• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02529 il terzo comma dell'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge del 25 giugno 2013, n. 71, recante «disposizioni urgenti per il...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02529presentato daPICCIONE Teresatesto diGiovedì 14 novembre 2013, seduta n. 118

PICCIONE, BENI, PETRINI, PELILLO, BIONDELLI, GAROFANI e BERLINGHIERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
il terzo comma dell'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge del 25 giugno 2013, n. 71, recante «disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e le realizzazioni degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», prevede che le modifiche statutarie agli statuti delle camere di commercio italo-estere devono richiedere, ai fini dell'entrata in vigore, l'approvazione del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri;
tale norma rientra fra i pochissimi ma legittimi casi di norma ad effetto retroattivo, tant’è che la legge prevede che si intendono approvati gli statuti vigenti al 31 dicembre 2012, previo esame dei citati Ministeri, laddove il «previo» deve necessariamente intendersi «salvo». Infatti, in caso di interpretazione letterale, ciò comporterebbe un vuoto normativo nei regolamenti interni delle camere di commercio italo-estere e tale interpretazione risulterebbe illogica ed inapplicabile, rientrante fra le categorie interpretative che, secondo i principi e le norme dell'ordinamento giuridico italiano, anche per costante giurisprudenza in merito della Corte di Cassazione, sono da ritenersi illegittime;
nel corso dell'ultima assemblea della camera di commercio italo-araba, tenutasi il 18 giugno 2013, sono state apportate alcune modifiche statutarie le quali, per la ragione appena esposta in premessa, non possono essere entrate in vigore e, pertanto, non può considerarsi entrata in vigore neppure la norma transitoria che con queste modifiche è stata approvata, in base alla quale sono stati dichiarati decaduti gli organi statutari che sarebbero, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, dovuti restare in carica ancora per 3 anni, e in base alla quale ne sono stati eletti dei nuovi la cui composizione è ora pubblicata nel sito istituzionale della camera italo-araba;
ne discende di necessità che il consiglio di amministrazione e gli altri organi statutari della camera di commercio italo-araba che oggi sono legalmente e legittimamente in carica, debbano considerarsi e sono quelli che erano in carica prima dell'assemblea del 18 giugno 2013;
il comma 2 dell'articolo 6-decies del citato decreto-legge n. 43 del 2013 così recita: «I soggetti titolari d'incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una specifica carica, ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti con decorrenza dalla predetta data, senza necessità di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti»; ne discende l'illegittimità dell'attuale vertice all'interno del quale il presidente Marini ha ricoperto l'incarico consecutivamente per più di 30 anni e anche, in prosecuzione temporale senza alcuna soluzione di continuità, ha svolto il ruolo di segretario generale, mentre molti dei consiglieri attuali hanno abbondantemente superato il limite dei 2 mandati;
tali dati sono a conoscenza del Ministero dello sviluppo economico in quanto l'articolo 4 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000) prevede un obbligo di informazione delle camere italo-estere al Ministero. Recita infatti la norma: «Le Camere di commercio iscritte all'albo comunicano al Ministero del commercio con l'estero le informazioni utili affinché il Ministero stesso valuti la sussistenza del possesso dei requisiti e eventualmente provveda a revocare l'iscrizione. In particolare, esse informano con comunicazione del legale rappresentante a entro trenta giorni dalla variazione, sulla sede, sugli amministratori, sul benestare succitato, sui servizi alle imprese, sulle modifiche statutarie (da documentare con copia autenticata)» –:
in considerazione del perdurante stato di illegittimità del vertice della camera di commercio italo-araba, ai sensi del decreto-legge n. 43 del 2013 che dichiara la decadenza «senza bisogno di alcun altro atto» dei soggetti che ricoprono incarichi statutari per più di due mandati, quali iniziative il Governo intenda assumere per ristabilire la legittimità degli organi della suddetta camera di commercio. (4-02529)