C. 3600 EPUB Proposta di legge presentata l'11 febbraio 2016
Atto a cui si riferisce:
C.3600 Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3600 |
Le modifiche che si intendono apportare con la proposta di legge concernono l'inserimento di ulteriori categorie di lavoratori, gli operai del comparto edile e i cosiddetti lavoratori in altezza.
Quest'ultima categoria di lavoratori è stata considerata come lavoro particolarmente usurante dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, il quale indica, nella tabella A allegata, tra i lavori particolarmente usuranti, anche i «Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto».
Tale categoria non è stata però inserita nell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, che elenca le mansioni particolarmente usuranti.
Invece, per quanto concerne i lavoratori del comparto edile, si deve rilevare che tali lavoratori operano in un ambiente con elevato rischio sia sul fronte delle malattie professionali sia su quello degli infortuni sul lavoro e sono sottoposti a continui sforzi che fanno della categoria stessa uno dei settori più usuranti dal punto di vista fisico. L'impegno fisico spesso gravoso, inoltre, gioca un ruolo fondamentale nel determinare alcune patologie lavoro correlate ed è spesso concausa di infortunio. I lavoratori devono essere quindi in buone condizioni di salute e con il pieno controllo delle proprie capacità psico-fisiche per svolgere in sicurezza la loro mansione.
L'edilizia continua, infatti, a essere uno dei settori produttivi in cui gli infortuni (in tutte le loro declinazioni) costituiscono una costante troppo elevata alla quale, si è visto, è stato possibile solo in parte porre rimedio con la sola legislazione.
Dalle ultime rilevazioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) relative all'anno 2014 si registra che erano 1.484.000 gli occupati a fronte dei 1.889.000 del 2011 e per quanto riguarda gli infortuni totali indennizzati e gli infortuni mortali definiti positivi nel settore delle costruzioni, erano stati registrati ben 32.980 eventi infortunistici e 108 eventi mortali. L'incidenza degli infortuni totali rispetto al numero di occupati era quindi pari, nel 2014, al 22,2 per cento per 1.000 occupati.
Secondo le stime dell'INAIL emerge che, in relazione alla suddivisione per fasce di età, nel settore delle costruzioni, dei 32.980 eventi, circa 5.400 casi avevano coinvolto lavoratori di età superiore a 55 anni, pari al 16 per cento del totale.
La presente proposta di legge reca quindi modifiche al decreto legislativo n. 67 del 2011, disponendo, all'articolo 1, l'inserimento nella lista dei lavori usuranti anche dei lavoratori edili e, nello specifico, solo degli operai di quarto livello – operai specializzati – operai qualificati – operai comuni, come classificati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini del 18 giugno 2008, e dei lavoratori in altezza come indicato nella citata tabella A allegata al decreto legislativo n. 374 del 1993.
L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, prevedendo inoltre che, qualora dall'attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo sarà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle della legge.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«d-bis) lavoratori edili inquadrati come operai di quarto livello, operai specializzati, operai qualificati e operai comuni ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini del 18 giugno 2008;
d-ter) lavoratori in altezza di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis) e d-ter)»;
c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter)»;
d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter)».
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e d-bis)».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.2. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al periodo precedente risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo è disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle della presente legge.