• Testo DDL 2170

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Atto a cui si riferisce:
S.2170 Disposizioni e delega al Governo in materia di disciplina dei conflitti di interessi


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2170
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2015

Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

Onorevoli Senatori. -- Il conflitto di interessi, nel nostro ordinamento, come noto, è attualmente disciplinato dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 (la cosiddetta «legge Frattini»). Tale legge tuttavia, fin dall'approvazione da parte del Parlamento, ha raccolto numerose critiche rispetto alla sostanziale inefficacia delle norme ivi contenute.

I limiti della normativa vigente, nel tempo, sono stati rilevati anche nelle relazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha, in particolare, segnalato l'opportunità di un intervento di modifica della disciplina, per il suo adeguamento alle osservazioni formulate in ambito europeo dal Group of States against corruption (GRECO -- Gruppo di Stati contro la corruzione) del Consiglio d'Europa. Una delle necessità, segnalate nell'apporto del GRECO, è quella di privilegiare l'adozione di misure di tipo preventivo nei confronti di situazioni in cui il conflitto di interessi sia una conseguenza anche solo potenziale della coesistenza, in capo al titolare della carica di governo, di interessi pubblici e privati in contrasto tra loro.

Il gruppo di Sinistra, ecologia e libertà ha anche presentato, al medesimo riguardo, alla Camera dei deputati, una proposta di legge costituzionale di modifica all'articolo 54 della Costituzione (atto Camera n. 2638), ritengono che questa delicatissima materia debba essere trattata dal legislatore al più presto e che, anche in conformità a quanto previsto negli altri Paesi europei, la questione, lungi dal risolversi nella mera disciplina delle cause di incompatibilità, debba essere innanzitutto affrontata definendo meglio in che cosa consista il conflitto di interessi e quando esso ricorra, in modo che sia evidente il caso di violazione della normativa.

Accanto alle misure sanzionatorie, il presente disegno di legge prevede misure volte alla prevenzione del conflitto di interessi, un aspetto, invece, trascurato dalla disciplina in vigore, la quale contempla soltanto un intervento successivo, come in particolare è previsto dall'articolo 3 della legge n. 215 del 2004: «Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità» E peraltro, nella legge Frattini, la sussistenza del conflitto di interessi, in tal modo definito, è in ogni caso subordinata alla realizzazione di un danno per l'interesse pubblico. Altro aspetto che il legislatore non può non affrontare e che a questo fine viene considerato nel presente disegno di legge è l'individuazione dei soggetti destinatari della disciplina sul conflitto di interessi. Non appare infatti congrua né incisiva una disciplina che non consideri, oltre ai titolari di cariche di Governo, i parlamentari, i componenti delle autorità indipendenti nonché i titolari di cariche di governo regionali e locali ivi compresi i componenti degli organi delle città metropolitane.

Quanto alla valutazione sui casi di conflitto di interesse, i proponenti ritengono che debba esserne investita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e che, in caso di conflitto all'interno della stessa, la competenza sia rimessa alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

I proponenti, con l'auspicio che il Parlamento si esprima al più presto su una nuova disciplina del conflitto di interessi, sottopongono il presente testo all'attenzione del Senato, come contributo su un tema tanto delicato rispetto al quale è ormai indifferibile un nuovo intervento del legislatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Conflitto di interessi)

1. Coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, operando nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitto di interessi. A tale fine, i soggetti indicati all'articolo 2 sono tenuti a osservare le disposizioni previste dalla presente legge allo scopo di prevenire situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta e di evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto di interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia anche la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto di interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il terzo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto di interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

5. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto di interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il terzo grado sia preposto, nelle forme indicate al comma 4, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.

Art. 2.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge in materia di disciplina del conflitto di interessi di cui all'articolo 1 si applicano ai membri del Parlamento, ai titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali, nonché ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. Ai fini della presente legge, per titolari di cariche di Governo statali si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano, i componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.

Art. 3.

(Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto di interessi come definite all'articolo 1 sono attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le disposizioni della presente legge.

2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni e direttive per l'applicazione della presente legge. Essa può inoltre esprimere, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, l'Autorità può consultare altre autorità di settore.

4. L'Autorità può chiedere agli organi della pubblica amministrazione, agli enti pubblici e alle società pubbliche e private le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza nonché della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'esecuzione delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.

6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo svolgimento delle attività esercitate ai sensi della presente legge.

7. In caso di conflitto di interessi riguardante alcuno dei componenti dell'Autorità, la questione è devoluta alle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo la disciplina adottata ai sensi dell'articolo 9.

