Testo DDL 363
Atto a cui si riferisce:
S.363 Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2013
Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi
Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge costituzionale si intende riprodurre una norma già approvata dal Parlamento nella XIV Legislatura, in occasione della discussione sulle modifiche alla Parte II della Costituzione (atto Camera 4862-B). La norma riguardava il procedimento di approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'argomento delle regioni a statuto speciale mostrò, allora, di avere, nella sua stessa definizione (la specialità), un potere evocativo di comportamenti parlamentari, in qualche modo, straordinari. Attorno a tale tema, dopo che il Senato della Repubblica aveva varato norme «pasticciate», si riuscì a trovare un punto d'incontro sostanziale, che consentì all'intero Parlamento, opposizione compresa, di votare a favore della modifica dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale fossero adottati (con legge costituzionale) previa intesa con la regione interessata. La norma era, infatti, in grado di mantenere vitali le regioni e le province a statuto speciale. Esse, nella storia istituzionale del nostro Paese, hanno da sempre rappresentato un punto di frontiera per l'organizzazione e l'amministrazione delle autonomie locali. Sarebbe veramente grave che tale processo, che si potrebbe definire di sperimentazione, e tale frontiera (che, a poco a poco, nel corso degli ultimi decenni, le specialità sono riuscite a rappresentare nel complesso delle norme che riguardano l'organizzazione delle autonomie locali) venissero a mancare.
Nella XV Legislatura l'atto Camera n. 980, il cui testo è riprodotto nel presente disegno di legge, era stato esaminato e approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ed era rimasto in attesa dell'esame da parte dell'Assemblea.
Quanto ai profili tecnici del disegno di legge, merita segnalare che si è preferito agire direttamente sugli statuti di autonomia delle regioni, perché la modifica dell'articolo 116 della Costituzione richiederebbe comunque un conseguente adeguamento degli statuti stessi.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica allo Statutodella Regione siciliana)
1. Il terzo comma dell'articolo 41-ter dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione sono trasmessi all'Assemblea regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
Art. 2.
(Modifica allo Statuto specialeper la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
1. Il terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
Art. 3.
(Modifiche allo Statuto specialeper la Sardegna)
1. All'articolo 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale»;
b) il terzo comma è abrogato.
Art. 4.
(Modifica allo Statuto specialeper il Trentino-Alto Adige/Südtirol)
1. Il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale o dei componenti uno dei Consigli provinciali. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».
Art. 5.
(Modifica allo Statuto specialedella regione Friuli-Venezia Giulia)
1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».