• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/12294    è nota la pendenza di centinaia di giudizi innanzi all'autorità giudiziaria aventi ad oggetto risarcimento danno alla salute derivato dal contagio del virus dell'HCV o HIV...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12294presentato daAMODDIO Sofiatesto diLunedì 29 febbraio 2016, seduta n. 579

   AMODDIO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   è nota la pendenza di centinaia di giudizi innanzi all'autorità giudiziaria aventi ad oggetto risarcimento danno alla salute derivato dal contagio del virus dell'HCV o HIV post-trasfusionale;
   a fronte di questa vicenda di «malasanità», il legislatore è intervenuto già nell'anno 2003 con la legge 20 giugno 2003 n. 141 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 23 aprile 2003 n. 89» con la quale è stata autorizzata la transazione dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento danno da trasfusioni di sangue o emoderivati;
   l'articolo 3, dispone che «Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativa al Ministero della salute. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio;
   con decreto del Ministero della salute, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sono stati fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni, anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministero della salute 13 marzo 2002;
   successivamente, con decreto ministeriale 3 novembre 2003 sono stati fissati i criteri da utilizzare per la definizione delle transazioni da stipulare solo con i soggetti emofiliaci danneggiati da emoderivati infetti, e non anche con gli altri soggetti ugualmente contagiati e tutelati dalla predetta previsione legislativa;
   il decreto ha tenuto conto delle risultanze del lavoro svolto dal citato gruppo tecnico, le quali infatti rilevano solo i criteri di quantificazione delle possibili pretese creditorie ed eventuali prospettive di definizione transattive delle vertenze in atto, esclusivamente con 740 emofiliaci danneggiati a causa di emoderivati infetti;
   la predetta legge del 20 giugno 2003 n. 141 ha previsto all'articolo 3 il finanziamento anche per gli anni 2004 e 2005 e che in virtù dell'articolo 2 del decreto interministeriale la relativa somma, già stanziata, deve gravare sul capitolo 3300 dell'unità revisionale di base 3.1.2.1.» indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2003 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
   l'articolo 3 infatti comprende tra i soggetti da risarcire «soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti» senza distinzione alcuna;
   il Ministero della salute riconosciuta la carenza nella previsione normativa in seno al primo decreto interministeriale, il Ministero della salute, così come si evince dalla comunicazione dell'8 giugno 2004, ha predisposto uno schema di decreto interministeriale con cui venivano ammessi a partecipare alla procedura transattiva anche i talassemici ed altri;
   dopo anni di silenzio del Ministero, solo con la legge 29 novembre 2007 n. 222 (articolo 33) e la legge 31 dicembre 2007 n. 244 (articolo 2, commi 361 e 362), il legislatore ha autorizzato il Ministero della salute a concludere transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali, danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie «che hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni e che siano tuttora pendenti», stabilendo apposito capitolo di bilancio per euro 150 milioni per il 2007 ed euro 180 milioni per ciascuno degli anni successivi;
   la menzionata legge ha demandato al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il regolamento per procedere alle suddette transazioni;
   il regolamento, in attuazione delle suddette leggi, è stato adottato con decreto ministeriale del 28 aprile 2009 n. 132 – regolamento di esecuzione – contenente la procedura per l'acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva;
   con successiva circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 20 ottobre 2009 n. 28, sono state fissate le modalità di presentazione delle predette domande di adesione alle transazioni;
   la normativa sopra menzionata, per quanto interessa la presente interrogazione, ha in particolare previsto, che i presupposti per la stipula delle transazioni sono: a) l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834, accertato dalla CMO o da sentenza; b) l'esistenza del nesso causale tra il predetto danno e la trasfusione del sangue infetto, accertata dalla Commissione o da sentenza;
   per i soggetti talassemici ed i soggetti emofiliaci si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofiliaci dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 2003, ivi compresi gli importi fissati;
   i soggetti interessati alla stipula della transazione devono presentare domanda di adesione al Ministero entro la data del 19 gennaio 2010 (90 giorni dalla data di pubblicazione della circolare applicativa);
   la domanda costituisce manifestazione di interesse ed ha valore di istanza per l'accesso alla successiva fase di stipula delle singole transazioni;
   a seguito dell'esame delle singole domande e quindi dell'ammissione alla successiva fase, il Ministero adotta decreto di natura non regolamentare per la definizione dei singoli moduli transattivi;
   numerosi ricorrenti, quindi, attraverso la procedura RIDAB, prevista dalla citata circolare per l'invio telematico delle domande di adesione, hanno rivolto istanza di partecipazione alla transazione, attenendosi pedissequamente a tutte le modalità e prescrizioni fissate dal Ministero della salute con le disposizioni menzionate;
   tuttavia, il Ministero della salute dal 19 gennaio 2010, acquisite le suddette istanze, ritardava l'emissione del decreto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 132 del 2009 per la definizione dell’iter amministrativo prodromico alla stipula della transazione;
   le Associazioni a tutela dei diritti e/o interessi diffusi dei contagiati, hanno diffidato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2009 le Amministrazioni coinvolte ad assumere nel termine di giorni 90 dalla notifica tutte le iniziative utili alla definizione dell'iter amministrativo prodromico alla definizione delle transazioni previste dalla legge;
   con nota del 15 giugno 2011 il direttore generale dell'ufficio VIII del Ministero della salute in risposta alla predetta diffida, evidenziava la necessità dell'adozione di apposito decreto da concertare con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della definizione del procedimento, confermando in sostanza come lo stesso, a distanza di oltre un anno dell'avvio, si trovasse ben lungi dall'essere definito, e precisando che la stipula degli atti transattivi resta subordinata ad una valutazione di opportunità dell'amministrazione ed è comunque un contratto di natura privata tra le parti;
   di fronte al perdurare di tale inerzia da parte della Pubblica Amministrazione, quindi, è stata promossa una Class Action ex articolo decreto legislativo del 20 dicembre 2009, n. 198, iscritta con N. 6241/2011 R.G, definito con accoglimento delle istanze ivi formulate ed in conformità con le pronunce del Tar di Lecce e del Consiglio di Stato, che hanno qualificato la natura del procedimento stesso, la cui pronuncia è stata impugnata dal Ministero della salute soccombente, avanti al Consiglio di Stato;
   nelle more con il decreto del 4 maggio 2012, è stata disposta la Definizione dei moduli transattivi in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2009, n. 132;
   nel succedersi di questi atti e di questa annosa questione, tuttavia, ancora ad oggi non risulterebbe essere stata sottoscritta nessuna transazione –:
   se il Ministro della Salute sia a conoscenza di quanto sopra esposto;
   se sia vero che ad oggi non è stata sottoscritta nessuna transazione;
   quali iniziative intende assumere il Ministro per i soggetti esclusi a seguito della modifica del termine prescrizionale, in seguito alla sentenza della Suprema corte ha portato da 10 anni a 5 configurando la fattispecie di reato da epidemia colposa a lesioni;
   quali iniziative intendi adottare il Ministro per definire in tempi brevi il procedimento per la sottoscrizione delle transazioni con i soggetti per i quali ricorrono i presupposti. (4-12294)