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Atto a cui si riferisce:
C.3609 Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di diritti del fallito nella procedura fallimentare


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3609


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FABBRI, PAGANI, MONTRONI
Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di diritti del fallito nella procedura fallimentare
Presentata il 15 febbraio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! La sentenza dichiarativa del fallimento determina per il fallito, sia esso una persona fisica o una società, effetti giuridici, economici, personali e processuali che decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza coincidente con il deposito in cancelleria della stessa. In primo luogo il fallito perde automaticamente la capacità di amministrare e disporre dei propri beni esistenti al momento della dichiarazione del fallimento o pervenuti durante la procedura fallimentare: gli atti da lui compiuti e i pagamenti effettuati e ricevuti divengono da tale momento inefficaci nei confronti dei creditori, così come le formalità messe in atto dopo la dichiarazione del fallimento per rendere opponibili ai terzi gli atti compiuti prima del fallimento. Vengono sottratti al fallimento i beni di natura personale quali assegni aventi carattere alimentare, stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia, i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile, nonché i beni definiti per legge impignorabili. Sotto il profilo degli effetti personali, il fallito persona fisica deve consegnare al curatore la propria corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
      Con la pronuncia dichiarativa del fallimento è sancito l'obbligo per il fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, entro tre giorni dalla stessa: l'inottemperanza di tale obbligo è sanzionata penalmente. Il fallito, così come il legale rappresentante della società fallita, deve comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio al fine di garantire la propria reperibilità.
      A partire dal 2005 sono state apportate numerose modifiche alla normativa sulle procedure concorsuali disciplinata dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito «legge fallimentare». L'ultima modifica è quella intervenuta con il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Per la prima volta dal 2011 i fallimenti sono in diminuzione: i dati di Infocamere dicono che nei primi undici mesi del 2015 sono fallite 12.583 imprese, il 4,8 per cento in meno rispetto alle 13.223 dell'anno precedente. Anche se il maggior numero di procedure si registra ancora nel cuore economico del Paese, con il più elevato tasso di fallimenti in Lombardia (2,8 per mille contro una media nazionale di 2,1). Va sottolineato che la stigmatizzazione sociale, nel definire una persona soggetta a fallimento come avveniva una volta, è nel tempo cambiata. Eliminare quel marchio d'infamia, «fallimento», significa infatti allinearsi a una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civil law, volta a evitare l'aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna. Negatività e discredito non necessariamente giustificati dal mero fatto che un'attività d'impresa abbia avuto un esito sfortunato.
      Nell'originaria formulazione della legge fallimentare, il curatore rappresentava l'organo della procedura fallimentare, cui spettava, come compito principale, l'amministrazione dei beni del fallito sotto la direzione del giudice delegato e del comitato dei creditori. Le sue competenze erano soprattutto esecutive e di natura ausiliaria. La riforma del 2008 (per effetto del decreto legislativo n. 169 del 2007, che ha modificato la legge fallimentare, e del decreto legislativo n. 5 del 2006, di riforma delle procedure concorsuali), ridefinendo i ruoli degli organi della procedura, ha valorizzato la funzione del curatore, accentuando in particolare il continuo dialogo intercorrente tra esso e il comitato dei creditori in ordine alle scelte di amministrazione del patrimonio del fallito.
      Il curatore, infatti, nella nuova prospettiva, ha come principale referente il comitato dei creditori (e non più il giudice delegato), non solo per le linee generali della procedura, ma per ogni atto rilevante del procedimento.
      Al curatore resta inoltre affidata la funzione fondamentale di amministrare il patrimonio del fallito, valorizzandolo nell'ottica della maggiore soddisfazione per i creditori, ma gli sono assegnati anche poteri di impulso della procedura, di prospettazione e di iniziativa, senza dover più considerarsi un mero esecutore delle direttive del giudice delegato (che ha perso il ruolo di direzione della procedura).
      Per il perseguimento di queste finalità il curatore diviene il custode dei beni del fallito; se l'impresa continua dopo il fallimento egli ne è il gestore, e in ogni caso egli è l'unico soggetto legittimato a far valere di diritti patrimoniali del fallito verso i terzi. Ma l'ambito delle sue attribuzioni è più vasto: il curatore rappresenta il fallito in tutti i momenti processuali nei quali vanno riaffermati e difesi i criteri fondamentali della procedura, che ruotano attorno al principio della par condicio creditorum.
      Con la presente proposta di legge si vuole porre l'accento su due figure cruciali della procedura concorsuale di fallimento: il curatore fallimentare e il fallito.
      Si vuole infatti riconoscere al fallito il diritto a essere informato (articolo 1) sull'andamento della procedura fallimentare in cui è coinvolto, nel limite di eventuali limitazioni motivate dal giudice, ma anche la possibilità di prendere visione nonché di entrare in possesso di documentazione non coperta da segreto.
      Inoltre si intende introdurre un principio di maggiore chiarezza e trasparenza nel processo di nomina del curatore fallimentare (articolo 2), dal momento che il nuovo ruolo del curatore risulta essere preminente nell'ambito della procedura concorsuale, agendo sia nell'interesse dei creditori che nella gestione del patrimonio del fallito. Pertanto diviene importante rafforzare e definire i criteri di nomina del curatore fallimentare nonché precisare quali siano i diritti di informazione del fallito rispetto all'azione del curatore stesso.
      Principale obiettivo del curatore deve essere quello di soddisfare i creditori, ma anche di non depauperare, per quanto possibile, il patrimonio del fallito.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

