• C. 3559 EPUB Proposta di legge presentata il 26 gennaio 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3559 Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e altre disposizioni a tutela delle vittime dell'amianto


Organo inesistente

Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3559


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PIRAS, SCANU, PLACIDO, FOLINO, DURANTI, QUARANTA, RICCIATTI
Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e altre disposizioni a tutela delle vittime dell'amianto
Presentata il 26 gennaio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, oltre ad avere il fine di semplificare la normativa a tutela delle vittime dell'amianto, ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni che negli anni successivi alla legge n. 257 del 1992 hanno modificato la procedura per la concessione dei benefìci previdenziali a seguito del riconoscimento dell'esposizione certificata all'amianto per l'attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
      L'articolo 1 dà una definizione dei lavoratori esposti ed ex esposti e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto. È importante infatti considerare persone a rischio anche coloro che, pur non manipolando l'amianto, ne vengono a contatto per motivi ambientali.
      L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per quanto concerne la disciplina relativa alla maggiorazione, ai fini pensionistici, dei periodi lavorativi contraddistinti da esposizione all'amianto:

          1) il secondo periodo del comma 1 è sostituito prevedendo che il coefficiente moltiplicatore si applichi, a scelta del lavoratore esposto o ex esposto, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento

o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche. Sul punto va ricordato che il comma 1 dell'articolo 47 ha riformulato in termini restrittivi il beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, riducendo per tale fattispecie la misura del coefficiente da 1,5 a 1,25 ed escludendo del tutto l'applicazione di quest'ultimo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione;

          2) è introdotto il comma 1-bis, che consente l'estensione dei benefìci previdenziali in oggetto anche ai lavoratori con un'esposizione infra-decennale;

          3) il novellato comma 4 prevede che la facoltà di certificazione dell'esposizione sia estesa alla competenza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque titolo impiegava amianto;

          4) il novellato comma 5 prevede una riapertura dei termini per poter inoltrare all'INAIL o ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque titolo impiegava amianto la domanda di rilascio delle certificazioni di esposizione per l'accesso ai benefìci previdenziali. Occorre ricordare, infatti, che oltre 228.000 erano le domande presentate all'INAIL alla data del 1 ottobre 2003, delle quali 109.954 hanno avuto esito positivo, 89.229 hanno avuto esito negativo e 28.817 sono ancora in fase di istruttoria. Successivamente, anche a causa delle ulteriori modifiche introdotte alla legge n. 257 del 1992 dall'articolo 47 alla data del 15 giugno 2005 erano state presentate all'INAIL ben 236.593 domande, delle quali 35.089 sono state accolte e 18.986 sono state respinte. Altre 94.199 domande erano state presentate dai lavoratori non assicurati presso l'INAIL e 48.972 domande dai lavoratori con periodi misti (periodi assicurati e non assicurati presso l'INAIL). Al riguardo si precisa che il totale delle domande presentate dai lavoratori entro il termine di scadenza del 15 giugno 2005 era pari a 607.764. Di queste, erano state evase fino al maggio 2007 con certificazioni positive o negative solo 253.258 domande. Risultavano pertanto ancora in trattazione 354.506 domande. È da ricordare però che, dopo la scadenza del 15 giugno 2005, sono state presentate dai lavoratori assicurati e non assicurati presso l'INAIL circa altre 60.000 domande. Il predetto termine viene, dunque, prorogato ai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova normativa;

          5) il nuovo comma 5-bis disciplina le modalità di acceso ai benefìci previdenziali anche per gli eredi degli aventi diritto;

          6) la modifica al comma 6-bis ha funzione puramente interpretativa della norma al fine di evitare interpretazioni strumentali della stessa;

          7) i nuovi commi 6-sexies e 6-septies prevedono l'estensione dei benefìci previdenziali al personale militare delle Forze armate, al personale civile dello Stato e agli addetti alla nautica da diporto;

          8) il nuovo comma 6-octies prevede l'istituzione di un indennizzo da corrispondere una tantum (5.000 euro) ai lavoratori collocati in trattamento di quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992;

          9) il nuovo comma 6-novies è relativo al regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali. Sul punto si prevede espressamente che l'eventuale maturarsi della decadenza dall'azione per il conseguimento dei benefìci previdenziali abbia effetto solo con riferimento ai ratei pregressi, senza comportare la perdita del diritto e la riproponibilità della domanda per i ratei futuri;

          10) il nuovo comma 6-decies consente ai lavoratori esposti all'amianto di agire per il riconoscimento dei benefìci previdenziali anche in costanza di rapporto di lavoro;

          11) il nuovo comma 6-undecies estende l'applicazione dei benefìci previdenziali

previsti dall'articolo 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992 anche ai lavoratori collocati in trattamento di quiescenza prima dell'entrata in vigore della stessa legge, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto;

          12) il nuovo comma 6-duodecies prevede l'estensione dei benefìci previdenziali al personale marittimo della marina mercantile, da tempo invocata dalla categoria;

          13) il comma 6-terdecies reca le definizioni di soggetti esposti ed ex esposti all'amianto.

      L'articolo 3 prevede la non applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto.
      L'applicazione della normativa contenuta nel cosiddetto decreto salva Italia (conosciuta anche come legge Fornero) anche a questi lavoratori, crea, infatti, un'evidente problema interpretativo e si pone in netto contrasto con la ratio stessa della legge n. 257 del 1992. Ratio che va ravvisata nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che provocano una minore aspettativa di vita nella media di sette anni in meno, rispetto all'aspettativa di vita comune. La stessa normativa è stata emanata per garantire una più agevole fuoriuscita dal mondo del lavoro ai soggetti che siano stati a contatto con l'amianto.
      L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 1 della legge n. 247 del 2007. La nuova formulazione del comma 20 mira a estendere i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, a tutti i lavoratori in possesso di una certificazione di esposizione all'amianto rilasciata dall'INAIL in ogni tempo o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque titolo impiegava amianto, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica anche successivi al 1992 e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, indipendentemente dal fatto che si tratti di aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      Conseguenza di tale nuova formulazione sono l'abrogazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008, e la previsione di un nuovo decreto ministeriale di attuazione del comma in questione.
      Viene inoltre abrogato il comma 21, contenente un'irragionevole limitazione rispetto ai lavoratori già in pensione alla data di entrata in vigore della legge medesima, in possesso di certificazione di esposizione rilasciata dall'INAIL o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque titolo impiegava amianto, che pure abbiano prestato attività lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio delle operazioni di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
      Viene infine abrogato il comma 22 a seguito dell'inserimento del comma 20-bis.
      La finalità dell'articolo 4 è quella di garantire un risparmio di spesa evitando resistenze e ricorsi inutili da parte degli enti previdenziali.
      L'articolo 5 introduce, per la decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita diretta o alla rendita del superstite, l'elemento della conoscibilità, già da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché da quella europea. In proposito, la Corte di cassazione ha più volte affrontato e affermato il significato da attribuire alla frase «verificarsi del danno», specificando che il «danno» si manifesta all'esterno quando diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile. La fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti si realizza in capo ai familiari del lavoratore assicurato non per il solo fatto della morte del congiunto, essendo altresì necessario che il decesso sia causalmente

riconducibile a una tecnopatia; il diritto, quindi, può essere fatto valere solo dal momento in cui è conosciuta, o è «oggettivamente conoscibile», da parte dei superstiti la causa lavorativa della morte; di conseguenza, sulla base del principio generale secondo il quale il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (articolo 2935 del codice civile), il dies a quo del periodo prescrizionale per la rendita ai superstiti coincide con la data dalla quale la causa lavorativa della morte era conosciuta, o era «oggettivamente conoscibile». Contra non valentem agere non currit praescriptio: non si può prescrivere un diritto prima che esista.
      L'articolo 6 prevede la promozione di campagne informative sulle malattie derivanti dall'esposizione all'amianto.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) soggetti esposti all'amianto:

              1) i lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto;

          b) soggetti ex esposti all'amianto:

              1) i lavoratori e i cittadini che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si siano trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).

      1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con la stessa decorrenza,

il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1, nella misura di 1,25, si applica anche ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni e che sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 1-bis sono accertate e certificate dall'INAIL o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, avvalendosi di rilevazioni strumentali sui soggetti e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi»;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 devono presentare domanda per il rilascio della certificazione di esposizione all'amianto all'INAIL o ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda

che a qualunque tipo impiegava amianto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione di minerale non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1»;

          f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefìci contributivi, deceduti senza aver presentato domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, o dopo aver iniziato un procedimento amministrativo, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'INPS competenti territorialmente”;

          g) al comma 6-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i quali non hanno alcun obbligo di presentare domanda di certificazione di esposizione all'INAIL»;

          h) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
      «6-ter. Qualora i soggetti ai quali sono stati estesi i benefìci previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, rideterminati sulla base del presente articolo, siano destinatari di benefìci previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, questi sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti si applicano i benefìci di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

          i) dopo il comma 6-quinquies sono aggiunti i seguenti:
      «6-sexies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate e al personale civile dello Stato in servizio o in quiescenza senza limiti di tempo. La sussistenza e la

durata dell'esposizione all'amianto sono attestate e certificate dal curriculum lavorativo rilasciato dai rispettivi enti di appartenenza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004. I predetti benefìci sono cumulabili con gli altri benefìci previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, sono validi ai fini del diritto e della misura della pensione e sono cumulabili con i benefìci e con le provvidenze previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243. Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, applicando i criteri medico-legali stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, e le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura di 1,5 per il periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto curriculum e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.
      6-septies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.
      6-octies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, è corrisposta una somma una tantum a titolo di indennizzo, pari a euro 5.00000 per ogni anno di esposizione.
      6-novies. I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 e la cui richiesta sia stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. In materia di benefìci previdenziali per esposizione all'amianto i termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza che determina l'estinzione del diritto ai soli ratei pregressi delle prestazioni previdenziali.
      6-decies. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefìci spettanti ai lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto anche in costanza di rapporto di lavoro.
      6-undecies. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia correlata all'amianto, documentata dall'INAIL o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque titolo impiegava amianto, è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
      6-duodecies. I benefìci di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori marittimi della marina mercantile. Ai fini dell'avvio del procedimento di accertamento dell'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL o dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava il naviglio che a qualunque tipo impiegava amianto, è valido, in tutti i casi e in sostituzione del curriculum lavorativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'autorità marittima. Il personale marittimo della marina mercantile può cumulare i benefìci previsti dal presente comma con i benefìci previdenziali previsti dai regimi pensionistici di appartenenza.
      6-terdecies. Ai fini del presente articolo si intendono per:

          a) soggetti esposti all'amianto:

              1) i lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto, a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento o che siano a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

              2) i cittadini che si trovino in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto;

          b) soggetti ex esposti all'amianto:

              1) i lavoratori e i cittadini che a qualsiasi titolo abbiano manipolato amianto o siano stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto;

          2) i cittadini che si siano trovati in situazioni abitative, familiari o ambientali in cui sia provata l'esposizione a fibre di amianto».

      2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Art. 3.
(Deroghe in materia di criteri di accesso al nuovo regime pensionistico per i lavoratori esposti all'amianto).

      1. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto, di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
      2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di certificazioni relative all'esposizione all'amianto).

      1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 20 è sostituito dai seguenti:
      «20. Ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono valide le certificazioni rilasciate in ogni tempo dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
      20-bis. Le modalità di attuazione del comma 20 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

          b) i commi 21 e 22 sono abrogati.

      2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008, è abrogato.

Art. 5.
(Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).

      1. Al primo comma dell'articolo 112 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «o da quello della manifestazione della malattia professionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dalla conoscibilità dell'eziologia professionale da parte dell'assicurato o dei suoi aventi causa».

Art. 6.
(Campagne informative).

      1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute promuovono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto-correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
      2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2016 e 2017.