e confiscate;

          c) analizzare le situazioni di maggiore criticità e suggerire all'autorità giudiziaria possibili soluzioni;

          d) rispondere, entro trenta giorni lavorativi, alle richieste delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, di specifici incontri relativi alle azioni intraprese o da intraprendere sulle aziende sequestrate e confiscate;

          e) promuovere attività di formazione specifica per il personale della pubblica amministrazione coinvolto nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate;

          f) promuovere specifiche convenzioni con la pubblica amministrazione e con le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria, per rafforzare la

posizione di mercato delle aziende sequestrate e confiscate;

          g) proporre al consiglio direttivo dell'Agenzia linee guida annuali sulla gestione e sulla destinazione delle aziende sequestrate e confiscate;

          h) esprimere un parere scritto e motivato, obbligatorio ma non vincolante, qualora all'ordine del giorno del consiglio direttivo dell'Agenzia sia prevista l'assunzione di decisioni sulla gestione o sulla destinazione di un'azienda sequestrata e confiscata.

      2. L'Ufficio è composto almeno da:

          a) un responsabile dell'Ufficio individuato dal Direttore dell'Agenzia nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 110 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

          b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

          c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          e) un rappresentante di Unioncamere.

      3. Le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria e le organizzazioni maggiormente impegnate nel riutilizzo sociale dei beni confiscati sono chiamate, attraverso la convocazione di specifiche sessioni, a contribuire al lavoro di individuazione delle criticità e di elaborazione delle linee generali dei piani di utilizzo delle aziende e dei beni confiscati nonché all'aggiornamento delle linee guida predisposte dal consiglio direttivo dell'Agenzia e dall'Ufficio sulla gestione e sulla destinazione delle aziende sequestrate e confiscate.

Art. 3.
(Istituzione presso le prefetture-UTG dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate).

      1. Presso tutte le prefetture-UTG sono istituiti tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, di seguito denominati «Tavoli permanenti», che hanno il compito di:

          a) attivare un coordinamento tra le istituzioni, le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria per consentire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardarne i livelli occupazionali;

          b) raccogliere le informazioni sulle azioni intraprese dall'autorità giudiziaria e trasmetterle a tutte le componenti del tavolo;

          c) fungere da supporto all'Agenzia per la gestione delle aziende sequestrate e confiscate e la loro destinazione;

          d) favorire il coinvolgimento degli operatori economici del territorio con l'obiettivo di attivare meccanismi virtuosi di impresa e scongiurare l'isolamento nel posizionamento di mercato delle aziende sequestrate e confiscate;

          e) contattare periodicamente gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate fin dalla prima relazione che l'amministratore è tenuto a trasmettere al giudice delegato;

          f) raccogliere suggerimenti, proposte e critiche dalle parti interessate e trasmetterli all'Ufficio;

          g) qualora richiesto da almeno una delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, convocare le parti su singole vertenze, con l'obiettivo di favorirne il confronto, garantendo il rispetto degli interessi reciproci, con particolare attenzione al futuro dei lavoratori coinvolti;

          h) esprimere un parere obbligatorio non vincolante sugli interventi proposti dall'amministratore giudiziario e sulle decisioni del consiglio direttivo dell'Agenzia di relativa pertinenza territoriale.

      2. Il tavolo permanente è coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato almeno una volta al mese. Il tavolo permanente è composto da:

          a) un rappresentante dell'Agenzia individuato dal Direttore nel rispetto della disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

          b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

          c) un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, professionali e di categoria maggiormente coinvolte dal fenomeno;

          d) un rappresentante dei centri provinciali per l'impiego previsti dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

          e) un rappresentante delle direzioni territoriali o provinciali del lavoro. Il prefetto, per favorire il lavoro del tavolo permanente può altresì invitare rappresentanti degli enti locali, delle agenzie e dei consorzi territoriali rappresentanti del mondo dell'associazionismo.

      3. Per la gestione e per la destinazione dei beni mobili e immobili si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 4.
(Misure in favore dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate).

      1. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di accesso alle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali prevista dalla legislazione vigente per le ipotesi di sottoposizione a procedure concorsuali si applica, senza limiti di spesa, di tipologia e di dimensione dell'unità produttiva, ai lavoratori delle

aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine l'amministratore dei beni nominato dall'autorità giudiziaria esercita le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'autorità giudiziaria, qualora disponga la cessazione anche temporanea dell'attività aziendale, ha l'obbligo di richiedere l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e alle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali.
      2. Il prefetto, anche attraverso il supporto degli istituti previsti dall'articolo 3, attiva il confronto sindacale.
      3. Nei periodi di sospensione dell'attività dell'unità produttiva, dovuta alle diverse fasi del procedimento giudiziario e amministrativo relativo alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, l'autorità giudiziaria e l'Agenzia hanno l'obbligo di disporre l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e alle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali.
      4. Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo si applica un'aliquota contributiva e assistenziale pari al 10 per cento. I centri provinciali per l'impiego sono tenuti a istituire specifiche liste a tale scopo.
Art. 5.
(Misure a sostegno della legalità delle aziende sequestrate o confiscate).

