• C. 75-241-811-2726-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 2 marzo 2016); SCUVERA Chiara, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.75 Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 75-241-811-2726-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 75, d'iniziativa dei deputati
REALACCI, ANZALDI, ARLOTTI, BARADELLO, BARETTA, BERLINGHIERI, BIFFONI, BINI, BONACCORSI, FRANCO BORDO, BORGHI, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, CENNI, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, COVA, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, DURANTI, ERMINI, FAMIGLIETTI, FARAONE, FEDI, FIANO, FOLINO, FREGOLENT, GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, TINO IANNUZZI, IORI, KYENGE, LA MARCA, LODOLINI, LOSACCO, MARAZZITI, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MELILLA, MISIANI, OLIVERIO, PARIS, PELLEGRINO, PES, PICCOLI NARDELLI, RICHETTI, RUBINATO, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO, TENTORI, VALIANTE, VERINI, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale
Presentata il 15 marzo 2013
n. 241, d'iniziativa dei deputati
RUBINATO, AMODDIO, ARLOTTI, BENAMATI, BERNARDO, BINETTI, BLAZINA, BOBBA, BRAGA, CAPODICASA, CAPONE, CARDINALE, CASELLATO, CENNI, CIMBRO, COCCIA, DE MENECH, D'INCECCO, DURANTI, FABBRI, FEDI, FIORONI, CINZIA MARIA FONTANA, FONTANELLI, FREGOLENT, GADDA, LUIGI GALLO, GARAVINI, GASPARINI, GNECCHI, GIUSEPPE GUERINI, IORI, LA MARCA, LAFORGIA, MALPEZZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARCON, MARTELLA, MATTIELLO, MISIANI, MONACO, MONGIELLO, MORETTI, MORETTO, MOSCATT, NARDUOLO, OLIVERIO, PALMIERI, PIAZZONI, PILOZZI, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, REALACCI, RIBAUDO, ROCCHI, ROSATO, ROTTA, SBERNA, SCUVERA, TARICCO, TIDEI, VENITTELLI, ZANIN, ZARDINI
Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio
Presentata il 15 marzo 2013
n. 811, d'iniziativa del deputato BARETTA
Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio
Presentata il 19 aprile 2013
n. 2726, d'iniziativa dei deputati
DA VILLA, DELLA VALLE, CRIPPA, FANTINATI, MUCCI, PRODANI, VALLASCAS, PETRAROLI
Disposizioni per la disciplina e la promozione del commercio equo e solidale
Presentata il 17 novembre 2014
(Relatrice: SCUVERA)

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in data 2 marzo 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 75, 241, 811 e 2726. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale»;

            ricordato che la regolazione del commercio equo e solidale viene ad interessare una molteplicità di ambiti ascrivibili in gran parte alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

            rilevato, in particolare, che la cooperazione allo sviluppo è riconducibile alla materia dei rapporti internazionali dello Stato e la protezione dei consumatori è compresa nella tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa statale ai sensi del citato articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e);

            rilevato, inoltre, che la disciplina della tutela del marchio oltre ad essere riconducibile alla tutela della concorrenza rientra, in considerazione della regolamentazione contenuta nel codice civile e in quello della proprietà industriale, nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

            osservato che la disciplina del commercio equo e solidale interessa altresì, in maniera trasversale, ulteriori materie, quali il commercio con l'estero e l'alimentazione, di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            evidenziato, altresì, che la materia del commercio è riconducibile alla competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

            ricordato, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, a seguito della modifica del titolo V della parte II della Costituzione, la materia del commercio rientra nella competenza residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinanza n. 199 del 2006) e sottolineato, tuttavia, che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 288 del 2010) ha rilevato che pertengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e volte a garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale;

            ricordato che la giurisprudenza costituzionale sulla materia del commercio con l'estero ha invece riguardato soprattutto i profili attinenti alla tutela del made in Italy, ambito materiale che è stato prevalentemente ricondotto dalla Corte costituzionale, sulla base di una serie di valutazioni, sviluppate in modo particolare nella sentenza n. 175 del 2005, nell'alveo della tutela della concorrenza, di pertinenza esclusiva statale;

