• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08043    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre 2014, serie generale n. 280); ha approvato il «Piano nazionale...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08043presentato daDE LORENZIS Diegotesto diMartedì 8 marzo 2016, seduta n. 585

   DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 dicembre 2014, serie generale n. 280); ha approvato il «Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica», previsto dall'articolo 17-septies del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;
   il «Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica» è suddiviso in due fasi, costantemente aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno da un apposito tavolo tecnico, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Anci, l'Upi e la Conferenza delle regioni e delle province autonome;
   con la prima fase del piano, denominata «definizione e sviluppo» si sarebbero dovute fornire le indicazioni base pur uno sviluppo futuro della mobilità elettrica in linea con gli standard europei per le infrastrutture di ricarica, facendo anche riferimento agli aggiornamenti tecnologici del settore, al fine di favorire un'infrastrutturazione di base di punti di ricarica nel Paese, sia pubblici che privati e i relativi meccanismi di incentivo. Questa prima fase si sarebbe dovuta attuare tra gli anni 2013, 2014, 2015. Con la seconda fase del piano, denominata «consolidamento», si prevede una massiccia diffusione sul territorio nazionale dei veicoli elettrici che dovrebbe compiersi entro il 2020;
   il piano prevede i seguenti passi intermedi:
    per l'anno 2016: 90 mila punti di ricarica accessibili al pubblico;
    per l'anno 2018: 110 mila punti di ricarica accessibili al pubblico;
    per l'anno 2020: 130 mila punti di ricarica accessibili al pubblico;
   il comma 5 dell'articolo 17-septies del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 stabilisce che nell'ambito della dotazione infrastrutturale nel territorio nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe, d'intesa con la Conferenza unificata, al fine di concentrare gli interventi previsti nei singoli contesti territoriali. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati;
   il comma 8 dell'articolo 17-septies del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 stabilisce che, ai fini del finanziamento del piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
   l'articolo 17-undecies, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, stabilisce altresì un «Fondo per l'erogazione degli incentivi», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per l'anno 2014, per provvedere all'erogazione dei contributi statali a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo nuovo di fabbrica a «basse emissioni complessive» e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 17-decies dello stesse decreto–legge n. 83 del 2012;
   i veicoli destinatari di incentivi statali vengono definiti dall'articolo 17-bis, del medesimo decreto-legge, tuttavia gli incentivi non si limitano ai soli veicoli a trazione elettrica, bensì si riferiscono ad una gamma ben più ampia di veicoli. Infatti con la definizione di «veicolo a basse emissioni complessive» si includono anche i veicoli a trazione ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e ad idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2), allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
   per quanto riguarda la copertura finanziaria dagli articoli 17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma 1, del suddetto decreto-legge pari complessivamente a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con l'articolo 17-duodecies del medesimo decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   l'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» sancisce che: «I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia. 5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore»;
   l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» sancisce che: «Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.»;
   l'articolo 4, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» sancisce che: «Entro il 1o giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso»;
   tuttavia sono stati riscontrati dall'interrogante diversi regolamenti in materia edilizia dei comuni che ancora non hanno adottato quanto sancito dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 –:
   quale sia lo stato di attuazione del piano e della rete infrastrutturale di ricarica in Italia e se verranno realizzati, per l'anno 2016, i 90 mila punti di ricarica accessibili al pubblico previsti;
   se il Governo intenda rispettare gli obbiettivi per gli anni 2018 e 2020, rispettivamente di 110 mila e 130 mila punti di ricarica accessibili al pubblico, e in tal caso se possa indicare la previsione di spesa, specificando quali e quante risorse verranno impiegate e quali siano le fonti di tale finanziamento;
   se siano state impiegate tutte le risorse finanziarie stanziate per il «Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica», ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, prevista per il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
   se siano state impiegate tutte le risorse finanziarie stanziate per il «Fondo per l'erogazione degli incentivi», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per l'anno 2014, previsti all'articolo 17-undecies, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni e se i Ministri interrogati possano comunicare il numero di veicoli a basse emissioni complessive che hanno beneficato di queste apposite risorse finanziarie, venduti negli anni 2013, 2014, distinguendo il numero di veicoli per ogni tipologia di trazione descritta dal comma 1 dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 e successive modifiche e integrazioni;
   se, a seguito degli aggiornamenti previsti del piano di cui in premessa, siano assunte iniziative per lo stanziamento di ulteriori finanziamenti statali;
   quanti e quali «accordi di programma» siano stati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Cipe, d'intesa con la Conferenza unificata al fine di concentrare gli interventi previsti nei singoli contesti territoriali;
   se il Governo abbia mai fatto una ricognizione al fine di verificare quale sia lo stato di applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 in materia di regolamenti edilizi al fine di favorire l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici e se, nella redazione del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014, siano stati considerati gli effetti che l'applicazione della norma sopra richiamata abbia comportato comuni italiani e in tal caso quali siano stati i suddetti effetti. (5-08043)