• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01120/062/ ... in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", premesso che: l'articolo 38 del...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1120/62/05 presentato da VITTORIO FRAVEZZI
venerdì 15 novembre 2013, seduta n. 111

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)",
premesso che:
l'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, contiene al comma 2, modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e da altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione Iva sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti;
in particolare la lettera a), modificando l'articolo 4, comma 5, secondo periodo, ha previsto che non sono considerate attività commerciali a fini Iva le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità mentre la successiva lettera b) ha novellato il n. 5) del comma 1, dell'articolo 10, considerando esenti da Iva "le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito";
che la formulazione dell'articolo 4 inizialmente sembrava coniata apposta per le società in house che svolgono per il comune il servizio di riscossione tributi in quanto enti di diritto pubblico che effettuano operazioni nell'ambito di attività di pubblica autorità;
considerato che:
l'Agenzia delle Entrate, ad una istanza di interpello avanzata da un Comune che sosteneva che, in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, la propria società in house, in quanto organismo di diritto pubblico che si occupa di riscossione tributi, quindi attività di pubblica autorità potesse godere dell'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 4, risparmiando quindi il 21 per cento (oggi 22 per cento) di IVA, dal momento che l'imposta, nel caso specifico, non è detraibile per l'ente, ha risposto che "la qualifica di società comunale in house non assume rilevanza in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi Iva, nell'ambito dei rapporti giuridici che si instaurano tra ente e società" e che "la qualificazione di società comunale in house richiede un'indagine di natura extratributaria e, come tale, non ascrivibile alle prerogative esercitabili dall'Agenzia delle entrate in sede di trattazione dell'interpello" precisando altresì che "la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale la società in house potrebbero essere assimilate a enti pubblici, non può ritenersi applicabile alle questioni relative alla materia tributaria" concludendo quindi che una società in house che svolge attività di riscossione dei tributi non rientra tra gli enti di diritto pubblico e di conseguenza è soggetta ad IVA anche quando svolge attività di pubblica autorità, non potendo beneficiare dell'esclusione soggettiva prevista dal nuovo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (da Il Sole 24 ore del 2 settembre 2013);
fra gli organismi di diritto pubblico troviamo anche le società in house che svolgono attività strumentali per gli enti soci rispettando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) e le ulteriori restrizioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Peraltro anche la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 229) e il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n. 17) hanno riconosciuto che le stesse sono configurabili quali "longa manus delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico";
tra le società in house di cui al paragrafo precedente troviamo anche quelle che svolgono attività di riscossione tributi e non vi è dubbio che le stesse pongono in essere un'attività di pubblica autorità anche se delegata dal Comune;
la possibilità di creare forme associative che proprio grazie all'unione di più realtà permettano risparmi agli enti soci, in questo grave momento, dovrebbe trovare, incentivazione da parte dello Stato. Deve inoltre essere considerato anche che Equitalia Spa cesserà il servizio per gli enti locali a partire dal 31 dicembre 2013 (articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35) e che quindi gli enti locali dovranno attrezzarsi per quanto riguarda la propria riscossione e non è pensabile che ogni comune si attrezzi singolarmente stante il costo del servizio;
l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate sopra riportata penalizza quindi fortemente gli enti locali che affidano a Società in house il servizio di riscossione dei tributi;
impegna il Governo:
a definire, con apposito provvedimento, la nozione di organismo di diritto pubblico ai fini fiscali e a prevedere l'esclusione Iva sull'attività delle società in house che rientrano fra quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ed in particolare quelle dedite alla riscossione dei tributi.
(0/1120/62/5)
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, LANIECE, ZIN