            ricordato, altresì, che l'alimentazione rientra tra le materie di competenza legislativa concorrente, nelle quali, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, lo Stato detta i princìpi generali, la cui attuazione è attribuita alle regioni;

            rilevato che, in considerazione della legislazione regionale già vigente nella materia disciplinata dal provvedimento in esame, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale;

            apprezzata la finalità del provvedimento, volto ad una disciplina nazionale del commercio equo e solidale fondato sull'equità nelle relazioni commerciali e sui princìpi della cooperazione internazionale, a partire dallo sviluppo sostenibile e dalla previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate;

            richiamato il contesto normativo europeo ed internazionale già vigente in materia, con particolare riferimento alla gestione dei dazi doganali e, in generale, agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale del commercio e all'Organizzazione internazionale del lavoro;

            riconosciuta al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse;

            sottolineata la rilevanza di tale questione quale fattore di riequilibrio e di contrasto della povertà, dell'ingiustizia sociale, delle violazioni dei diritti umani e in generale delle cause profonde delle crisi e dell'instabilità internazionale che contraddistingue le aree meno sviluppate del pianeta;

            apprezzato il ruolo riconosciuto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sinergia con il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio delle necessarie funzioni di indirizzo e vigilanza del settore, di promozione culturale, divulgazione e sensibilizzazione alle buone prassi del commercio equo e solidale e ai temi della globalizzazione economica, degli squilibri tra nord e sud del mondo, al valore profondo delle scelte di consumo, anche con riferimento alla formazione dei giovani;

            apprezzato anche il ruolo riconosciuto alle regioni ai fini delle nuove norme, in linea con il principio di partenariato territoriale, posto alla base della visione italiana di cooperazione allo sviluppo;

            evidenziata, tuttavia, la necessità che le nuove norme assicurino la concorrenza leale tra i produttori e l'adeguata protezione dei consumatori nazionali;

            nell'auspicio che l'attuazione del provvedimento in titolo costituisca parte integrante del più ampio progetto di riforma della cooperazione italiana, connesso quindi alla piena attuazione della legge n. 125 del 2014, i cui obiettivi consistono nello sradicamento della povertà, nella riduzione delle diseguaglianze, nell'affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui, e auspicato che, dunque, la disciplina sul commercio equo e solidale sia oggetto di considerazione da parte dell'imminente Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo

sviluppo, anche ai fini delle linee direttrici che la neo-istituita Agenzia per la cooperazione sarà chiamata ad attuare,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 241 e abbinate, recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale;

            apprezzate le finalità complessive del provvedimento, che intende promuovere il commercio equo e solidale come strumento per il sostegno alla crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, attraverso un modello di economia socialmente sostenibile e partecipata che favorisca la diffusione della giustizia sociale, la tutela dei diritti umani e dei lavoratori, nonché la conservazione dell'ecosistema;

            considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), l'accordo alla base della filiera del commercio equo e solidale deve

prevedere, tra l'altro, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali;

            rilevato che la promozione del commercio equo e solidale nel nostro Paese costituisce un importante strumento per favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori delle aree economicamente svantaggiate e dei Paesi in via di sviluppo;

            apprezzato che il testo unificato mira a favorire modelli di sviluppo sostenibili e di cooperazione, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli acquirenti dei prodotti della filiera;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            condiviso il riconoscimento al commercio equo e solidale – in ossequio ai princìpi costituzionali di solidarietà, utilità sociale e sussidiarietà – di una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello partecipato fondato sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Barretta e C. 2726 Da Villa, recanti

«Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            valutato positivamente l'obiettivo del testo in esame di introdurre nell'ordinamento un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, attualmente carente di una normativa nazionale;

            valutato altresì positivamente il riconoscimento al commercio equo e solidale di una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, e segnatamente quelle con ampia vocazione agricola, al fine di pervenire ad un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori:

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci e abbinate, recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            considerato che:

                il testo unificato interviene in materia di cooperazione allo sviluppo, riconducibile all'ambito dei «rapporti internazionali dello Stato», e nelle materie della protezione dei consumatori e della tutela

del marchio, comprese nell'ambito della «tutela della concorrenza», materie tutte ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale [articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione];

                esso incide inoltre significativamente sulla materia del «commercio», attribuita alla competenza delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

                rilevano altresì le materie «ordinamento civile», di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione), e «commercio con l'estero», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

                rilevato che il provvedimento, pur incidendo su materia già oggetto di disciplina a livello di legislazione regionale, in forza della competenza legislativa delle regioni in materia di «commercio», non prevede adeguate forme di coinvolgimento delle regioni, né nell'ambito della Commissione per il commercio equo e solidale, istituita dall'articolo 7, né ai fini dell'emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 13;

                considerato infine che non risultano chiari i rapporti tra l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale previsto dall'articolo 6 e gli albi, registri o elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, le regioni possono mantenere, istituire e curare «ad integrazione dell'Elenco nazionale»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 7, la composizione della Commissione per il commercio equo e solidale sia integrata prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle regioni;

            2) all'articolo 13, sia previsto un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento di emanazione del regolamento di attuazione;

            e con la seguente osservazione:

                si valuti l'opportunità di introdurre forme di coordinamento tra l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 6 e gli albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 14, comma 3.

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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale
Capo I
FINALITÀ DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DEFINIZIONI
Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La Repubblica, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, in attuazione dei princìpi di solidarietà, di utilità sociale e di sussidiarietà espressi dagli articoli 2, 41 e 118 della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse.
      2. La presente legge favorisce un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, promuovendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono stabilite procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale e sono previsti strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.


      3. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2 sono costituiti su base volontaria e hanno la finalità di diffondere e di promuovere il commercio equo e solidale e garantire il rispetto delle relative regole deontologiche da parte degli operatori, agevolando la scelta e la tutela dei consumatori nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
      4. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, evidenziando, nel caso degli enti di cui all'articolo 5, se per lo svolgimento delle proprie attività essi si avvalgono o no di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e se le verifiche di conformità svolte da questi ultimi sono o no riferite a norme tecniche adottate da organismi di normazione di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

          a) «commercio equo e solidale»: un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate;

          b) «produttore»: un produttore di beni o di servizi, organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in un'area economicamente

svantaggiata e situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;

          c) «accordo di commercio equo e solidale»: un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso di quest'ultimo al mercato, che preveda:

              1) il pagamento di un prezzo equo;

              2) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera;

              3) il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione;

              4) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali;

              5) l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti eccessivamente onerosa per l'esistenza di specifiche ragioni espressamente indicate nell'accordo;

              6) adeguate forme di garanzia e di controllo per assicurare l'adempimento degli obblighi e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai numeri precedenti;

          d) «prezzo equo»: il prezzo versato a un produttore, che consente:

              1) di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;

              2) di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l'accordo di commercio equo e solidale;

              3) di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto, dei processi produttivi anche in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione;

          e) «filiera del commercio equo e solidale»: l'insieme delle fasi di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un prodotto quando al produttore sono assicurate le condizioni dell'accordo di commercio equo e solidale;

          f) «filiera del commercio equo e solidale integrale»: la filiera del commercio equo e solidale quando:

              1) l'accordo di commercio equo e solidale è stipulato con il produttore da un'organizzazione del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;

              2) la distribuzione all'ingrosso o al dettaglio del prodotto della filiera è svolta da una o più organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;

          g) «prodotto del commercio equo e solidale»: un prodotto realizzato, importato, distribuito o commercializzato nell'ambito della filiera del commercio equo e solidale;

          h) «regolamento»: il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 13.

      2. Il contenuto dell'accordo di commercio equo e solidale e, in particolare, il prezzo equo sono definiti all'esito di una negoziazione effettiva tra le parti che ha per oggetto la valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che le misure previste producono sulla filiera produttiva e distributiva.

Capo II
SOGGETTI DELLA FILIERA INTEGRALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Art. 3.
(Organizzazioni del commercio equo e solidale).

      1. Sono considerate organizzazioni del commercio equo e solidale le cooperative,

i consorzi, le associazioni e gli enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che:

          a) in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi;

          b) adottano e attuano, anche per mezzo dei loro consorzi, un programma di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale e sui progetti a esse connessi, sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, allo sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico;

          c) perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente;

          d) fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore;

          e) sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo di cui all'articolo 4 e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare.

