• Testo DDL 2215

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2215 Disposizioni in materia di rimozione e riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate nei porti nazionali


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2215
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MARINELLO, CALEO, ORELLANA, DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO, CONTE, ARRIGONI, D'ALÌ, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, Luciano ROSSI e SOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2016

Disposizioni in materia di rimozione e riciclaggio dei relitti navali
e delle navi abbandonate nei porti nazionali

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge si colloca parallelamente e complementarmente alla normativa europea relativa al riciclaggio delle navi -- regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 -- al fine di risolvere la grave situazione dei relitti e della navi abbandonate nei porti nazionali.

In tale contesto, si segnala l'assoluta necessità di inserire nella legislazione nazionale la nozione di «relitto navale» e di prevedere una specifica procedura di smantellamento per i relitti al fine di salvaguardare l'ambiente e la sicurezza della navigazione.

Occorre inoltre, prevedere nella legislazione vigente la nozione di «nave abbandonata» e di approntare una normativa capace di affrontare in modo adeguato il fenomeno delle navi abbandonate, che costituisce -- oltre che un rilevante problema umano, data la condizione in cui vengono a trovarsi i marinai impiegati su tali navi -- un grave problema ambientale ed economico. Questo fenomeno, che nell'attuale fase di grave crisi economica è in continua crescita, deve essere affrontato considerando la nave abbandonata come un elemento diverso dalla nave e assoggettandola ad un distinto e peculiare percorso di smaltimento. In tal modo, si raggiunge l'obiettivo di rendere la nave abbandonata appetibile in termini economici per un eventuale soggetto interessato alla sua demolizione e al successivo recupero della parti costituite che presentano un valore di mercato. Appare, infatti, di tutta evidenza che, in caso contrario, un potenziale acquirente di una nave abbandonata, non intravedendo margini di profitto per i complessi e costosi oneri derivanti dalla disciplina attualmente vigente, non avanzerebbe alcuna proposta di acquisto, cosicché nel tempo la nave abbandonata non potrebbe che diventare un relitto.

L'articolo 1 stabilisce la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di relitto navale, nave abbandonata e autorità competente.

L'articolo 3 prevede che l'autorità competente realizzi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una mappatura dei relitti navali e delle navi abbandonate presenti nei porti e negli approdi o nelle immediate vicinanze degli stessi. L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui relitti navali e sulle navi abbandonate, mentre all'articolo 5 è istituito il Consorzio per la rimozione ed il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate al fine di assicurare il riciclo dei materiali da questi provenienti.

Gli articoli 6, 7 e 8 recano alcune modificazioni al codice della navigazione dirette a dare finalmente soluzione al grave problema dei relitti sommersi nei porti, nelle rade e negli approdi. Da tempo, purtroppo, un rilevante numero di porti italiani è interessato dalla presenza di relitti sommersi e questa situazione è dovuta anche all'inadeguatezza dell'attuale impianto normativo, in quanto lo Stato, in dipendenza dell'articolato sistema che presiede alla rimozione, dovrebbe farsi parte attiva nel recupero dei relitti e poi rifarsi delle spese verso un proprietario che nei fatti risulta sempre ignoto od insolvente.

Appare necessario, pertanto, novellare gli articoli 73 e 507 del codice della navigazione, nel senso di prevedere che l'Autorità marittima, una volta scaduto infruttuosamente il termine ordinato al proprietario per rimuovere il relitto, anche per questioni di inquinamento dello stesso, dispone che il Consorzio per il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate rimuova e ricicli il relitto. L'articolo 9 stabilisce che il proprietario del relitto navale o della nave abbandonata può cederlo volontariamente al Consorzio, mentre l'articolo 10 dispone che ogni nave che attracca in un porto nazionale è tenuta a versare un contributo ambientale finalizzato a migliorare le azioni per la minimizzazione degli impatti e degli effetti negativi per l'ambiente causati dai relitti e dalle navi abbandonate nei porti nazionali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare del contributo e le modalità di versamento del medesimo. I contributi versati affluiscono presso il Fondo per la minimizzazione degli impatti negativi per l'ambiente causati dai relitti e dalle navi abbandonate nei porti nazionali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai relitti navali ed alle navi abbandonate nei porti nazionali o nelle immediate vicinanze dei porti medesimi al fine di minimizzare gli impatti e gli effetti negativi per l'ambiente, nonché di prevenire detti impatti.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «relitto navale»: una nave affondata, o qualsiasi parte di una nave affondata, incluso qualsiasi oggetto che è, o che è stato, a bordo della nave, o una nave semiaffondata o che si possa ragionevolmente prevedere che stia per affondare;

b) «nave abbandonata»: qualsiasi nave per la quale l'armatore e l'eventuale proprietario, decorsi trenta giorni dalla diffida dell'autorità marittima, non ponga in essere alcun atto, previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l'equipaggio;

c) «autorità competente»: l'autorità portuale o, dove questa non sia stata istituita, l'autorità marittima.

Art. 3.

(Mappatura dei relitti navali e delle navi abbandonate)

1. L'autorità competente effettua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una mappatura dei relitti navali e delle navi abbandonate presenti nei porti e negli approdi o nelle immediate vicinanze.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Osservatorio nazionale sui relitti navali
e sulle navi abbandonate)

1. Presso la competente struttura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dedicata al recupero e al riciclaggio dei rifiuti è istituito l'Osservatorio nazionale sui relitti navali e sulle navi abbandonate, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'autorità competente invia telematicamente all'Osservatorio i risultati della mappatura di cui all'articolo 3.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Consorzio per la rimozione ed il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate)

1. Al fine di assicurare il riciclaggio dei materiali provenienti dai relitti navali e dalle navi abbandonate, è istituito il Consorzio per la rimozione ed il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate, di seguito denominato «Consorzio».

2. Il Consorzio trasmette annualmente all'Osservatorio una dettagliata comunicazione sulle attività svolte.

3. Possono partecipare al Consorzio i demolitori navali, i cantieri navali, i raggruppamenti formalmente costituiti di imprese o consorzi i cui scopi sono riconducibili alla finalità di assicurare il riciclo dei materiali provenienti dai relitti navali e dalle navi abbandonate. Può altresì partecipare al Consorzio ogni altro soggetto che svolge attività connesse direttamente o indirettamente alla medesima finalità, ivi compresi i rappresentanti nelle associazioni nazionali di categoria o di enti o imprese il cui oggetto abbia diretta attinenza con tale finalità.

4. I soggetti partecipanti al Consorzio devono essere in possesso di certificazione ambientale di processo e i materiali riciclati devono essere assistiti da una certificazione ambientale di prodotto in conformità alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 73 del codice
della navigazione)

1. L'articolo 73 del codice della navigazione, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. -- (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi). -- Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, nelle rade, nei canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un impatto sull'ambiente marino ovvero un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione.

Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità marittima dispone che il Consorzio per la rimozione ed il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate rimuova e ricicli i relitti o le navi abbandonate.

Nei casi in cui a giudizio dell'autorità marittima vi sia il rischio che la nave possa affondare, la stessa autorità può disporre che sia direttamente il Consorzio per la rimozione ed il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate a procedere alla rimozione ed al riciclaggio dei relitti navali o delle navi abbandonate».

Art. 7.

(Introduzione dell'articolo 73-bis
del codice della navigazione)

1. Dopo l'articolo 73 del codice della navigazione, è inserito il seguente:

«Art. 73-bis. -- (Rimozione a cura del Consorzio per la rimozione ed il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate). -- Nei casi previsti dall'articolo 73, quando alla rimozione di navi, di galleggianti, o di aeromobili provvede il Consorzio per la rimozione ed il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate a seguito di disposizione dell'autorità marittima, le cose da rimuovere divengono di proprietà del Consorzio medesimo.

L'autorità marittima, nei casi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 73, individua il relitto con un processo verbale redatto in triplice esemplare.

Il processo verbale deve contenere:

a) la descrizione del relitto, con le principali dimensioni o il peso, le marche e gli altri segni distintivi;

b) l'indicazione del luogo di ritrovamento del relitto;

c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della medesima specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale e quando occorra con l'assistenza di un tecnico di un ente di classifica.

Il processo verbale è sottoscritto dal consorzio, dal tecnico se è intervenuto, dal funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorità marittima che lo ha compilato. Una copia è rimessa al Consorzio per la rimozione ed il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate, un'altra conservata nell'ufficio dell'autorità che lo ha compilato, e la terza trasmessa all'autorità marittima di iscrizione del relitto».

2. L'articolo 92 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è abrogato.

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 507 del codice
della navigazione)

1. L'articolo 507 del codice della navigazione, è sostituito dal seguente:

«Art. 507. -- (Ricupero operato dall'autorità marittima). -- Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e 506, al ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque della Repubblica provvede il Consorzio per la rimozione ed il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate, quando i proprietari delle cose non intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il ricupero iniziato.

Agli effetti di cui al comma precedente, si considera che i proprietari non intendano assumere o proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro sessanta giorni dall'avviso a tal fine pubblicato dall'autorità marittima nei modi stabiliti dal regolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese entro sessanta giorni dall'invito dell'autorità.

Quando si tratti di nave straniera, al recupero provvede il Consorzio per la rimozione ed il riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate che prima di iniziare le operazioni ne dà notizia, per il tramite dell'autorità marittima, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, affinché il console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero entro sessanta giorni».

Art. 9.

(Cessione ad opera del proprietario)

1. Il proprietario del relitto navale o della nave abbandonata può cederlo volontariamente al Consorzio.

Art. 10.

(Istituzione del fondo per la riduzione degli impatti e degli effetti negativi per l'ambiente causati dai relitti e dalle navi abbandonate nei porti nazionali)

1. Ogni nave che attracca in un porto nazionale è tenuta a versare un contributo ambientale finalizzato a migliorare le azioni per la minimizzazione degli impatti e degli effetti negativi per l'ambiente causati dai relitti e dalle navi abbandonate nei porti nazionali.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare del contributo di cui al comma 1 e le modalità di versamento del medesimo.

3. I contributi versati ai sensi del comma 2 affluiscono presso il fondo per la riduzione degli impatti e degli effetti negativi per l'ambiente causati dai relitti e dalle navi abbandonate nei porti nazionali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.