Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/00475 BENCINI, SERRA, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BIGNAMI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
il programma LLP...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-00475 presentata da ALESSANDRA BENCINI
lunedì 18 novembre 2013, seduta n.138
BENCINI, SERRA, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BIGNAMI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
il programma LLP ("Lifelong learning programme"), programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, è stato istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio il 15 novembre 2006, e riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione e della formazione dal 2007 al 2013. Ha sostituito, integrandoli in un unico programma, i precedenti "Socrates" e "Leonardo", attivi dal 1995 al 2006;
il suo obiettivo generale è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza. In particolare si propone di promuovere, all'interno della comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale;
il programma LLP in Italia è gestito dalla Commissione europea, Direzione generale istruzione e cultura, in cooperazione con gli Stati membri, con l'assistenza dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e delle agenzie nazionali dei diversi Paesi partecipanti;
in Italia il programma viene coordinato dalla Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Direzioni generali affari internazionali e per l'università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
per l'implementazione operativa dei programmi settoriali in Italia, le autorità nazionali hanno congiuntamente affidato la gestione dei sottoprogrammi a due agenzie nazionali: l'Agenzia nazionale LLP per Leonardo da Vinci operante presso Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), con sede a Roma, l'Agenzia nazionale LLP per Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di studio operante presso Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), con sede a Firenze e un ufficio distaccato a Roma per Erasmus (European region action scheme for the mobility of university students);
il programma, sin dalla sua nascita, è sempre stato affidato ad Indire su incarico del Ministero dell'istruzione;
il programma LLP 2007-2013 volge al termine il 31 dicembre 2013, mentre dal 1° gennaio 2014 partirà il nuovo programma Erasmus Plus per il nuovo settennato 2014-2020;
ad oggi, ossia a meno di 2 mesi dal completamento formale del programma LLP, il Ministro dell'istruzione, Maria Chiara Carrozza, non ha ancora provveduto a formalizzare l'assegnazione del programma Erasmus Plus ad Indire;
a parere degli interroganti non è possibile comprendere i motivi del mancato affidamento i quali, del resto, non sono mai stati ufficializzati. La situazione comporta, inevitabilmente, il rischio che l'Agenzia nazionale LLP operante presso Indire non veda riconfermare, come di consueto, il suo ruolo nel nuovo programma europeo e, conseguentemente, i lavoratori a tempo determinato, che hanno operato nel settennio 2007-2013, vedranno scadere i loro contratti il prossimo 31 dicembre non avendo contezza del loro avvenire;
considerato che:
il personale in attività nel programma LLP presso l'Agenzia nazionale, operante presso Indire, ha nel corso degli anni maturato competenze e conoscenze specifiche, svolgendo, altresì, periodicamente un percorso di formazione all'interno dell'Agenzia stessa;
i lavoratori sono complessivamente, tra le due sedi di Roma e Firenze, 80 persone, delle quali almeno 60 sono state assunte con contratti a tempo determinato, dopo aver sostenuto 2 concorsi pubblici passando dal comparto Ministeri (2003-2006) a quello della ricerca (2007-2013);
il patrimonio professionale coinvolto è qualificabile evidentemente come precario nonostante i riconoscimenti ricevuti, anche dalla Commissione europea, in occasione delle varie verifiche periodiche;
i lavoratori rischiano, anche nell'ipotesi in cui venga riconfermato il ruolo dell'Agenzia nazionale LLP, operante presso Indire, per il nuovo programma Erasmus Plus, di non vedere prorogati i propri contratti di lavoro a tempo determinato;
i contratti, pertanto, alla loro scadenza rischiano di non essere prorogati a fronte di una non certa ma, a giudizio degli interroganti, ben ipotizzabile nuova selezione del personale attraverso l'indizione di un nuovo concorso pubblico, cosa già verificatasi nel passato;
sostanzialmente si avrebbe la paradossale situazione per cui i lavoratori interessati dovranno superare un nuovo concorso pubblico, dopo averlo già sostenuto anche più di una volta e per le medesime mansioni, per restare comunque precari, ossia assunti con contratti a tempo determinato;
è stato indetto lo stato di agitazione dei lavoratori coinvolti;
considerato inoltre che:
l'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, recante "Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato", stabilisce che: "Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato",
si chiede di sapere:
quali siano i motivi per cui non si sia ancora provveduto a formalizzare l'assegnazione del nuovo programma Erasmus Plus all'Agenzia nazionale LLP operante presso Indire;
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, dopo aver confermato e formalizzato l'assegnazione all'Agenzia, al fine di salvaguardare i lavoratori che operano da anni all'interno di tale programma e che hanno già superato degli idonei concorsi per ricoprire sempre il medesimo ruolo;
se i lavoratori dovranno, a parere degli interroganti immotivatamente, sostenere un nuovo concorso pubblico;
se non ritengano necessario adottare tutte le opportune iniziative al fine di prevedere una proroga dei loro contratti a tempo determinato attraverso le ipotesi di contrattazione integrativa di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
(3-00475)