      2. La qualità di organizzazione del commercio equo e solidale, secondo i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, è accertata e attestata dagli enti rappresentativi di cui all'articolo 4, che a tal fine li iscrivono in un proprio registro della filiera integrale. Le informazioni contenute in tale registro vengono comunicate alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 6.
      3. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali nonché gli enti da essi istituiti o diretti non possono assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale.


      4. Alle cooperative che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di cooperative sociali, e del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in materia di impresa sociale.
      5. Alle associazioni che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di associazioni di promozione sociale.
Art. 4.
(Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale).

      1. Sono considerati enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale quelli costituiti senza scopo di lucro, a struttura associativa e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale e che:

          a) approvino un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale;

          b) adottino e curino un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate;

          c) godano di un'adeguata rappresentanza territoriale e di un'ampia base associativa, secondo i criteri stabiliti nel regolamento;

          d) adottino un sistema di controllo in grado di verificare il rispetto del disciplinare di filiera da parte delle organizzazioni affiliate;

          e) dimostrino di possedere un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo;

          f) adottino un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.

      2. Gli enti rappresentativi verificano il possesso e, con cadenza periodica, il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate e rilasciano un attestato a ogni verifica. Qualora un'organizzazione affiliata non possieda o perda i requisiti previsti dall'articolo 3, l'ente rappresentativo indica le necessarie misure correttive e fissa un termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento. L'ente rappresentativo, in via cautelare, può disporre la sospensione dell'iscrizione dell'organizzazione interessata nel registro della filiera integrale. Nei casi più gravi ovvero qualora le violazioni persistano, l'ente provvede alla cancellazione dell'organizzazione inadempiente dal registro.
      3. Gli enti rappresentativi trasmettono con cadenza semestrale alla Commissione di cui all'articolo 7 l'elenco aggiornato delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nel proprio registro della filiera integrale, affinché la Commissione provveda all'aggiornamento della relativa sezione nell'Elenco nazionale, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).
      4. Il diniego di iscrizione o la cancellazione da un registro della filiera integrale sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Capo III
ALTRI SOGGETTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Art. 5.
(Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale).

      1. Si considerano enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi

che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati, e, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:

          a) concessione in licenza di uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale certificati secondo gli standard di cui al presente comma;

          b) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale e attività di promozione dei marchi di cui alla lettera a);

          c) attività di supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale e che hanno ottenuto in licenza i marchi di cui alla lettera a);

          d) attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti;

          e) attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, le loro organizzazioni e le loro comunità;

          f) qualunque altra attività connessa e affine a quelle di cui alle lettere a), b), c), d) e e) nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio statuto e dei limiti normativi vigenti.

      2. Gli statuti di cui al comma 1 stabiliscono, altresì, misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza delle attività degli enti di promozione nonché di prevenire i conflitti di interessi nell'espletamento delle loro funzioni, attraverso l'attribuzione delle attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard di cui al comma 1 a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale. Nei siti web degli

enti di promozione di cui al comma 1 è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
      3. Gli statuti degli enti di promozione di cui al comma 1 prevedono il divieto del ricorso a forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti del commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi di cui al comma 1, lettera a).
      4. Gli enti di promozione di cui al comma 1 devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi di cui al medesimo comma 1, lettera a). Tale elenco è comunicato alla Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 7, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 6.
      5. Il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'elenco dei licenziatari sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
Capo IV
ELENCO NAZIONALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Art. 6.
(Elenco nazionale del commercio equo e solidale).

      1. È istituito l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, di seguito denominato «Elenco nazionale».
      2. L'Elenco nazionale è suddiviso nelle seguenti sezioni:

          a) enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

          b) organizzazioni del commercio equo e solidale;

          c) enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;

          d) licenziatari dei marchi di cui all'articolo 5.

      3. L'elenco nazionale è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 ed è disciplinato, nelle sue concrete modalità operative, con il regolamento di cui all'articolo 13.
      4. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico da parte dei consumatori e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale.
      5. All'atto della prima iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o anche successivamente, le imprese iscritte nelle sezioni dell'Elenco nazionale di cui alle lettere b) e d) del comma 2 possono chiedere che sia apposta l'annotazione: «impresa iscritta nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale» nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Art. 7.
(Commissione per il commercio equo e solidale).

      1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la Commissione per il commercio equo e solidale, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo,

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale.
      3. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'incarico ha la durata di tre anni, è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta.
      4. La Commissione:

          a) cura la tenuta dell'Elenco nazionale, procedendo alle relative iscrizioni, sospensioni e cancellazioni, sulla base dell'attività svolta dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere ai sensi degli articoli 4 e 5;

          b) esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere di cui agli articoli 4 e 5, verificando che i medesimi mantengano i prescritti requisiti;

          c) emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del commercio equo e solidale;

          d) sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale, garantendo la libera consultabilità dell'Elenco nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento.

      5. Oltre che in via amministrativa, i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e sospensione adottati dalla Commissione sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo.

Art. 8.
(Mutuo riconoscimento).

      1. Nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di leale collaborazione previsti dall'ordinamento dell'Unione europea,

le tutele e i benefìci attribuiti dalla presente legge si applicano anche alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.
      2. In ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.
Capo V
INTERVENTI DI PROTEZIONE E SOSTEGNO
Art. 9.
(Tutela dei marchi e norme sull'etichettatura).

      1. I prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», «commercio equo», «fair trade», «comercio justo», «commerce équitable». Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale sono presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni congiuntamente ai marchi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.
      2. È vietato l'uso delle denominazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), e di altre denominazioni similari

alle imprese e agli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale di cui al medesimo articolo 6 ovvero qualora l'iscrizione dell'impresa o ente sia stata sospesa o revocata.
      3. In ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscano in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6.
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 costituiscono pratiche commerciali scorrette o ingannevoli ai sensi degli articoli 20 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nei cui confronti si applicano le misure di tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo previste.
Art. 10.
(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale).

      1. Lo Stato e le regioni, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

          a) sostengono iniziative di divulgazione e di sensibilizzazione promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, mirate a diffondere i contenuti e le prassi del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo;

          b) sostengono specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, relative alle problematiche della globalizzazione

economica, agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione.

      2. Lo Stato e le regioni, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale:

          a) promuovono e sostengono iniziative di formazione per gli operatori e i volontari;

          b) promuovono e sostengono progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti;

          c) concedono, nei limiti del regime degli aiuti di importanza minore stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, contributi per l'apertura o per la ristrutturazione delle sedi nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili al finanziamento;

          d) concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo;

          e) promuovono forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.

Art. 11.
(Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici).

      1. Lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.
      2. Nell'osservanza della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore

della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, nonché dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A tale fine è concesso, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15.
      3. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso ai sensi del comma 2, ne è assicurata adeguata informazione agli utenti interessati.
Art. 12.
(Giornata nazionale del commercio equo e solidale).

      1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6.
      2. Le modalità organizzative per la celebrazione della Giornata di cui al comma 1 sono definite dal regolamento.

Capo VI
NORME DI ATTUAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 13.
(Regolamento di esecuzione).

      1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di esecuzione, che stabilisce:

          a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

          b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale;

          c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale;

          d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di cui all'articolo 10;

          e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti;

          f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 12;

          g) le modalità attuative del regime transitorio.

Art. 14.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni promuovono le buone pratiche del commercio equo e solidale, secondo i propri ordinamenti e tramite strumenti di programmazione periodica degli interventi di sostegno.
      2. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, non possono prevedere una

disciplina diversa da quella della presente legge in relazione:

          a) alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;

          b) al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi;

          c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.

      3. Le regioni possono mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri o elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla presente legge e ad integrazione dell'Elenco nazionale previsto dall'articolo 6.

Art. 15.
(Fondo per il commercio equo e solidale).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016.

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. I benefìci e le tutele riconosciuti dalla presente legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.
      2. In sede di prima attuazione della presente legge, i quattro membri della Commissione da nominare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale.
      3. Fino all'inizio dell'operatività dell'Elenco nazionale, gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare ad impiegare i marchi e le denominazioni in uso.
      4. Fino all'inizio dell'operatività dell'Elenco nazionale, i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso.
      5. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla revisione dell'Elenco nazionale, da effettuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione iscrive nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti in albi, registri o elenchi di organizzazioni del commercio

    equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della presente legge.
      6. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute ad adeguare i medesimi alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'Elenco nazionale.