Art. 4.

(Dichiarazioni obbligatorie)

1. Entro dieci giorni dall'assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano all'Autorità una dichiarazione in cui sono indicati:

a) le altre cariche e uffici pubblici ricoperti o cessati nei ventiquattro mesi precedenti all'assunzione della carica;

b) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco nonché le analoghe funzioni, comunque denominate, esercitate presso imprese o società pubbliche o private, enti di diritto pubblico, anche economici, o fondazioni, anche se cessate nei ventiquattro mesi precedenti all'assunzione della carica;

c) gli impieghi pubblici o privati ricoperti o cessati nei ventiquattro mesi precedenti all'assunzione della carica;

d) l'iscrizione in albi professionali, in corso o cessata nei ventiquattro mesi precedenti all'assunzione della carica;

e) la partecipazione a qualunque associazione, in corso o cessata nei ventiquattro mesi precedenti all'assunzione della carica.

2. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano all'Autorità una dichiarazione in cui sono indicati:

a) i redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche percepiti nei due periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di assunzione della carica;

b) i diritti reali di cui siano titolari su beni immobili o su beni mobili iscritti in pubblici registri;

c) la titolarità di imprese individuali;

d) le azioni o le quote di partecipazione in società;

e) le partecipazioni in associazioni o società tra professionisti;

f) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

g) i trust di cui siano disponenti, beneficiari, trustee o guardiani;

h) ogni contratto o accordo comunque stipulato al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura.

3. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 2 debbono altresì dichiarare all'Autorità i finanziamenti, le erogazioni, i contributi, le donazioni e qualunque altra utilità, percepiti, in qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, nei ventiquattro mesi antecedenti l'assunzione della carica, nonché le obbligazioni assunte per l'eventuale campagna elettorale, con specifica indicazione dei soggetti che hanno erogato, per ciascun anno, un importo superiore a 500 euro. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

4. Ogni anno, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.

5. I soggetti di cui all'articolo 2 comunicano all'Autorità ogni variazione rispetto alle indicazioni fornite nelle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entro i venti giorni successivi alla data in cui essa si è verificata.

6. Entro i venti giorni successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano all'Autorità una dichiarazione nella quale sono indicate tutte le variazioni della situazione patrimoniale e degli altri elementi di cui al comma 2 del presente articolo, intervenute nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 5 e la cessazione dalla carica pubblica. La dichiarazione è aggiornata in caso di variazioni che intervengano nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica. I medesimi soggetti trasmettono all'Autorità le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche presentate relativamente al periodo d'imposta in corso nell'anno in cui sono cessati dalla carica e ai due periodi d'imposta successivi.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo sono rese, entro i medesimi termini, anche dal coniuge non legalmente separato o dalla persona stabilmente convivente e dai parenti e affini entro il terzo grado dei soggetti di cui all'articolo 2.

8. L'Autorità predispone i modelli secondo cui devono essere rese le dichiarazioni e le comunicazioni indicate nei commi da 1 a 7.

9. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Qualora le dichiarazioni di cui al presente articolo non siano fornite o risultino incomplete o mendaci, l'Autorità acquisisce d'ufficio tutti gli elementi che ritenga utili, servendosi a tal fine del Corpo della Guardia di finanza e degli altri corpi di polizia dello Stato. In ogni caso, per le suddette violazioni, l'Autorità, tenuto conto della gravità delle stesse, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 25.000 e 250.000 euro. Delle violazioni accertate l'Autorità informa altresì l'autorità giudiziaria.

10. Il contenuto delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, è pubblicato con l'uso di formati elettronici aperti, secondo modalità idonee ad assicurare la facilità di consultazione e la piena intelligibilità, stabilite con regolamento approvato dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Incompatibilità)

1. Il mandato parlamentare e la titolarità delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge sono incompatibili con:

a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta;

b) qualunque impiego o lavoro dipendente pubblico o privato;

c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, presso imprese o società, pubbliche o private, enti di diritto pubblico, anche economici, o fondazioni.

2. I dipendenti pubblici o privati, all'atto dell'assunzione del mandato parlamentare o delle cariche di cui all'articolo 2, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.

3. La titolarità di cariche di Governo statali, regionali e locali è altresì incompatibile con:

a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;

b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccolo imprenditore di cui all'articolo 2083 del codice civile.

4. In ragione dello svolgimento di attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione di una carica di Governo, soltanto i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.

5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del medesimo codice civile.

6. I titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica:

a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);

b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati diversi da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica;

c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;

d) svolgere, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, attività imprenditoriali inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.

