• C. 3553 EPUB Proposta di legge presentata il 21 gennaio 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3553 Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni per lo spostamento del tribunale di Agrigento dal distretto della corte di appello di Palermo al distretto della corte di appello di Caltanissetta


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3553


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PAGANO, CARDINALE, CANCELLERI, LAURICELLA, BOSCO, CAPODICASA, CULOTTA, RICCARDO GALLO, GRECO, IACONO, MISURACA, PICCIONE, RIBAUDO, VECCHIO, ERMINI
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni per lo spostamento del tribunale di Agrigento dal distretto della corte di appello di Palermo al distretto della corte di appello di Caltanissetta
Presentata il 21 gennaio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! La Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) ha in più occasioni affermato che le riforme della geografia giudiziaria realizzate nei vari Stati membri devono tenere conto di tutti gli elementi di criticità che possano limitare l'accesso dei cittadini a un sistema giudiziario di qualità. La Commissione, in particolare, riconosce il valore dell'accesso alla giustizia in termini di vicinanza degli uffici giudiziari ai cittadini e sottolinea che «dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresenta una situazione problematica che può influire sul diritto di equo accesso alla giustizia» (CEPEJ, Linee guida 21 giugno 2013, paragrafo 2.3.4).
      Queste considerazioni sono alla base della presente proposta di legge, che mira a trasferire il circondario del tribunale di Agrigento dal distretto della corte di appello di Palermo a quello della corte di appello di Caltanissetta, rafforzando questo importante presidio di legalità della Sicilia centrale, titolare di procedimenti di importanza nazionale e di rilevante attualità, già impegnato nella lotta alla criminalità organizzata anche in numerosi e delicati procedimenti in materia minorile per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
      Il circondario del tribunale di Agrigento, con i suoi 28 comuni e i suoi oltre 330.000 residenti, fa parte oggi del distretto della corte di appello di Palermo; va quindi ad aggiungersi ai circondari dei tribunali di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala e Sciacca, costituendo un distretto di corte di appello che – nella difficile realtà siciliana – serve oltre 2 milioni di persone.
      Come si può apprezzare dalla semplice analisi di una mappa geografica e dei collegamenti stradali, per la popolazione del circondario del tribunale di Agrigento raggiungere Palermo rappresenta una difficoltà: nessuno dei comuni del circondario, infatti, si trova a meno di 100 chilometri di distanza dal capoluogo (unica eccezione è il comune di Cammarata, che comunque dista 92 chilometri dalla sede della corte di appello).
      Basterebbe questa semplice constatazione a motivare lo spostamento del circondario del tribunale di Agrigento nel distretto della corte di appello di Caltanissetta, che dista da Agrigento solo 54 chilometri, distanza che sarà sempre più agevole percorrere grazie al previsto completamento del raddoppio della strada statale n. 640 di Porto Empedocle, nota come strada a scorrimento veloce Agrigento-Caltanissetta, e ai progetti avviati per l'adeguamento delle infrastrutture ferroviarie dell'alta velocità.
      Peraltro, la corte di appello di Caltanissetta attualmente ha un bacino di utenza di circa mezzo milione di residenti e giurisdizione sui tribunali di Caltanissetta, Gela ed Enna. L'aggiunta del circondario del tribunale di Agrigento porterebbe la popolazione residente a circa 780.000 persone, cifra molto distante dagli attuali 2 milioni della corte di appello di Palermo, che potrebbe solo beneficiare di questo alleggerimento.
      D'altronde la corte di appello di Caltanissetta è stata sempre tra i primi presìdi giudiziari in Italia per operosità ed efficienza e può serenamente accogliere altri territori e nuovo lavoro senza che ciò determini un particolare aumento di spesa.
      Infine, questa razionalizzazione della geografia giudiziaria delle corti di appello in Sicilia si fonda anche sull'esistenza di infrastrutture già presenti nella città di Caltanissetta (palazzo di giustizia con il suo ampliamento in fase di completamento, aula bunker, casa circondariale, tribunale per i minorenni e istituto penale per i minorenni recentemente ampliati e ristrutturati), nonché di risorse (arredi, attrezzature, strutture e personale amministrativo e di polizia) che consentono, con il conseguente risparmio di spesa, una più agevole confluenza dei comuni facenti parte del circondario del tribunale di Agrigento nel distretto della stessa corte di appello.
      La presente proposta di legge, se approvata, consentirebbe una migliore, efficiente e rapida risposta dello Stato alla criminalità organizzata, proprio per la contiguità e la conoscenza di un territorio distante solo qualche chilometro da Caltanissetta, e un migliore servizio per i cittadini della provincia di Agrigento, che certamente hanno più disagi nel trasferimento nella lontana città di Palermo.
      Conseguentemente, la proposta di legge, al comma 1 dell'articolo 1, modifica la tabella dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, relativa ai distretti delle corti di appello di Palermo e Caltanissetta per sottrarre al primo distretto e attribuire al secondo la giurisdizione sul circondario del tribunale di Agrigento. Il comma 2 modifica altresì la competenza territoriale degli uffici di sorveglianza. Il comma 3 attribuisce al Ministro della giustizia il compito di apportare le necessarie modifiche alle tabelle relative alle corti di assise di appello e agli uffici del giudice di pace.
      L'articolo 2 detta la disciplina transitoria, escludendo l'applicazione della modifica di competenza ai procedimenti pendenti (fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale), mentre l'articolo 3 demanda a un decreto ministeriale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione delle piante organiche delle corti di appello interessate.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

      1. Alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nella voce: «Corte di appello di Caltanissetta», al capoverso: «Tribunale di Caltanissetta» è premesso il seguente:
      «TRIBUNALE DI AGRIGENTO – Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana»;

          b) nella voce: «Corte di appello di Palermo», il capoverso: «Tribunale di Agrigento» è soppresso.

      2. Alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nel distretto di Caltanissetta è inserito l'ufficio di sorveglianza di Agrigento, con competenza per la circoscrizione del tribunale di Agrigento;

          b) nel distretto di Palermo:

              1) l'ufficio di sorveglianza di Agrigento è soppresso;

              2) il tribunale di Sciacca è aggiunto all'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Trapani.

      3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le variazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 2.
(Disciplina dei procedimenti pendenti).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

Art. 3.
(Modifiche delle piante organiche).

      1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le necessarie modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari delle corti di appello di Palermo e di Caltanissetta.