• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01120/029/ ... in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", considerato che è diritto...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1120/29/05 presentato da GIOVANNI EMANUELE BILARDI
venerdì 15 novembre 2013, seduta n. 111

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)",
considerato che è diritto fondamentale dell'uomo quello alla proprietà della casa di abitazione "Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo";
valutato che tale tematica è stata oggetto di un coinvolgimento bipartisan essendo stata già sottoscritta da numerosi deputati di centro destra e di centro sinistra nella precedente legislatura (XV), con il Disegno di legge n. 2204 di "Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo; e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo", presentato il 1º febbraio 2007, poi decaduto per le elezioni anticipate. Stessa sorte per l'analogo disegno di legge n. 1581 nella legislatura successiva;
rilevato che si apprende che alcune associazioni di categoria, hanno sensibilizzato le-istituzioni sul punto, tant'è che questo argomento è stato dichiarato materia sensibile dall'assemblea dei soci (28 dicembre 2009) del movimenta consumatori sezione di Reggio Calabria, in quanto attinente al "diritto alla casa" pur precisando che "il conduttore di un immobile ad uso abitativo non può definirsi consumatore in senso stretto, bensì solo soggetto o contraente meritevole di tutela";
posto che si incide su una legge esistente (legge n. 431 del 1998) senza ampliare l'applicazione normativa a soggetti diversi da quelli che la stessa legge nella sua concezione iniziale avrebbe voluto coinvolgere;
preso atto che se prendiamo il caso sussumibile all'interno della previsione della legge n. 431 del 1998 di un rapporto locatizio stipulato o rinnovato nel vigore della nuova legislazione e cioè successivamente al 30 giugno 1999 che durerebbe 4 anni + 4, salvo disdetta motivata alla prima scadenza, il proprietario locatore (e non già qualunque proprietario, ma solo quello che la legge n. 431 del 1998 aveva già individuato e circoscritto nel soggetto che "non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione") che da contraente corretto ed in buona fede, ha intenzione di vedere il bene locato con inizio locazione il 30 giugno 2009 (prima scadenza 30 giugno 2013) sei mesi prima entro il 30 dicembre 2012 invia disdetta con contestuale proposta di vendita ex articolo 38 della legge n. 392 del 1978 alle condizioni che egli ritiene soddisfacenti per le proprie pretese ed il valore del bene "conduttore può decidere di aderire o meno alla proposta. Senza questa legge di interpretazione autentica solo nel primo caso descritto il conduttore acquista il bene corrispondendo il prezzo fissato dal proprietario. Se manca la disdetta, perché il terzo acquirente agisce in frode all'inquilino ed il proprietario omette, in modo scorretto, la comunicazione di disdetta e di proposta di vendita, il diritto di riscatto ex articolo 39 della legge n. 392 del 1978, pur essendo richiamato dalla normativa del 1998 non potrebbe essere azionato e la norma resterebbe inutiliter data;
considerato che la legge presuppone, infatti, in mancanza dell'offerta a vendere nella contestuale comunicazione disdetta la nascita del diritto di riscatto del bene ex articolo 39 della legge n. 392 del 1978. Già nell'esempio delle locazioni ad uso commerciale è evidente che per prassi il riscatto del bene opera in quanto il proprietario scorrettamente e per accordo furbesco e truffaldino con il terzo acquirente ha taciuto l'intenzione di vendere ed ha stipulato l'atto direttamente con il terzo "diritto di riscatto nella legislazione degli immobili ad uso abitativo non opererebbe mai seguendo l'interpretazione restrittiva della dottrina e della giurisprudenza (con presupposto la disdetta che senza la comunicazione di voler vendere il bene ad un prezzo che il proprietario fissa secondo le sue esigenze sarebbe nulla alla prima scadenza) e la norma anzidetta sarebbe inutiliter data. Quid iuris del richiamo fatto all'articolo 39 della legge n. 392 del 1978? Quid iuris del parere della 2 Commissione permanente del Senato della Repubblica (Giustizia) in data 15 settembre 1998, sui disegni di legge atti Senato nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684-A. (che poi costituiranno la legge n. 431 del 1998) che ha ritenuto tout court del "tutto razionale la protezione accordata al conduttore con l'estensione del diritto di prefazione anche con riferimento agli immobili ad uso commerciale"?
valutato che una situazione identica ha un trattamento diametralmente opposto, che priva di dignità la legge n. 431 del 1998 laddove ha contemplato il pregnante diritto di riscatto ex articolo 39 della legge n. 392 del 1978;
ciò posto, senza dubbio, quest'ultimo istituto è da qualificarsi come ius ad rem con il conforto della giurisprudenza (ex plurimis Tribunale di Milano 10 luglio 1980 in Arch. locazioni, 1980, 600; Tribunale di Napoli 8 febbraio 1982 in Giur. di merito, 1982, 1,801; Tribunale di Milano 30 settembre 1982 Presidente Simonazzi - Estensore Sbordone in Giur.It., 1983, 1, 2, 480) ed ha natura di diritto reale, pertanto, deve essere oggetto di "tute a rafforzata", anche nella nuova normativa della legge n. 431, del 1998, proprio perché oltre all'articolo 38, la stessa ha esteso l'applicabilità dell'articolo 39, legge n. 392, del 1978 agli immobili adibiti ad uso abitativo, nonché secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (secumdum dictum della Corte di Cassazione del 2011 novum jus) anche ai principi della CEDU;
impegna il Governo:
ad assumere ogni iniziativa utile per l'approvazione in tempi rapidi di una norma di interpretazione autentica composta di due soli commi:
"1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta, nella parte in cui fa riferimento all'intenzione del proprietario di vendere l'immobile a terzi alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 431 del 1998, nel senso che le norme previste in tema di diritto di prelazione e di riscatto dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano non solo ai contratti che vengono disdetti o che sono prossimi alla scadenza contrattuale, ma anche nel corso della locazione per l'intera durata del contratto, senza che assuma rilevanza il termine di scadenza o l'eventuale disdetta del medesimo contratto.
2. la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta, nella parte in cui fa riferimento all'intenzione del proprietario di vendere l'immobile a terzi e al conseguente diritto del conduttore di esercitare il proprio diritto di prelazione e di riscatto con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel senso che le disposizioni dei medesimi articoli 38 e 39 si applicano non solo ai contratti che vengono disdetti o che sono prossimi alla scadenza contrattuale, ma anche nel corso della locazione per l'intera durata del contratto, senza che assuma rilevanza il termine di scadenza o l'eventuale disdetta del medesimo contratto".
(0/1120/29/5)
BILARDI