• Testo DDL 2127

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Atto a cui si riferisce:
S.2127 Disposizioni concernenti il parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2127
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ARACRI, GASPARRI, CARDIELLO, D'ANNA, LANGELLA, Eva LONGO, VILLARI, DE SIANO, FALANGA e FASANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2015

Disposizioni concernenti il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano
e Alburni

Onorevoli Senatori. -- La normativa ambientale e costitutiva dei parchi nazionali e regionali ed in particolare quella del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, istituito con la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «legge quadro sulle aree protette» e regolato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995, appare assolutamente obsoleta e non più corrispondente alle reali esigenze ambientali e territoriali.

Appaiono evidenti, dopo vent'anni dall'entrata in vigore dei succitati provvedimenti, le discrepanze normative e attuative degli stessi. Alle gravi limitazioni dei diritti degli abitanti, non hanno mai corrisposto quelle compensazioni o incentivazioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 394 del 1991 e le popolazioni residenti hanno dovuto subire non solo i gravami istitutivi, ma anche ed ancor più i gravami burocratici conseguenti alla farraginosità della norma. Basti pensare al divieto assoluto di recinzione di un campo coltivato o di allevamento, recinzione che potrebbe essere rilasciata dopo una moltitudine di costosi e lunghissimi adempimenti a carico dell'agricoltore o allevatore che nel frattempo ha avuto i propri campi distrutti da mandrie di cinghiali ovvero i propri animali sbranati da branchi di lupi.

Risultano altresì evidenti i difetti della normativa ultraventennale che ha voluto, all'epoca, sottrarre i poteri agli enti locali competenti, spogliandoli di qualsivoglia potere in materia per addensarli tutti nella gestione dell'Ente parco, tant'è che addirittura i quattro componenti del consiglio direttivo di quest'ultimo, designati dalla comunità del parco e quindi dagli enti locali inseriti nel parco, «non hanno diritto di voto».

È bene evidenziare che sempre più, rispetto alla citata legge n. 394 del 1991, la gestione del parco e conseguentemente la normativa ad esso riferita si è distanziata dalle volontà delle popolazioni locali. Basti pensare alla deliberazione n. 11522/15 con cui l'Ente parco ha pubblicato un bando nazionale per la vendita della carne di cinghiale catturato nel parco, senza neanche ipotizzare un diritto di prelazione per i coltivatori o allevatori zonali, che dai cinghiali ottengono solo ingenti danni, quasi mai completamente recuperati.

A tal proposito il presente disegno di legge è volto a prevedere che tutte le iniziative «commerciali» vengano divulgate all'esterno solo dopo aver esperito il diritto di prelazione, attraverso gli enti locali competenti, per le popolazioni residenti.

Anche per quanto riguarda regolamenti, statuto e perimetrazioni, la legge in vigore e le norme consuetudinarie, ignorano completamente gli enti locali dando un potere assoluto al consiglio direttivo, aumentando ancor più il divario tra una gestione nazionale, scerva della conoscenza delle problematiche locali, e le popolazioni residenti.

A tal scopo il presente disegno di legge prevede che le proposte di modifica del regolamento siano sottoscritte da una percentuale non inferiore al 51 per cento della popolazione residente diventino norma di regolamento del parco se non rigettate entro novanta giorni dall'Ente parco.

Anche per quanto riguarda i confini, gli enti locali competenti potranno proporre osservazioni per modificarli; a tali osservazioni dovrà essere data risposta, da parte dell'Ente parco, entro sessanta giorni.

Alla luce di quanto sopra riportato, il presente disegno di legge è volto a sanare le varie lacune evidenziate tramite l'introduzione di modifiche normative correttive.

A detto proposito il presente disegno di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge che è volta a rimodulare i princìpi per la gestione dell'area naturale protetta del parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, al fine di meglio garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, nel rispetto delle popolazioni residenti, delle loro attività agricole ed artigianali, delle loro consuetudini, usi e costumi, anche alla luce delle modificazioni socio-ambientali intervenute dalla data dell'istituzione dello stesso.

L'articolo 2 reca integrazioni al regolamento dell'Ente parco mentre l'articolo 3 riguarda la perimetrazione e i confini del medesimo.

L’articolo 4 reca le modifiche normative sopradescritte agli articoli 9, 11, 12 e 16, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, mentre l’articolo 5 reca modifiche agli articoli 3, 6, 7, 8, dell’allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995.

Infine l'articolo 6 reca l'invarianza degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e l'articolo 7 l'entrata in vigore che avviene il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed ambito della legge)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto delle norme e direttive europee, rimodula i principi per la gestione dell'area naturale protetta del parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al fine di meglio garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, nel rispetto delle popolazioni residenti, delle loro attività agricole ed artigianali, delle loro consuetudini e dei loro usi e costumi, anche alla luce delle modificazioni socio-ambientali intervenute dalla data dell'istituzione dello stesso.

2. La presente legge si applica esclusivamente al parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Art. 2.

(Integrazioni al regolamento
dell'Ente parco)

1. Il regolamento del parco è adottato dall'Ente parco, sentite preventivamente, pena la nullità dell'atto, le province, le comunità montane e le associazioni dei comuni sulle cui aree si sviluppa il parco stesso.

2. Il regolamento di cui al comma 1 ha validità quinquennale.

3. Gli enti locali ricadenti nell'area del parco possono presentare richiesta di modifica del regolamento, con proposta sottoscritta da una percentuale non inferiore al 51 per cento della popolazione residente.

4. L'Ente parco, entro novanta giorni dalla proposta di modifica di cui al comma 3, ne delibera l'accettazione o la reiezione motivata. In caso di mancata deliberazione si applica il silenzio assenso e la proposta è approvata.

Art. 3.

(Perimetrazione e confini del parco)

1. Le perimetrazioni e i confini del parco sono obbligatoriamente sottoposte a verifiche periodiche ogni cinque anni.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata attraverso deliberazione dell'Ente parco, pubblicata sugli albi di tutti gli enti locali presenti nel territorio del parco stesso.

3. Gli enti locali deliberano il mantenimento o la modifica della perimetrazione e dei confini, con osservazioni motivate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della verifica dell'Ente parco.

4. Entro sessanta giorni dallo scadere dei termini di cui al comma 3, l'Ente parco delibera, con analitiche motivazioni, le perimetrazioni e i confini del parco con l'invio della deliberazione alla regione Campania ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la definitiva approvazione.

5. Ai sensi del presente articolo, la nuova perimetrazione e i confini del parco entrano in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Modifiche alla legge
6 dicembre 1991, n. 394)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quattro su designazione della Comunità del parco, di cui uno partecipante di diritto alla Giunta esecutiva»;

b) all'articolo 11, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le popolazioni residenti hanno assoluto diritto di prelazione per le suddette attività, anche per quanto concerne prelievi ed abbattimenti di selvaggina; l'Ente parco comunica, preventivamente e perentoriamente, agli enti locali competenti le attività programmate; questi ultimi possono vantare diritto di prelazione attraverso proprio personale ed associazioni territoriali riconosciute, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente»;

c) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per l’Ente parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il piano è predisposto, entro sei mesi dall’insediamento dei suoi organi successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in base ai criteri e alle finalità della presente legge. Ai fini della partecipazione della Comunità del parco alla predisposizione del piano, il Consiglio Direttivo definisce il piano e lo invia alla Comunità che esprime su di esso un parere preventivo, obbligatorio e vincolante, purché non contrario alla normativa vigente. Il piano del parco ha validità quinquennale e decade al decadere del Consiglio Direttivo»;

d) all'articolo 16, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) i proventi delle attività commerciali e promozionali, con l'obbligo dell'utilizzazione per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali nelle aree del parco».

Art. 5.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995)

1. All'allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) la costruzione, nelle zone agricole, di recinzioni fisse attraverso apposizione di cordoli di cemento o similari mentre sono sempre consentite le recinzioni di protezione per le colture e per le attività zootecniche, in legno, rete metallica, filo spinato, cordoni elettrificati ed altri materiali ecocompatibili previa comunicazione all'Ente parco ed al comune»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere d) e h) del comma 1, l’avvio dei relativi interventi è comunicato con denuncia di inizio attività (DIA) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dal proprietario al comune competente ed all’Ente parco che possono, entro trenta giorni, decretare la reiezione motivata dell’istanza. In caso di discordanza tra gli enti, gli stessi convocano, entro trenta giorni, una Conferenza di servizi, con il compito di motivare il diniego o l’accoglimento. Trascorsi i termini di cui al periodo precedente i progetti si intendono accolti»;

c) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Limitatamente a quanto previsto dalla lettera i) del comma 1, l’avvio dei relativi interventi è comunicato con DIA o SCIA dal proprietario al comune competente ed all’Ente parco che possono, entro entra giorni, decretare la reiezione motivata dell’istanza. In caso di discordanza tra gli enti, gli stessi convocano, entro trenta giorni una Conferenza di servizi, con il compito di motivare il diniego o l’accoglimento. Trascorsi i termini di cui al periodo precedente i progetti si intendono accolti»;

d) l'articolo 8 è abrogato.

Art. 6.

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.