      1. Alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.
      2. Chiunque usufruisce di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, può avvalersi di uno sconto sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 5 per cento rispetto all'aliquota prevista, previa consultazione del Comitato IVA di cui all'articolo 398 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. La disposizione si applica fino alla data di emanazione del decreto definitivo di destinazione o di vendita dell'azienda emanato dal consiglio direttivo dell'Agenzia.
      3. Per la fornitura di beni e di servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le aziende sequestrate o confiscate e con le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate. Tali convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per i lavoratori delle aziende confiscate, con priorità nelle ipotesi in cui i lavoratori abbiano provveduto a rilevare tali aziende mediante la costituzione di cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381.
      4. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, le imprese private, le imprese sociali, le cooperative sociali e gli organismi senza fine di lucro possono inserire nei contratti di appalto e di affidamento di lavori e di servizi clausole sociali contenenti meccanismi premianti le aziende sequestrate o confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate.
Art. 6.
(Istituzione del Fondo di garanzia per le aziende sequestrate o confiscate).

      1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia

per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo ha come principali obiettivi:

          a) la continuità del credito bancario;

          b) il sostegno agli investimenti finalizzati all'innovazione della strumentazione aziendale;

          c) la tutela dei livelli occupazionali;

          d) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare;

          e) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

      2. Il Fondo è suddiviso in due sezioni:

          a) sezione di garanzia per il credito bancario delle aziende sequestrate e confiscate, finanziato mediante parte delle risorse a disposizione della Cassa depositi e prestiti Spa;

          b) sezione per il sostegno agli investimenti, per l'emersione della legalità e per il rilancio e la ristrutturazione aziendali, finanziato da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio della Stato.

      3. Le modalità di accesso al Fondo e di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sei mesi da data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dello sviluppo economico, in sede di valutazione delle richieste di accesso al Fondo, si avvale della collaborazione dell'Ufficio.
      4. I finanziamenti previsti dalla lettera b) del comma 2 devono essere restituiti usufruendo di un tasso agevolato e in tempi tali da garantire l'ammortamento dell'investimento fatto, secondo le condizioni definite dal decreto di cui al comma 3.

Art. 7.
(Emersione del lavoro irregolare, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle aziende sequestrate e confiscate).

      1. L'amministratore giudiziario delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, verifica la congruità dei contratti di lavoro in essere in relazione alla produttività o il volume economico dell'attività economica dell'azienda ai fini dell'emersione di forme di lavoro irregolare e predispone l'applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore.
      2. Nel caso in cui l'amministratore giudiziario, anche su sollecitazione dei lavoratori coinvolti, accerti la presenza di manodopera irregolare, dispone l'immediata regolarizzazione dei rapporti lavorativi.
      3. Il percorso di emersione del lavoro irregolare, compreso il saldo dei mancati contributi previdenziali e assistenziali versati, può essere favorito dal ricorso al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      4. L'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati tramite modalità irregolari è incentivata con un credito d'imposta pari al 100 per cento dei costi degli oneri sociali. La disposizione è valida per trentasei mesi dalla data di assunzione. Il credito d'imposta può essere riscosso solo se alla fine dei trentasei mesi il lavoratore è ancora inserito nella pianta organica dell'azienda. Se dopo settantadue mesi dalla data di assunzione il rapporto di lavoro risulta cessato il credito d'imposta deve essere restituito.
      5. L'assunzione a tempo parziale dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare, accertata dal giudice delegato la buona fede dei lavoratori coinvolti, è incentivata con un credito d'imposta calcolato in modo proporzionale alle

ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
      6. La dotazione necessaria a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è incentivata con un credito d'imposta pari al 50 per cento degli oneri sostenuti dall'azienda. A tale fine l'autorità giudiziaria, o un suo delegato, nonché l'Agenzia, o un suo delegato, possono avvalersi della consulenza dei tavoli permanenti e della direzione territoriale o provinciale del lavoro.
Art. 8.
(Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e saldo dei creditori).

      1. Il comma 2 dell'articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «2. Il giudice delegato, dopo l'emissione del decreto di confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati a cura dell'amministratore giudiziario».

      2. Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvaguardando la continuità dell'attività produttiva, sono estese alla aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, le disposizioni in materia di procedura di concordato previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 9.
(Destinazione a fini sociali delle aziende confiscate).

      1. Le cooperative costituite dai lavoratori delle aziende confiscate possono avvalersi,

con diritto di prelazione, degli incentivi economici previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49.
      2. Le cooperative costituite ai sensi del comma 1, nella fase di avvio dell'attività produttiva successiva alla rilevazione e per un periodo non superiore a cinque anni, possono impiegare personale con qualifica dirigenziale il cui rapporto di lavoro è cessato. In tale caso per il personale con qualifica dirigenziale possono essere utilizzati gli incentivi di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, con diritto di prelazione rispetto al reimpiego dei dirigenti presso aziende non confiscate.
      3. Le agevolazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 si estendono alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione.
Art. 10.
(Formazione dei lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate).

      1. L'Agenzia, l'autorità giudiziaria e le istituzioni, nazionali e territoriali, coinvolte nella gestione, amministrazione e destinazione di aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, possono stipulare apposite convenzioni con l'obiettivo di organizzare programmi formativi rivolti ai lavoratori. Per avvalersi dei suddetti programmi le aziende o le cooperative devono adeguarsi alle disposizioni vigenti in materia di iscrizione ai fondi interprofessionali per la formazione continua.