      1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato «legge fallimentare», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 28:

              1) al secondo comma, le parole: «nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché chi abbia svolto le funzioni di commissario giudiziale e chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento»;

              2) il terzo comma è sostituito dai seguenti:
      «Il tribunale stabilisce i criteri di nomina del curatore e li pubblica nel registro nazionale di cui al quinto comma.
      Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, secondo criteri predeterminati di rotazione e di trasparenza, tenendo conto in particolare:

          a) delle procedure già assegnate a ciascun curatore e non ancora chiuse;

          b) dell'efficienza e dell'efficacia dimostrate nella gestione delle procedure già chiuse;

          c) delle competenze specifiche necessarie per la gestione della procedura fallimentare sulla base degli elementi emersi nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e che il curatore possa dimostrare.

      Nella nomina del curatore deve in ogni caso essere garantito anche il necessario ricambio generazionale»;

          b) al primo comma dell'articolo 31-bis, dopo le parole: «le comunicazioni»

sono inserite le seguenti: «al fallito o a un suo delegato,»;

          c) dopo l'ottavo comma dell'articolo 41 è aggiunto il seguente:
      «Alle sedute e ai lavori del comitato può partecipare, senza diritto di voto, il difensore del fallito o un altro professionista suo delegato. Il giudice delegato, avuto riguardo alle circostanze del caso, può fissare motivati limiti e condizioni per la partecipazione del difensore o del delegato. L'assenza del difensore regolarmente convocato non comporta l'invalidità della seduta»;

          d) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
      «Art. 49-bis. (Informazione, accesso e partecipazione del fallito). – 1. Fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, al fallito è assicurata l'informazione sull'andamento della procedura. Il curatore fornisce al fallito una relazione trimestrale sull'andamento della procedura, redatta secondo le direttive del giudice delegato, e il fallito ha diritto di accesso, con possibilità di presa visione e di estrazione di copia, agli atti della procedura non coperti da segreto, con richiesta alla cancelleria per gli atti depositati presso quest'ultima e non diversamente ricevuti.
      2. Il fallito può in ogni momento trasmettere osservazioni al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori, i quali devono esaminarle.
      3. Il fallito può presentare reclami al giudice delegato che li valuta a norma dell'articolo 25. Il fallito però farsi assistere o delegare un professionista di propria fiducia»;

          e) al secondo comma dell'articolo 87 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando si procede alla stima dei beni, il fallito, avvisato dal curatore fallimentare, può nominare un consulente tecnico di parte. Il fallito può inoltre farsi assistere o delegare un professionista di propria fiducia».

Art. 2.
(Disciplina transitoria).

      1. In sede di prima applicazione, i tribunali stabiliscono i criteri di rotazione e di trasparenza di cui al quarto comma dell'articolo 28 della legge fallimentare, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, e li pubblicano nel proprio sito internet entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La pubblicazione è riportata nel registro nazionale di cui all'articolo 28 della legge fallimentare. Analoga pubblicità è data alle modificazioni e alle integrazioni dei citati criteri.
      2. I tribunali applicano i criteri di rotazione e di trasparenza alle nomine disposte dopo la loro pubblicazione ai sensi del comma 1.
      3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), sono applicabili ai procedimenti già aperti alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) ed e), sono applicabili ai fallimenti dichiarati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.