• C. 1472 EPUB Proposta di legge presentata il 1° agosto 2013

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.1472 Modifica all'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina del segretario comunale o provinciale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1472


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CAON
Modifica all'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina del segretario comunale o provinciale
Presentata il 1o agosto 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La contingente situazione economica del Paese ha determinato in questi ultimi anni l'adozione di una serie di provvedimenti legislativi, alcuni dei quali anche di eccezionale portata, finalizzati a una rimodulazione della spesa pubblica, uno dei mali più grandi del nostro Paese.
      Tra questi vi è senza dubbio il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al cui interno sono numerose le disposizioni che intervengono su alcuni settori della pubblica amministrazione rivedendone i costi di funzionamento e di gestione, al fine di consentire quei risparmi di spesa che mai come oggi si rendono sempre più necessari.
      In questo contesto si inserisce la presente proposta di legge che, sulla base di quanto già disposto dal citato decreto-legge in relazione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, le cui funzioni sono state trasferite al Ministero dell'interno, prevede di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la nomina del segretario e, allo stesso tempo, di sopprimere i contributi erogati dagli enti provinciali e comunali.
      Tale disposizione è finalizzata a un risparmio di spesa per gli enti locali e, coerentemente con la strategia di liberalizzazione delle professioni, a permettere all'amministrazione, secondo propri criteri discrezionali, di avvalersi anche di altre categorie professionali accrescendo, allo stesso tempo, con un bagaglio culturale differenziato, lo standard di qualità delle amministrazioni locali.
      All'articolo 1, quindi, si sostituisce il comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere, da un lato facoltativa per i comuni e le province, la nomina del segretario e, dall'altro lato, di permettere di nominare un'altra figura professionale selezionata secondo i criteri di qualità specifici individuati da ogni amministrazione locale secondo le proprie necessità.
      All'articolo 2, invece, è prevista la soppressione dei contributi erogati dai comuni e dalle province in favore del Ministero dell'interno per la gestione del predetto albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
      All'articolo 3, infine, si demanda a un decreto del Ministro dell'interno il coordinamento delle disposizioni vigenti relative ai segretari comunali e provinciali.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Razionalizzazione del ruolo dei segretari comunali e provinciali).

      1. Il comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
      «1. Il comune e la provincia nominano il segretario titolare scegliendolo tra i soggetti dipendenti e iscritti nell'albo di cui all'articolo 98 o tra i dirigenti di ruolo della stessa amministrazione o altre figure professionali aventi comprovati requisiti per ricoprire tale carica».

Art. 2.
(Soppressione del contributo per l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppresso il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e comunali in favore del Ministero dell'interno per la gestione dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.
(Disposizioni finali).

      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, a coordinare le disposizioni vigenti relative ai segretari comunali e provinciali.