7. Le situazioni di incompatibilità dei membri del Parlamento sono accertate ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dalla Camera di appartenenza, secondo le norme del rispettivo Regolamento, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 della presente legge.

8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dall'Autorità, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui l'Autorità rilevi l'esistenza di una situazione di incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la causa di incompatibilità sia stata rimossa, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per il mantenimento della carica che ha dato luogo all’incompatibilità. L'Autorità comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri l'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, la decisione assunta dal titolare della carica di Governo o il mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 6.

(Obbligo di astensione)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto di interessi.

2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 1 dia esito positivo, ferma restando l'applicazione delle misure per la prevenzione dei conflitti di interessi, di cui agli articoli 7 e 8, l'Autorità determina, con proprio provvedimento, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.

3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dall'Autorità ai sensi del comma 2, l'Autorità informa l'autorità giudiziaria e, tenuto conto della gravità della violazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 50.000 euro e 500.000 euro, disponendo altresì la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio in almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, nonché la divulgazione in apposito spazio informativo inserito nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nella fascia di massimo ascolto. La pubblicazione e la trasmissione sono eseguite a spese dell'interessato.

Art. 7.

(Individuazione delle situazioni di conflitto di interessi di natura patrimoniale e relativi strumenti di prevenzione)

1. Qualora, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità accerti, nei confronti del titolare di una carica di Governo di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguata la previsione dell'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 6, essa dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo.

2. La sussistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, tale da richiedere che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e del risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in regime di concessione o di autorizzazione, della pubblicità, a meno che l'Autorità non accerti, con provvedimento motivato, sentite eventualmente le competenti autorità di settore, la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore.

3. Ai fini della presente legge, si considerano rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate in mercati regolamentati, o al 9 per cento negli altri casi.

4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione dell'obbligo di astensione, l'Autorità, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un trust cieco come disciplinato dall'articolo 8.

5. In ogni caso, il titolare di una carica di Governo può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento in un trust cieco ai sensi dell'articolo 8 attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto di interessi da parte dell'Autorità. Il termine di cui al primo periodo può essere eccezionalmente prorogato da parte dell'Autorità stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o a particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui al primo e al secondo periodo, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco istituito ai sensi dell'articolo 8.

6. Il ricavato dell'eventuale alienazione può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco istituito ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

(Costituzione del trust cieco)

1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti di interessi, come individuati dall'Autorità in base all'articolo 7, avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera prescelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.

3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13, della Convenzione di cui al comma 1.

4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può essere qualificato cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura che l'Autorità ritiene adeguata a prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono essere informati soltanto del valore complessivo del patrimonio trasformato.

5. In ogni caso, il trust, per ottenere l'approvazione dell'Autorità, deve essere conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:

a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con l'Autorità stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;

b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale per la qualificazione come trust cieco ai sensi del comma 4;

c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità;

d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, anche nella persona stessa del disponente;

e) indicare nell'Autorità il guardiano eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del guardiano, fuori dei casi di dolo o colpa grave;

f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione dell'Autorità e idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:

a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;

b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

c) avere come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e possedere una consolidata esperienza in materia di trust;

d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;

e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale possedute da soggetti che le detengono per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;

f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente o un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;

g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori o soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;

h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano o siano state nei cinque anni precedenti in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;

i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust.

l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;

m) non avere e non aver avuto nei cinque anni precedenti rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;

n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano o siano state nei cinque anni precedenti debitori o ereditari del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;

o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari;

p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee, che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;

q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

8. Sul trustee gravano gli obblighi di:

a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dall'Autorità come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;

b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e, in particolare, non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;

c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze;

d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Determinano conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;

e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;

f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;

g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;

h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo del valore complessivo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1º gennaio di ogni anno;

i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.

9. Il trustee ha facoltà di:

a) chiedere istruzioni, direttive o pareri all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;

b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato all'Autorità, al disponente e ai beneficiari. Entro trenta giorni dal ricevimento del preavviso, il disponente individua un nuovo trustee, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Ove il disponente non provveda, l'Autorità procede d'ufficio. Il trustee dimissionario esercita comunque le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo trustee.

10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.

11. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle prescrizioni volte a tutelare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore, quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti degli organi di governo locali e sono indicate le modalità del loro esercizio.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti dei componenti delle altre Autorità e sono indicate le modalità del loro esercizio ed è definita la disciplina relativa al conflitto di interessi che coinvolga componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prevedendo, in particolare, la devoluzione della questione alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro venti giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

Art. 10.

(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.