C. 1646 Proposta di legge presentata il 30 settembre 2013
Atto a cui si riferisce:
C.1646 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1646 |
La fattispecie innovativa, di cui all'articolo 575-bis del codice penale, costituisce il fulcro della proposta di legge. Il punto più rilevante è costituito dall'eliminazione, il più possibile, del ricorso a termini che introducano ambiguità o possibilità di interpretazioni difformi, onde pervenire a un'uniformità di approccio al problema.
Con le nuove norme si interviene nei confronti di chi, dopo aver assunto bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope in misura tale da ricadere nell'area dell'illecito (articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), cagiona la morte o lesioni personali di una o più persone, rispetto all'ipotesi della fattispecie ordinaria di cui all'articolo 575 del medesimo codice.
Si desidera sanare la frattura creatasi, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al diverso atteggiamento dell'elemento soggettivo, con riferimento alle figure contigue della colpa cosciente e del dolo eventuale. Nella nuova fattispecie il porsi alla guida di un autoveicolo nelle situazioni descritte individua l'elemento soggettivo nella sua accezione di dolo indiretto ovvero eventuale. Si ritengono voluti i risultati del comportamento che sono stati previsti dal soggetto, anche soltanto come possibili, purché egli ne abbia accettato il rischio o, più semplicemente, purché non abbia agito con la sicura convinzione che non si sarebbero verificati.
La finalità della proposta di legge è duplice: la prima è quella di introdurre certezza in una materia che negli ultimi tempi ha suscitato frequenti polemiche sulla difforme interpretazione dei giudici rispetto a casi che quotidianamente si verificano sulle nostre strade; la seconda è quella del conseguente inasprimento delle sanzioni, che va comunque inteso nel senso rieducativo e riabilitativo della funzione penalistica, derivanti dalla commissione dei nuovi reati.
Una modifica connessa è quella relativa all'articolo 380 del codice di procedura penale, con la quale si estende l'arresto obbligatorio in e flagranza con riferimento all'ipotesi descritta che, con il configurare l'elemento soggettivo quale doloso, lo riconduce nella tipologia dei delitti non colposi.
Parimenti connesse sono le modifiche apportate alle norme del citato codice della strada che regolamentano le sanzioni amministrative in materia di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida.
Si è voluto anche in tale caso evocare una concezione non propriamente punitiva delle varie fattispecie, eliminando l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida per chi commette tali delitti nelle situazioni descritte.
1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 575-bis. – (Omicidio stradale). – Chiunque assume bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena della reclusione non può comunque superare anni ventuno».
1. All'alinea del primo comma dell'articolo 576 del codice penale, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «575».
1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 582-bis. – (Lesioni personali stradali). – Chiunque assume bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da cinque mesi a tre anni e sei mesi.
Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa».
1. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dai seguenti:
«1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
1-bis) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro (g/l);».
1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 186, comma 2, lettere a) e b), e 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al»;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, tranne che casi previsti dal primo e dal secondo comma».
1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-bis del codice penale».
1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», è inserito il seguente:«3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva. Qualora la sentenza di condanna definitiva riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva».
1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente di guida è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. In caso di sentenza di condanna per il reato di lesioni personali stradali di cui al medesimo articolo 582-bis la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a diciotto anni lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del venticinquesimo
1. All'articolo 223 del codice della strada, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. Il prefetto, altresì, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale»;
b) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente ha una durata di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale».