• Testo DDL 576

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Atto a cui si riferisce:
S.576 [Decreto Emergenze] Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 576
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)
e dal Ministro dello sviluppo economico (PASSERA)
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (CLINI)
con il Ministro dell’economia e delle finanze (GRILLI)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (PASSERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 2013

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

Onorevoli Senatori. --

Capo I. -- Norme per l’area industriale di Piombino, nonché a tutela dell’ambiente nel territorio del comune di Palermo e della regione Campania

Le disposizioni di cui al Capo I rispondono alla necessità di dettare disposizioni urgenti per superare situazioni di criticità ambientale ed in taluni settori produttivi con rilevanti ricadute a livello nazionale e locale.

È ben nota la situazione di grave e profonda crisi industriale ed occupazionale che ha progressivamente interessato l’area siderurgica del comune di Piombino, che vede in crisi tutte le imprese dell’area e che richiede misure urgenti e non rinviabili.

Particolarmente delicata è la situazione della Lucchini Spa, secondo impianto siderurgico italiano con oltre 2.000 addetti diretti ed altrettanti indiretti, il cui Commissario straordinario, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2012, dovrà presentare al Governo il piano di ristrutturazione aziendale entro il 22 giugno 2013, così come previsto dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetta «legge Marzano»). Altrettanto critica è la situazione di MITTAL Spa, ex Magona Spa, con 450 dipendenti di cui più della metà già in cassa integrazione.

La crisi delle principali imprese dell’area sta determinando una grave situazione di sofferenza occupazionale per oltre 5.500 dipendenti, con un grave impatto sull’intera economia dell’area, storicamente dipendente dalle attività siderurgiche.

In tale preoccupante quadro, assume un rilievo determinante l’inadeguatezza delle strutture portuali e viarie, che sono, viceversa, strettamente necessarie al rilancio delle attività produttive dell’area.

In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza dell’intervento, a fronte di una situazione che potrebbe facilmente divenire irreversibile con lo spegnimento degli altiforni, si interviene per sbloccare le risorse finanziarie individuate mediante un’apposita intesa interistituzionale fra i Ministeri interessati, la regione ed il comune, e per consentire l’immediato avvio degli interventi infrastrutturali previsti dal nuovo Piano Regolatore Portuale già approvato, al fine di garantire il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali e la bonifica del sito, fortemente inquinato, favorendo lo sviluppo competitivo del contesto industriale e portuale e salvaguardando la crescita sostenibile dell’area.

In particolare, il Capo I si compone di quattro articoli di cui, in particolare, l’articolo 1 reca le disposizioni relative all’area industriale di Piombino ed al suo riconoscimento quale area di crisi industriale e prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste nel nuovo Piano Regolatore Portuale.

Inoltre, si prevede che, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il CIPE delibera, al sensi degli articoli 166 e 167 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell’asse autostradale Cecina -- Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto l), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all’intera opera che dovrà essere sottoposto anch’esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell’opera ed all’azzeramento del valore di subentro.

Infine, si prevede che per assicurare l’attuazione degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Autorità portuale di Piombino, la regione Toscana e il comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le necessarie risorse destinate agli specifici interventi, anche In deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all’apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

L’ultimo comma dell’articolo 1 prevede che i pagamenti per l’attuazione degli interventi che sono a carico di risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino sono esclusi per l’anno 2013, nel limite di 40,7 milioni di euro, dal Patto di stabilità interno.

L’articolo 2 detta disposizioni volte ad evitare l’interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo. In particolare, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, si prevede che sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del medesimo articolo 2, le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente ad alcuni interventi necessari quali quelli relativi al completamento della realizzazione ed autorizzazione della cosiddetta «sesta vasca» della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo, nonché nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, di speciali forme di gestione dei rifiuti, e alla messa in sicurezza dell’intera discarica.

Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 2010.

L’articolo 3 contiene disposizioni volte ad evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di colletta mento e depurazione nel territorio della regione Campania. In particolare, si prevede che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell’adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°giugno 2012.

Il comma 3 prevede, attraverso una modifica dell’articolo l, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. l, il prolungamento da 24 a 36 mesi del mandato dei commissari straordinari destinati, ai sensi di detta norma, a svolgere funzioni di amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. L’esigenza di procedere a tale modifica deriva dalle oggettive difficoltà che hanno condizionato e impedito un più veloce espletamento delle attività dei Commissari in gran parte correlata anche alla complessità delle singole opere. Tali condizioni tecnico-amministrative hanno determinato la necessità di predisporre cronoprogrammi i cui tempi di realizzazione non risultano, in molti casi, essere coerenti con la durata dei mandati conferiti ai singoli Commissari.

Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 2012.

L’articolo 4 reca la disposizione per la proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli. In particolare, si prevede che, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.

Inoltre, si prevede che con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, le regioni interessate d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli».

Capo II. -- Disposizioni straordinarie per Expo Milano 2015

Le disposizioni del Capo II sono finalizzate alla realizzazione delle opere e degli interventi necessari ad assicurare l’organizzazione dell’evento Expo Milano 2015, in considerazione della particolare complessità dell’organizzazione dell’evento e per la necessità di rispettare i tempi stabiliti per lo svolgimento dello stesso, in adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo nei confronti del BIE (Bureau International des Expositions). Ciò premesso, l’articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, mutando e semplificando la governance della Società, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 al quale vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, e al Commissario Generale per l’Esposizione, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

Nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell’Evento. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Inoltre, si prevede che ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

Si prevede inoltre che le disposizioni concernenti le deroghe al codice dei contratti pubblici si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all’Evento:

a) Interconnessione Nord Sud tra la SS11 all’Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma);

b) Linea Metropolitana di Milano M4;

c) Linea Metropolitana di Milano M5;

d) Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara -- Expo;

e) Parcheggi Remoti Expo;

f) Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi -- lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera.

È anche previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all’Esposizione Universale «Expo Milano 2015», ivi compreso quanto necessario a garantire l’appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l’attività e l’Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell’evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del cosiddetto «ambush marketing»), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

Capo III. -- Ulteriori disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 e per favorire la ricostruzione in Abruzzo

L’articolo 6 prevede che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è prorogato al 31 dicembre 2014. Inoltre, il termine del 30 novembre 2012, per la presentazione della documentazione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, utile per l’accesso al finanziamento di cui al commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, è rideterminato al 15 giugno 2013. Nello stesso tempo sono determinate le scadenze degli obblighi di pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013. L’ultimo comma prevede il conseguente adeguamento della convenzione ABI con la Cassa depositi e prestiti.

L’articolo 7 prevede che, al fine di assicurare la prosecuzione dell’assistenza alla popolazione nelle zone terremotate dell’Abruzzo, il diritto al contributo per l’autonoma sistemazione ovvero all’assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all’articolo 13, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000.

Inoltre, si prevede che i contratti di locazione di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, al 31 dicembre 2014, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, quantificati complessivamente in euro 62 milioni, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012.

Viene, anche, previsto che, al fine di consentire al comune di L’Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000 euro per l’anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012.

Il comma 5 attribuisce ai due Uffici speciali per la Ricostruzione la competenza per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio delle risorse necessarie al pagamento degli oneri inerenti l’assistenza alla popolazione e per le spese di emergenza, la cui quantificazione, mese per mese, è attribuita ai comuni interessati;

Il comma 6 definisce la competenza territoriale dei due Uffici speciali in merito al trasferimento delle risorse per gli interventi riguardanti l’assistenza alla popolazione e gli interventi di ricostruzione.

Articolo 8

Il comma 2 è una disposizione a carattere ordinamentale in quanto dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 67-ter, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso agli Uffici speciali per la ricostruzione.

La disposizione normativa è volta ad assicurare la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. La situazione eccezionale della gestione del grande quantitativo di macerie prodotte dal terremoto aveva richiesto, prioritariamente, come è noto, l’elaborazione di una normativa speciale per garantire la tempestività degli interventi, attraverso la predisposizione di procedure ex novo, strumenti e mezzi, anche finanziari, immediati. Le varie ordinanze succedutesi dopo il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno affidato alle autorità territoriali (regione) la gestione delle macerie anche ai fini della individuazione delle discariche per il loro smaltimento; la definizione delle modalità operative per la gestione delle stesse è stata, Invece, prerogativa del Presidente del Consiglio.

L’ordinanza n. 3797 del 30 luglio 2009 ha disposto, in deroga alla legislazione vigente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Forze armate (articolo 19) provvedessero al trasporto delle macerie presso i siti di deposito temporaneo. Con l’ordinanza 3923 del 18 febbraio 2011, come modificata ed integrata dall’ordinanza n. 4014 del 23 marzo 2012, i medesimi soggetti sono stati autorizzati ad effettuare la movimentazione ed il trasporto ai siti di stoccaggio individuati dai comuni delle macerie pubbliche, ossia dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, nonché da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione.

Tuttavia, ad oggi, non risultano completate le operazioni di trasporto delle macerie ai siti autorizzati sebbene, nel frattempo, sia stata dichiarata la chiusura, con effetto dal 31 agosto 2012, della fase emergenziale, ai sensi dell’articolo 67-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Di conseguenza sono venute meno le condizioni per assicurare il completamento delle attività di rimozione che diventano assolutamente indispensabili per favorire l’avvio della ricostruzione.

Inoltre, l’articolo 8 del decreto-legge di cui si chiede la conversione disciplina la prosecuzione sia degli interventi di demolizione degli immobili pericolanti, appartenenti al demanio o al patrimonio pubblici, sia dell’impiego di personale militare nei servizi di vigilanza e protezione del territorio, in concorso con le Forze di polizia.

In particolare:

- il comma 1 autorizza il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Forze armate alla prosecuzione delle operazioni di movimentazione e trasporto ai siti autorizzati dei materiali derivanti dal crollo degli edifici, in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- il comma 2 prevede che, per i fini di cui al comma 1, l’Ufficio speciale per la città dell’Aquila e l’Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulino appositi accordi con il Ministero dell’interno -- Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e il Ministero della difesa, per la determinazione delle modalità del concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e del rimborso delle spese sostenute e documentate;

- il comma 3 autorizza gli Uffici speciali di cui al comma 2 ad affidare al Dipartimento dei Vigili del fuoco e alle Forze armate, sulla base appositi accordi, la demolizione e l’abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico;

- i commi 4 e 5 individuano le tipologie di rifiuti soggetti a movimentazione e trasporto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate;

- il comma 6 reca disposizioni di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dei primi cinque commi.

- il comma 7 stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia.

All’indomani del terremoto del 6 aprile 2009, il Ministero della difesa è stato autorizzato, ai sensi dell’articolo 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, a inviare nei comuni terremotati, al fine di impedirvi condotte criminose, un contingente di militari non superiore a 700 unità per la vigilanza e la protezione degli insediamenti. Questa autorizzazione, avente durata limitata nel tempo, è stata prorogata con successive ordinanze. Il numero dei militari autorizzati è stato diverso da ordinanza a ordinanza.

L’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 18 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, che ha previsto l’impiego, sino al 31 dicembre 2012, di 135 unità di personale per le predette finalità. Il comma 7 del decreto-legge di cui si chiede la conversione autorizza, ora, l’ulteriore impiego nei servizi in questione, con decorrenza dallo gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, di un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate, posto a disposizione del prefetto de L’Aquila. L’ammontare della spesa è quantificato in 2.200.000 euro

Il comma 8 reca disposizioni di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7.

Allegato

)()(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 3

Decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni dala legge 24 gennaio 2011, n. 1

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Art. 1. Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

In vigore dal 25 marzo 2012

... Omissis ...

2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di ventiquattro mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell’acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. All’individuazione ed espropriazione di ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti, provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell’aggiudicatario. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all’apertura delle discariche e all’esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’apertura delle discariche e l’esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell’ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell’autorizzazione integrata. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. Tutti i commissari di cui al presente comma svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell’ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all’individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotti alla metà.

... Omissis ...

ARTICOLO 5

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

... Omissis ...

Art. 14. Expo Milano 2015

In vigore dal 12 agosto 2012

1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2009, 45 milioni di euro per l’anno 2010, 59 milioni di euro per l’anno 2011, 223 milioni di euro per l’anno 2012, 564 milioni di euro per l’anno 2013, 445 milioni di euro per l’anno 2014 e 120 milioni di euro per l’anno 2015.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è nominato Commissario straordinario del Governo per l’attività preparatoria urgente. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, può nominare uno o più delegati per specifiche funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

... Omissis ...

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Art. 1.

In vigore dal 9 aprile 2013

... Omissis ...

216. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell’ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008.

... Omissis ...

Relazione tecnica

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2013.

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per avviare e completare gli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali dell’area siderurgica del medesimo comune e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell’area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate al superamento della grave situazione di criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella città di Palermo causato dell’aggravamento dello stato ambientale e della discarica di Bellolampo, la quale è stata interessata da ripetuti episodi di inquinamento delle acque superficiali e di falda che hanno determinato una grave situazione di pericolo per la salute dei cittadini tale da indurre la competente autorità giudiziaria a disporne il sequestro preventivo, e che, se non adeguatamente e tempestivamente affrontata, porterebbe ad interrompere la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città, con ulteriore aggravio del pericolo per la salute e l’ambiente;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella regione Campania;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell’evento Expo 2015 e l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE);

Considerata, altresì, la necessità di emanare ulteriori disposizioni finalizzate a prorogare l’emergenza in atto per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, nonché a favorire la ricostruzione nelle zone terremotate dell’Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME PER L’AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, NONCHÉ A TUTELA DELL’AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLA REGIONE CAMPANIA

Articolo 1.

(Riconoscimento dell’area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)

1. L’area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, di seguito denominato «Commissario», autorizzato ad esercitare i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell’Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.

4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all’area portuale di Piombino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell’asse autostradale Cecina -- Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2012, n. 300, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all’intera opera che dovrà essere sottoposto anch’esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell’opera ed all’azzeramento del valore di subentro.

6. Per assicurare l’attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all’apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 1.

7. I pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono esclusi, per l’anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 2.

(Norme per evitare l’interruzione del servizio di raccoltae gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a: a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; c) mettere in sicurezza l’intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo; e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall’autorità giudiziaria competente.

2. Le funzioni del Commissario previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma l sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 5446/Palermo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

Articolo 3.

(Disposizioni per far fronte all’emergenza ambientalenella Regione Campania)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell’adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all’ordinanza 4022/2012.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. All’articolo l, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: “ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “trentasei”;

Articolo 4.

(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli)

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”, le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.

2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall’ordinanza di cui al comma 1.

Capo II

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILANO 2015

Articolo 5.

(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015)

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell’evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell’evento Expo 2015 e l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

a) il comma 2 dell’art. 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

”2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell’ambito dei soggetti della governance della Società, ivi incluso l’Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell’Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell’Evento. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell’andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all’Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati è scelto nel ruolo dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.

2-ter. Il commissario si adopera, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinchè gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all’allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell’Evento.”;

b) al comma 216 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “nella realizzazione delle stesse opere”, sono sostituite dalle seguenti: “prioritariamente nella realizzazione delle opere nonché per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell’Evento, previa attestazione, da parte della società, della conclusione del piano delle opere”;

c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la società ha altresì facoltà di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché alle disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la società può altresì derogare all’applicazione dell’art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Possono trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Società l’art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l’art. 253, comma 20-bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposizioni si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all’Evento:

1. interconnessione Nord Sud tra la SS11 all’Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma);

2. Linea Metropolitana di Milano M4;

3. Linea Metropolitana di Milano M5;

4. Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara -- Expo;

5. Parcheggi Remoti Expo;

6. Collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi -- lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera;

d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all’Expo 2015, per i quali sussista l’obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell’Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380d) agli edifici temporanei connessi all’evento Expo 2015, per i quali sussista l’obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell’evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell’obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell’evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge;

e) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all’Esposizione Universale “Expo Milano 2015”, ivi compreso quanto necessario a garantire l’appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l’attività e l’Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell’evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del c.d. “ambush marketing”), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente;

f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all’art. 125 del decreto legislativo 104/2010;

g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell’innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell’Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell’Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Articolo 6.

(Proroga emergenza sisma maggio 2012)

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l’accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, è rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l’originario termine finale del 30 novembre 2012.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l’accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti:

a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;

b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

4. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell’Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonché dell’articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. La Cassa depositi e prestiti SpA e l’Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché all’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.

Articolo 7.

(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie»)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell’assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009:

a) il contributo per l’autonoma sistemazione ovvero all’assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all’art. 13, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l’unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito ”B” o “C” appartenente all’ATER e all’Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

b) i contratti di locazione di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

c) i benefici di cui all’art. 13, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un’unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell’evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all’art. 1, comma 1.1, voce “assistenza alla popolazione” nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

3. Al fine di consentire al comune di L’Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l’anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all’art. 1, comma 1.1, voce “affitti sedi comunali e supporto genio civile” nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135/2012, art. 1, comma 1.1, voce “affitti sedi comunali e supporto genio civile” è altresì disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un’assegnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l’anno 2013 al fine di accelerare, l’effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalità della Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo della provincia dell’Aquila.

5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio.

6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l’Ufficio Speciale della città di L’Aquila è competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell’Aquila, mentre l’Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere.

Articolo 8.

(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo)

1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188–ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Ufficio Speciale per la città dell’Aquila e l’Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell’Interno -- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.

3. La demolizione e l’abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l’incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000,00, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell’articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all’art. 1, comma 1.1., voce “riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio”.

7. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell’ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all’articolo 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L’Aquila, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l’applicazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.

8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all’art. 1, comma 1.1., voce “per la gestione dell’ordine pubblico”, nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2013.

NAPOLITANO

Monti -- Passera -- Clini -- Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino